Il recente parere Aran CFL 257 affronta il metodo di compensazione del lavoro nei giorni festivi infrasettimanali
Risposta: In relazione al quesito in oggetto, non può che evidenziarsi che, ove ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. ac) del CCNL 16.11.2022, in sede di contrattazione integrativa, sia stata prevista la facoltà per il personale di fruire di un equivalente numero di ore di riposo compensativo in giornata festiva infrasettimanale, tale tutela, come inequivocabilmente ivi precisato, dovrà essere riconosciuta “in luogo della corresponsione dell’indennità di turno spettante ex art. 30, comma 5, lett. d)”.
Poiché la fruizione del riposo compensativo rappresenta una tutela alternativa al riconoscimento della indennità ex art. 30, comma 5, lett. d), è escluso che, ove il personale opti per essa, possa essere attribuita alcuna delle altre maggiorazioni espressamente individuate al richiamato art. 30, comma 5.
Il Comparto Sanità CCNL 2019-21, all’articolo 106, comma 5, recita:
L’attività prestata dal personale in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni a:
La maggiorazione è pari al 15% per lo straordinario diurno, al 30% per lo straordinario effettuato nei giorni festivi o notturni (dalle 22:00 alle 6:00 del giorno successivo) e al 50% per lo straordinario effettuato nei turni notturni festivi.
Uno sviluppo significativo è il trattamento economico del lavoro svolto durante i giorni festivi infrasettimanali. Il CCNL consente al personale di scegliere tra compensazione economica e tempo compensativo di riposo equivalente.
L’“opzione” consente al personale di scegliere tra retribuzione aggiuntiva e riposo compensativo. L’Agenzia Aran ha chiarito che questa opzione non consente la cumulabilità dei due benefici. Tale precisazione è stata fornita in risposta al quesito di un ente circa la possibilità di cumulare la tariffa oraria con i riposi compensativi in caso di ferie infrasettimanali, presupponendo che tale opzione sia stata disciplinata nel contratto collettivo.
L’Agenzia Aran ha sottolineato che il riposo compensativo costituisce un’alternativa al risarcimento economico previsto. Pertanto, se il personale sceglie il riposo compensativo, non avrà diritto ad altre retribuzioni aggiuntive.
La risposta dell’Agenzia Aran:
La norma contrattuale deve essere correttamente interpretata per riconoscere il trattamento economico previsto sia per i turni diurni (mattina e pomeriggio) che per quelli notturni effettuati nei giorni festivi (dalle 00:00 alle 23:59).
Redazione Nurse Times
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