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Requisiti assicurativi in sanità: decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Una svolta per la sicurezza e la responsabilità nel settore sanitario: nuovi requisiti assicurativi per le strutture e gli operator infarction.

Il decreto contenente i requisiti per le polizze assicurative destinate alle strutture sanitarie e agli esercenti professioni sanitarie è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Come precedentemente annunciato, il decreto attuativo della Legge Gelli sulla responsabilità professionale e la sicurezza delle cure è stato finalmente emesso a seguito della firma dei ministri della Salute, dell’Economia e delle Imprese. Questo avvenimento si verifica quasi sette anni dopo l’approvazione della Legge n. 24 del 2017.

All’interno del testo, oltre ai dettagli sui massimali minimi di garanzia per le strutture e gli operatori sanitari, è prevista la possibilità di variazioni al premio assicurativo in base all’occorrenza o meno di sinistri. Queste variazioni sono legate alla tipologia e al numero di sinistri risolti con il riconoscimento delle richieste di risarcimento. Gli assicuratori avranno un periodo di due anni per adeguare i contratti ai nuovi requisiti minimi.

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Individuando l’oggetto della garanzia assicurativa, si precisa che l’assicuratore si impegna a proteggere la struttura dai rischi derivanti dalla sua attività, al fine di coprire la responsabilità contrattuale nei confronti dei terzi e del personale operante in qualsiasi ruolo. La copertura assicurativa dovrà includere anche la responsabilità extracontrattuale degli esercenti professioni sanitarie, sia quando svolgono prestazioni sanitarie in regime di libera professione all’interno della struttura, sia quando vengono scelti direttamente dal paziente senza essere dipendenti dell’ente ospedaliero.

L’assicuratore avrà l’obbligo di tenere indenne sia l’esercente attività libero professionale attraverso un accordo contrattuale stipulato direttamente con il paziente per eventuali danni causati a terzi per colpa sia l’esercente professione sanitaria presso la struttura per qualsiasi azione amministrativa o richiesta di risarcimento rivolta a essa. In caso di azione diretta da parte del danneggiato nei confronti dell’assicuratore quest’ultimo sarà tenuto a fornire tutela giuridica.

Gli esercenti professioni sanitarie potranno garantirsi anche aderendo a convenzioni o polizze collettive tramite strutture cliniche, sindacati o organismi istituzionali delle professioni sanitarie.

Ogni volta che un contratto assicurativo raggiunge la scadenza, con un preavviso minimo di 90 giorni è prevista la possibilità di modificare il premio assicurativo in base all’occorrenza o meno di sinistri. Tale modifica considererà specificamente la tipologia e il numero dei sinistri risolti con il riconoscimento delle richieste di risarcimento.

Per quanto riguarda le strutture sanitarie, i massimali minimi di copertura assicurativa sono i seguenti:

  • Per le strutture ambulatoriali che non effettuano prestazioni solo in ambienti protetti (strutture esterne agli istituti di ricovero e cura), compresi i laboratori di analisi: massimale per sinistro non inferiore a 1 milione di euro e massimale annuo non inferiore al triplo del massimale per sinistro.
  • Per le strutture che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e ostetrica, comprese le residenze sanitarie assistite e semiresidenziali; così come le strutture ambulatoriali che operano solo in ambienti protetti (ambienti all’interno degli istituti di ricovero e cura) o nella disciplina odontoiatrica; e per le strutture socio-sanitarie: massimale per sinistro non inferiore a 2 milioni di euro e massimale annuo non inferiore al triplo del massimale per sinistro.
  • Per le strutture che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e ostetrica: massimale per sinistro non inferiore a 5 milioni di euro e massimale annuo non inferiore al triplo del massimale per sinistro.

Per gli esercenti professioni sanitarie, invece, i massimali minimi di copertura assicurativa sono i seguenti:

  • Per gli esercenti professioni sanitarie che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e ostetrica: massimale per sinistro non inferiore a 1 milione di euro e massimale annuo non inferiore al triplo del massimale per sinistro.
  • Per gli esercenti professioni sanitarie che svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e ostetrica: massimale per sinistro non inferiore a 2 milioni di euro e massimale annuo non inferiore al triplo del massimale per sinistro.

Il limite minimo dei massimali relativamente alle coperture assicurative obbligatorie per la responsabilità civile verso i prestatori d’opera è pari a 2 milioni di euro per sinistro e anno. Tutti questi limiti possono essere modificati ogni anno tramite decreto del ministero delle Imprese, in collaborazione con il ministero della Salute, in base alle performance del Fondo di garanzia per danni derivanti da responsabilità sanitaria.

Per quanto riguarda l’effetto temporale dell’assicurazione, questa sarà prestata secondo il principio “claims made”. Ciò significa che saranno prese in considerazione solo le richieste di risarcimento presentate nel periodo in cui è valida la polizza o riguardanti eventi avvenuti durante tale periodo o entro i dieci anni precedenti la conclusione del contratto assicurativo.

In caso di cessazione dell’attività lavorativa è previsto un periodo supplementare chiamato “ultrattività” della copertura assicurativa, che dura dieci anni a partire dall’avvenimento verificatosi durante il periodo in cui era efficace la polizza. Tale ultrattività viene estesa agli eredi e non può essere interrotta da una clausola rescissoria.

L’assicuratore ha diritto a recedere dal contratto solo prima della scadenza nel caso in cui si verifichi una condotta gravemente colposa da parte dell’esercente professione sanitaria che abbia causato più di un sinistro confermato da una sentenza definitiva con conseguente pagamento del risarcimento.

Sono previsti obblighi pubblicitari e trasparenza per le strutture sanitarie e gli esercenti professione sanitaria. In particolare, le strutture cliniche potranno operare direttamente assumendo il rischio anziché stipulare un contratto assicurativo. Tuttavia, saranno tenute a creare un fondo apposito destinato a coprire i rischi. L’importo accumulato dovrà tenere conto della tipologia e della quantità delle prestazioni erogate e delle dimensioni della struttura stessa.

In aggiunta a ciò la struttura dovrà costituire un fondo riservato alle richieste di risarcimento presentate durante l’esercizio o negli anni precedenti relative ai sinistri già segnalati ma ancora insoluti insieme alle spese liquidatorie. La congruità degli accantonamenti dovrà essere verificata da un revisore legale o dal collegio sindacale.

Le istituzioni dovranno stabilire una funzione dedicata alla valutazione delle situazioni di danno con lo scopo di analizzare dal punto di vista medico-legale, clinico e giuridico, la rilevanza e la validità delle richieste che vengono rivolte alle stesse. Questo servirà per fornire il necessario supporto nella determinazione di costi corretti e appropriati da inserire nel bilancio.

I requisiti minimi che le istituzioni dovranno garantire sono:

  • un medico legale;
  • un perito (adjuster di perdita);
  • un avvocato o un altro professionista con competenze legali, appartenente all’ufficio aziendale responsabile della gestione delle situazioni di danno;
  • una gestione del rischio (risk management).

Infine si precisa che gli assicuratori avranno due anni di tempo per adeguare i contratti ai nuovi requisiti minimi. Le polizze a lunga scadenza assegnate nell’ambito di bandi pubblici, se non rinegoziabili tra le parti, rimarranno valide fino alla naturale scadenza del contratto o comunque non oltre due anni dall’entrata in vigore del decreto.

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