La sezione III del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4166, ha recentemente fatto luce su un aspetto cruciale della gestione del personale nella Pubblica Amministrazione (PA): la mobilità volontaria. Questo strumento, come chiarito dalla corte, deve essere considerato prioritario rispetto all’indizione di nuovi concorsi pubblici e allo scorrimento di graduatorie esistenti. Vediamo nel dettaglio cosa è emerso dalla sentenza e quali implicazioni avrà per il settore sanitario e la PA in generale.
La decisione del Consiglio di Stato deriva dal ricorso di una candidata classificatasi terza in una graduatoria per un concorso pubblico nel settore sanitario. La candidata aveva impugnato un avviso di mobilità esterna, sostenendo che la graduatoria approvata nel 2005 fosse ancora valida e dovesse essere utilizzata prima di avviare nuove procedure di mobilità. Il TAR del Molise aveva inizialmente respinto il ricorso, decisione successivamente appellata al Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato ha stabilito che la mobilità volontaria deve essere la prima opzione considerata dalle amministrazioni pubbliche prima di indire nuovi concorsi o utilizzare graduatorie esistenti. Questo principio è conforme all’art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001, che obbliga le PA a procedere con la mobilità obbligatoria e volontaria per coprire posti vacanti. In particolare, la sentenza sottolinea che la mobilità volontaria:
Il Consiglio di Stato ha chiarito che non è necessario per l’amministrazione motivare la scelta di non procedere allo scorrimento di una graduatoria valida quando opta per la mobilità volontaria. Questa procedura è intrinsecamente vantaggiosa, garantendo maggiore efficacia ed efficienza nell’approvvigionamento del personale.
La giurisprudenza prevalente stabilisce una gerarchia nei criteri di reclutamento nella PA:
Secondo una sentenza del Consiglio di Stato del 2014, l’ente deve inizialmente esplorare la mobilità obbligatoria, poi utilizzare prioritariamente le graduatorie esistenti e solo in mancanza di candidati idonei può indire un nuovo concorso.
In materia di stabilizzazione del personale precario, le norme specifiche prevalgono sulla mobilità volontaria, purché tale scelta sia adeguatamente motivata. La stabilizzazione è preferibile per ridurre l’esposizione patrimoniale dell’ente o per utilizzare risorse precarie che hanno acquisito una significativa professionalità indispensabile per l’ente.
La sentenza n. 4166/2024 del Consiglio di Stato riafferma il principio della prevalenza della mobilità volontaria rispetto ai concorsi pubblici e allo scorrimento delle graduatorie. Questo orientamento legislativo è volto a razionalizzare la spesa complessiva del personale nelle PA, garantendo al contempo maggiore efficienza ed efficacia nella gestione del personale.
Redazione Nurse Times
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