L’obbligatorietà vaccinale esiste?

Gentile direttore di NurseTimes,

l’ arrivo del vaccino anti covid19 ha generato sentimenti contrastanti anche tra gli operatori sanitari. C’è chi vede in quella iniezione la speranza per un futuro senza mascherine, scafandri, tamponi seriali e finalmente un graduale ritorno alla agognata normalità; c’è chi invece il vaccino, lo vive come una coercizione , come una dittatura sanitaria che come un polipo afferra con i suoi tentacoli i diritti costituzionali di ogni individuo.

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Ma è davvero così? Davvero la Costituzione vieta l’obbligatorietà vaccinale? Davvero gli operatori sanitari non sono mai stati obbligati alla vaccinazione? È il primo vaccino che viene proposto agli operatori sanitari per difendere se stessi e la comunità? Cerchiamo di fare chiarezza nel marasma delle opinioni personali.

Partendo proprio dalla Costituzione, spesso invocata come carta vincente nella giungla dell’esitazione vaccinale, si noterà che l’ Art. 32 afferma che ” Nessuno può essere obbligato a trattamenti sanitari ” ma continua dicendo ” se non per dispozione di legge” E le disposizioni di legge esistono.


Tralasciando le vaccinazioni obbligatorie per tutta la popolazione, previste dalla Legge del 7/6/2013 n 73 che riguardano la fascia d’età 0/16 ,ci soffermeremo sulle misure profilattiche vaccinali rese obbligatorie per alcune categorie di lavoratori tra cui gli operatori sanitari.

La legge 81/2008 Testo Unico all’articolo 279 stabilisce che ” Qualora l’ esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria…il datore di lavoro …adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali …si richiedono misure speciali di protezioni fra le quali: messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico…” 

Dunque la spinta legislativa verso obbligatorietà vaccinale è posta sul principio della sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro.

Ovvero in presenza di rischio biologico accertato il datore di lavoro ha l’obbligo non soltanto di mettere a disposizione vaccini efficaci per quei lavoratori non immuni, ma anche imporre la profilassi vaccinale.


Negli anni le vaccinazioni obbligatorie sono state:

  • Vaccinazione antitetanica ( legge 5/3/63 n.292) obbligatoria per i lavoratori del settore agricolo, spazzini, metalmeccanici ect.. gli operatori sanitari sono esclusi in quanto non ritenuti soggetti particolarmente a rischio d’infezione tetanica;
  • Vaccino antitubercolare ( d.p.r. n.464 n. 7/11/2001 emanata ai sensi della legge del 23/12/2000 art.93) obbligatorio per il personale sanitario, studenti in aria medica e chiunque operi in ambito sanitario con test tubercolina negativo .
  • Vaccinazione antitifica è stata invece obbligatoria fino al 2000 per il personale di assistenza, quello addetto ai servizi di cucina, di lavanderia e pulizia.

Poi ci sono i vaccini come quelli anti Hbv e antinfluenzale ,ove non è prevista obbligatorietà, ma fortemente raccomandati e a titolo gratuito per tutto il personale sanitario.

Troverete infatti in qualsiasi domanda d’iscrizione ai Corsi di Laurea in aria sanitaria, un modulo da presentare all’atto dell’iscrizione, che attesti le avvenute vaccinazioni, pena l ingresso al tirocinio.

Anche nel Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale già per il triennio 2012/2014 vi è una specifica sezione dedicata alle vaccinazioni per tutti gli operatori sanitari e gli studenti delle Facoltà mediche.

Inoltre come supporto al Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale del triennio 2017/2019 , a Marzo 2018 la Regione Emilia Romagna ha introdotto una legge regionale in merito al “Rischio biologico in ambiente sanitario”. Linee di indirizzo per la prevenzione delle principali patologie trasmesse per via ematica (HBV, HCV, HIV) e per via aerea (tubercolosi, morbillo, parotite, rosolia e varicella), indicazioni per l’idoneità dell’operatore sanitario”, introducendo di fatto l’obbligatorietà del vaccino agli operatori sanitari non immuni alle sopraelencate patologie infettive.

Dunque prima del vaccino contro il covid19, vi sono già stati altri vaccini obbligatori per il personale sanitario.

E se l’operatore sanitario si sottrae alla vaccinazione? In base all’art 41 comma 6 T.U. in caso di rifiuto alla vaccinazione senza motivo valido del dipendente, potrebbe comportare la formulazione negativa del giudizio di idoneità da parte del medico competente con la conseguenza che il datore di lavoro dovrà prendere provvedimenti (indicati all’art 42) e adibire il lavoratore a mansioni equivalenti o in mancanza a mansioni inferiori.

Poco chiaro è se tra questi provvedimenti si possa configurare anche la mancata assunzione o il licenziamento. A proposito però la Regione Marche, che introdusse come in Emilia Romagna una serie di normative regionali alla base dell’obbligo vaccinale con 10 tipologie di vaccini per operatori sanitari in determinati reparti, tra cui Ostetricia e Ginecologia, licenziò un ostetrica in servizio a Macerata dopo che rifiutò più volte di vaccinarsi, nonostante si trattasse di una condizione richiesta per svolgere il suo lavoro.

 Insomma la diatriba sulla responsabilità sociale degli operatori sanitari a non trasmettere malattie infettive anche attraverso la profilassi vaccinale è una tematica molto complessa che nasce molto tempo prima l’ avvento del covid e continuerà a creare opinioni contrastanti anche tra gli operatori sanitari.

Quando si crede però di subire un abuso o autonomamente non si riesce a capire quale scelta sia quella giusta si ricorda in questi casi di contattare la Commissione degli Interpelli ( art.12 T.U) istituita con il Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011, che ha il compito di rispondere a quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Valeria Pischetola

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