L’indennizzo per il c.d. “Congedo Parentale”, istituto previsto in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità è recentemente ampliato dal Governo nei decreti “Cura Italia” e “Rilancio”.
Il congedo vuole garantire ad entrambi i genitori il tempo di accudire i figli e gestire la vita famigliare.
1. Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: (33) ((35)) a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2; c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi…omissis…”.
Congedo parentale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3)
Con il decreto-legge n. 18/2020, l’ Associazione Avvocatura Degli Infermieri spiega, si incrementa di ulteriori 30 giorni, dal 5 marzo al 31 luglio 2020, il permesso. Questo, al fine di agevolare quelle famiglie, nelle quali i figli, a causa del lockdown, erano stati privati della possibilità di frequentare la scuola ed avevano quindi la necessità improrogabile di essere accuditi e vigilati.
La norma è confermata anche dal decreto-legge n. 34/2020, c.d. “Rilancio”. Come per il precedente, viene estesa anche al pubblico impiego.
Rimane invariata la modalità di fruizione nel caso in cui si consumi solo una settimana di congedo parentale. Cioè, il sabato non lavorativo, la domenica e le feste non sono computate.
Tra due periodi di congedo parentale di due settimane per il medesimo figlio, per non far consumare il congedo anche nella domenica e nella festa, bisogna entrare in servizio almeno il giorno prima e precisamente:
- il sabato se è lavorativo;
- il venerdì se il sabato non è lavorativo.
Può succedere che il lavoratore fruisca non solo del congedo parentale, ma anche di altri istituti (es. ferie, malattia, infortunio, ecc.). Nel caso in cui la prima settimana sia di congedo parentale (o parte d’essa, ma compreso il venerdì se il sabato non è lavorativo, o il sabato se è lavorativo) e la seconda settimana (o parte d’essa) sia di altro istituto (ferie, malattia, ecc.), il sabato non lavorativo, la domenica e i festivi non debbono essere computati nel congedo parentale.
A tal proposito, sia il messaggio INPS 18 ottobre 2011 n. 19772 che il parere ARAN SCU_112_Orientamenti Applicativi, confermano l’ipotesi più volte espressa dall’AADI, estensibile ovviamente anche al comparto sanità, rispetto alla quale, l’AADI ha sempre dato una interpretazione profetica della corretta esegesi normativa, del tutto corretta ed in linea con le recenti pronunce giudiziarie e i pareri sopra espressi , anche dopo la novella contrattuale 2016/18 che ha ripreso le precedenti definizioni.
Il messaggio INPS n. 19772 del 18 ottobre 2011, chiarisce le linee di indirizzo che le pubbliche amm.ni debbono seguire nell’interpretare correttamente l’istituto, facendo degli esempi chiari, concisi e schematici.
Anche il parere dell’ARAN va nella stessa direzione, ampliando persino il contesto ed aggiungendo il caso nel quale il congedo venga chiesto anche per un secondo figlio unitamente al congedo richiesto per il primo.
I genitori, inoltre, potranno assentarsi entrambi dal lavoro se ognuno fruirà del congedo per un figlio diverso, altrimenti, la fruizione sarà alternativa: se fruisce un genitore per un periodo, non può fruirne l’altro.
L’Associazione Avvocatura Degli Infermieri è a disposizione dei propri associati per qualsiasi consulenza in merito.
Fonte: AADI
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