Approfondiamo l’argomento grazie al contributo del nostro collaboratore Carmelo Rinnone.
Il diritto del lavoratore al riposo settimanale e alle ferie retribuite è un diritto imprescindibile, così come espressamente previsto dalla nostra Costituzione Italiana. L’art. 36, infatti, afferma: “ (…) La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.
Il Codice civile, all’art. 2107, dispone al contempo che il limite giornaliero o settimanale dell’orario di lavoro non può superare quanto previsto da leggi speciali o dalla contrattazione collettiva. E’ chiaro, pertanto, che l’autonomia privata in materia di orario lavorativo è subordinata al rispetto dei limiti massimi consentiti dalla legge. Quanto sopra, al fine di tutelare la salute e la libertà personale del lavoratore.
Il nostro ordinamento, con il D.lgs. 66/2003, secondo le disposizioni normative comunitarie (Direttiva CEE n. 2000/24/CE), prevede che la regolamentazione sull’orario di lavoro debba essere uniforme su tutto il territorio nazionale, nel totale rispetto dei Ccnl. Tale norma, inoltre, definisce l’orario di lavoro come “qualsiasi periodo in cui il prestatore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio delle sue attività o delle sue funzioni”.
Il limite temporale massimo per lo svolgimento del rapporto di lavoro è pari a 40 ore settimanali, con la possibilità per la contrattazione collettiva di qualunque livello (nazionale, territoriale e aziendale) di derogare in melius, ovvero di stabilire una durata di lavoro minore. La settimana utile ai fini dell’individuazione dell’orario normale di lavoro non deve essere necessariamente quella coincidente con la classica settimana lavorativa (lunedì-domenica), ma può essere diversamente considerata dal datore di lavoro.
Tali disposizioni si applicano a tutti i settori di attività, sia pubblici che privati, relativamente ai rapporti di lavoro subordinato. La normativa coinvolge anche gli apprendisti maggiorenni, mentre per i lavoratori minorenni si continua a far riferimento alle disposizioni speciali di legge (L. 977/1967).
Abbiamo visto come il nostro ordinamento definisce l’orario di lavoro e, pertanto, alla luce di tale definizione, possiamo dire che non sono da considerarsi orario lavorativo:
Ovviamente, anche in questo caso sono permesse deroghe contrattuali migliorative. La normativa non si applica nei casi di:
Carmelo Rinnone
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