A seguito della modifica all’articolo 34, comma 1 del D.Lgs. n. 151/2001 apportata dalla Legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 179, Legge n. 213/2023), è stata disposta l’elevazione, dal 30% al 60% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per un’ulteriore mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età). Per il solo anno 2024 l’elevazione dell’indennità di congedo parentale per l’ulteriore mese è, invece, pari all’80% della retribuzione.
Pertanto sono escluse tutte le altre categorie di lavoratori e, se un genitore è lavoratore dipendente e l’altro genitore appartiene ad altra categoria lavorativa, l’ulteriore mese di congedo parentale indennizzato al 60 % della retribuzione (80% per il solo 2024) spetta solo al genitore lavoratore dipendente.
Nel corso dell’ultimo biennio la disciplina dei congedi parentali (DLgs. 151/2001) è stata oggetto diverse modifiche. Dapprima il D.Lgs. 30 giugno 2022 n. 105 ha ampliato il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzabili ai lavoratori dipendenti è stato elevato da 6 a 9 mesi complessivi fruibili entro i 12 anni del figlio o dall’ingresso in famiglia in caso di adozioni o affido. Poi è stato il turno della Legge di bilancio 2023 con l’innalzamento al 80 % dell’indennità di congedo parentale per un mese dei 9 previsti da fruire entro il 6 anno indennizzati al 30 %.
Attualmente la normativa prevede che per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro per periodi che non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi entro i 12 anni di vita del bambino (limite complessivo tra i due genitori), fatta salva l’ipotesi in cui il padre fruisca dell’astensione per almeno tre mesi con l’aggiunta di un ulteriore mese. In alternativa tra loro i genitori hanno il diritto di astenersi dal lavoro per massimo sei mesi (limiti individuale che per il padre si innalzano a 7 mesi se si astiene per almeno tre mesi).
Con le stesse modalità è indennizzabile in misura maggiorata (come previsto dalle Leggi di Bilancio 2023 e 2024) anche nei casi in cui il congedo di maternità termini successivamente al 31 dicembre 2022 o al 31 dicembre 2023, per effetto dei periodi di interdizione prorogata dopo il parto disposti dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Le istruzioni fornite da INPS nella circ. n. 57 del 18.04.2024 , indicano l’invio della denuncia contributiva di giugno come termine ultimo per conguagliare il secondo mese di congedo parentale all’ 80% fruito a partire dal 1° gennaio 2024. L’ INPS chiede ai datori di lavoro di restituire l’indennità erogata al 30 % per poi liquidare quella all’ 80 %.
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