Home Infermieri Conosciamo il nuovo contratto degli infermieri, oss e delle altre professioni sanitarie: la mobilità volontaria
InfermieriNormative

Conosciamo il nuovo contratto degli infermieri, oss e delle altre professioni sanitarie: la mobilità volontaria

Condividi
Mobilità Asl Napoli 1. Nullaosta preventivo chiesto agli infermieri ma non ai medici
Condividi

Continua la nostra rubrica dedicata al nuovo CCNL, con approfondimenti, trattando specifici temi di interesse per tutti i lavoratori del comparto sanità. Tutte le informazioni saranno disponibili nella sezione INFERMIERI – NORMATIVE. Oggi parleremo dell’integrazione ai criteri per la mobilità volontaria del personale (Art. 63)

1. La mobilità volontaria tra Aziende ed Enti è disciplinata dall’art. 30, del D. lgs. n. 165/2001.

2. Al fine di rendere maggiormente trasparente l’istituto della mobilità volontaria, è stabilito quanto segue:

a) la mobilità avviene nel rispetto dell’area e del profilo professionale dei dipendenti in relazione al posto da coprire.

Resta fermo quanto previsto:

  • ove il dipendente sia transitato per mobilità da altra azienda o ente, sono mantenuti i “differenziali economici di professionalità” maturati nell’azienda o ente di provenienza e potrà partecipare alla progressione economica all’interno dell’area di appartenenza (all’art. 19 comma 3).

Al personale proveniente per processi di mobilità volontaria da altre Aziende ed Enti restano attribuiti, a carico del rispettivo Fondo, i differenziali economici conseguiti nell’Azienda o Ente di provenienza e gli eventuali assegni ad personam. Il personale conserva, inoltre, la retribuzione individuale di anzianità (RIA), ove in godimento, nella misura già acquisita.

b) il bando, da emanarsi con cadenza annuale e pubblicato sul sito web aziendale, riportante i profili ricercati dall’Azienda, indica procedure e criteri di valutazione;

c) la partecipazione è consentita a tutti i dipendenti in possesso dei requisiti di esperienza e competenza indicati nel bando;

d) la mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro;

e) il fascicolo personale segue il dipendente trasferito;

f) fermo restando che l’attivazione della mobilità richiede il consenso dell’ente o azienda di appartenenza, la partecipazione al bando avviene anche senza il preventivo assenso della stessa. L’Azienda o Ente di appartenenza, ricevuta la richiesta di assenso, risponde motivatamente entro 30 giorni.

3. Nell’applicazione del comma 2, le Aziende ed Enti danno priorità alle domande per gravi e documentate esigenze di salute, per ricongiungimento del coniuge o figli minori affidatari o per esigenze connesse all’assistenza ai figli minori o inabili e ai genitori.

4. Il personale ammesso a particolari corsi di formazione o di aggiornamento di durata superiore ad un anno (quali ad esempio corsi post – universitari, di specializzazione, di management e master) a seguito dei relativi piani di investimento dell’azienda o ente deve impegnarsi a non accedere alla mobilità volontaria se non siano trascorsi due anni dal termine della formazione.

5. Resta consentita la mobilità per interscambio/compensazione ai sensi dell’art. 29 bis e 30 del D. Lgs 165/2001 e relative disposizioni applicative.

6. La mobilità volontaria non comporta l’assoggettamento al periodo di prova qualora il dipendente proveniente dalle Aziende ed Enti:

  • con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che lo abbiano già superato nella medesima o corrispondente area o categoria o livello economico del precedente ordinamento professionale, profilo ed eventuale ambito di attività;
  • che abbiano effettuato un passaggio di profilo all’interno di ciascuna Area nella stessa Azienda o Ente.

Redazione NurseTimes

Condividi

Lascia un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *