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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto sulla diagnostica di primo livello a medici di famiglia e case della comunità

Dopo una lunga attesa, il provvedimento diventa effettivo. Vediamo cosa prevede.

È stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo delle misure previste dalla Manovra 2020 che stanziò 235 milioni per la diagnostica di primo livello ai medici di famiglia. Una prima versione del testo, firmata nel gennaio del 2020 dal ministro della Salute, Roberto Speranza, non era mai stata approvata in Conferenza Stato-Regioni. Cosa accaduta, invece, nel luglio scorso con il via libera dato a una nuova versione, presentata a maggio e contenente alcune modifiche (vedi il testo allegato). Grazie a questo provvedimento sarà dunque possibile effettuare un Ecg, una spirometria o un’ecografia dal medico di famiglia. Ma vediamo nel dettaglio cosa prevede il decreto.

Nel nuovo testo si specifica come le apparecchiature di diagnostica di primo livello saranno assegnate in via prioritaria:

– alle case della comunità hub;
– alle case della comunità spoke;
– agli spoke rappresentati dagli studi dei Medici di medicina generale e pediatri di libera scelta.
– alle aggregazioni di medicina di gruppo, tenendo conto delle caratteristiche orografiche e demografiche del territorio al fine di favorire la capillarità dei servizi e maggiore equità di accesso, in particolare nelle aree interne, rurali, piccole isole e periferie urbane, nel pieno rispetto del principio di prossimità. In queste aree, dove, per le caratteristiche geografiche e morfologiche del territorio, la casa della comunità risulta particolarmente distante, lo studio del mmg deve essere ulteriormente rafforzato (strumenti di prima diagnostica, rete e telemedicina) al fine di garantire un’assistenza di prossimità adeguata e non accrescere le diseguaglianze territoriali.

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Le Regioni dovranno presentare al ministero della Salute, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, un piano pluriennale dei fabbisogni per l’utilizzo anche parziale delle risorse assegnate.

Il piano dei fabbisogni deve contenere:

– gli obiettivi di salute che si intendono perseguire;
– l’elenco delle apparecchiature sanitarie per la diagnostica di primo livello che si intendono acquisire, comprensivo di descrizione della tecnologia, dei costi di acquisto e di installazione;
– una relazione sulle modalità di impiego delle apparecchiature sanitarie e sull’assetto organizzativo che si intende adottare ai fini dell’erogazione delle prestazioni assistenziali, tenendo conto delle diverse forme organizzative in cui operano i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta;
–  i tempi di acquisizione e di messa in funzione e collaudo delle apparecchiature sanitarie;  
– il piano regionale di formazione per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta o l’adesione a quello predisposto dall’Istituto Superiore di Sanità;
– un piano di manutenzione, assistenza e aggiornamento, comprensivo anche delle modalità di fornitura e smaltimento dei consumabili necessari per il funzionamento dei dispositivi di proprietà delle aziende sanitarie che si intendono adottare sulle apparecchiature sanitarie;
– l’individuazione di specifici indicatori di processo e di risultato attraverso i quali le aziende sanitarie procedono a misurare l’attività svolta, secondo quanto previsto dagli accordi integrativi regionali e in coerenza con il Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell’assistenza sanitaria.

I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi assistenziali individuati dagli accordi integrativi con propri dispositivi certificano il proprio contributo alle medesime finalità del decreto, secondo le modalità definite nell’ambito degli accordi stessi.

ALLEGATO: Testo del decreto

Redazione Nurse Times

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