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Tassa Opi, no al rimborso da parte dell’Asl: “Rapporto di lavoro degli infermieri non è esclusivo”

La Corte di Cassazione ha stabilito che l’attività infermieristica non comporta un obbligo assoluto di esclusività. Per questo la Corte di Appello di Torino, confermando una sentenza del Tribunale di Alessandria, ha respinto un ricorso che mirava a ottenere dall’Azienda sanitaria il rimborso della tassa di iscrizione all’Ordine.

La Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Alessandria che aveva rigettato un ricorso di alcuni infermieri volto a ottenere dall’Asl il rimborso delle spese sostenute per l’iscrizione all’Opi. La Corte territoriale ha escluso infatti che l’iscrizione all’Ordine risponda a un interesse esclusivo del datore di lavoro, perché, diversamente da quanto accade per gli avvocati, l’attività infermieristica non comporta un obbligo assoluto di esclusività.

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I giudici della Corte di Cassazione spiegano che “il pagamento della quota annuale di iscrizione all’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati per l’esercizio della professione forense nell’interesse esclusivo del datore di lavoro è rimborsabile dal datore di lavoro, non rientrando né nella disciplina positiva dell’indennità di toga (art. 14, comma 17, D.P.R. n. 43 del 1990) a carattere retributivo, con funzione non restitutoria e un regime tributario incompatibile con il rimborso spese, né attenendo a spese nell’interesse della persona, quali quelle sostenute per gli studi universitari e per l’acquisizione dell’abilitazione alla professione forense”.

Quel principio muove dal presupposto che per gli avvocati degli enti pubblici, tenuti al rispetto dell’obbligo di esclusività, in quel caso assolutamente inderogabile, le spese di iscrizione all’albo rispondono all’interesse esclusivo del datore di lavoro, in quanto finalizzate unicamente a consentire la difesa in giudizio dell’ente, altrimenti non assicurabile.

Diverso è il contesto normativo che viene in rilievo in relazione alla professione infermieristica, in ordine alla quale la disciplina succedutasi nel tempo, seppure improntata al rispetto del dovere di esclusività sancito dall’art. 98 Cost., ammette, alle condizioni richieste dall’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e dalle leggi speciali, l’esercizio dell’attività libero professionale, consentito, oltre che nei casi di part-time rispondente ai requisiti fissati dalla Legge n. 662/1996, anche per prestazioni aggiuntive (D.l. n. 402/2001) e per le attività di supporto all’attività libero professionale in intramoenia.

L’art. 53, inoltre, consente che, previa autorizzazione del datore di lavoro, possano essere accettati incarichi retribuiti, ove non sorga conflitto di interesse con l’ente di appartenenza, sicché la normativa, diversamente da quanto si riscontra per la professione forense, non contiene un divieto assoluto di compimento degli atti tipici dell’attività infermieristica al di fuori del rapporto di impiego,

 con la conseguenza che l’iscrizione all’albo, che è condizione necessaria per l’esercizio di quell’attività, non si può ritenere imposta dal legislatore nel solo interesse del datore di lavoro pubblico.

Il richiamato art. 53, che va letto in combinato disposto con le disposizioni di legge alle quali lo stesso rinvia, opera una distinzione fra attività vietate in modo assoluto, attività consentite in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dal legislatore, incarichi soggetti ad autorizzazione. L’esercizio della professione di avvocato in favore di terzi da parte del dipendente pubblico rientra fra le attività che in nessun caso sono consentite, sicché l’iscrizione all’elenco speciale non può che soddisfare unicamente l’interesse del datore, mentre non altrettanto può dirsi per le altre professioni intellettuali, e in particolare per quella infermieristica, consentite ai dipendenti part-time, nonché, nelle ipotesi di incarichi che rispondano ai requisiti di legge, previa autorizzazione del datore.

“Siamo profondamente amareggiati per la decisione della Cassazione – afferma Salvatore Lo Presti, segretario territoriale Nursind Alessandria e promotore del ricorso –. Il fatto che i giudici non abbiano ravveduto nel rapporto di lavoro che intercorre tra gli infermieri e le Asl un rapporto di esclusività è un concetto del tutto teorico e non applicabile nella realtà. Si dimentica che le aziende non autorizzano attività extra, adducendo come scusa la presenza del conflitto di interesse. Un infermiere, come attività extra, cos’altro potrebbe fare, se non l’infermiere? Stiamo valutando con i legali il da farsi, dopo questo schiaffo ricevuto dalla Cassazione. Non ci fermeremo”.

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