Normative

Scuola, assistenza di base: condannate collaboratrici scolastiche che rifiutano cambio pannolino

Scuola e disabilità, condannate collaboratrici scolastiche che si erano rifiutaste di cambiare il pannolino ad una alunna disabile

Con la sentenza della Cassazione n. 22786/16 viene ribadita la condanna penale ad alcune collaboratrici scolastiche del giudice di secondo grado per essersi rifiutate di effettuare un cambio pannolino ad un’alunna con disabilità. Il reato contestato è quello di rifiuto d’atti d’ufficio, dato che oltre ai compiti di vigilanza e sorveglianza, ci sono anche quelli di assistenza agli alunni disabili.

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Tali mansioni, in seguito al trasferimento del personale addetto dal comparto delle Autonomie Locali al comparto scuola, sono state inserite nel profilo professionale del collaboratore scolastico e ribadite nel CCNL 2002/2005. Si prevede esplicitamente l’individuazione di uno o più collaboratori scolastici per ognuna delle scuole con presenza di alunni con disabilità da avviare a specifici percorsi di formazione. Non solo.

La nota del MIUR n. 3390/01 (VEDI) indica gli standard di competenza per l’esercizio di tale funzione, riguardanti la puericultura di base e l’igiene, la relazionalità, l’individualizzazione degli interventi, le prime nozioni di pronto soccorso e di prima assistenza. Il CCNL 98/01 specifica che i percorsi di formazione in merito si concludono con una valutazione finale cui segue l’assunzione di specifiche responsabilità, per le quali è previsto un incentivo.

Il Dirigente Scolastico (DS) deve assicurare il diritto all’assistenza. Se all’interno dell’istituto non vi sono collaboratori in possesso di tali competenze è possibile ricorrere al Giudice Ordinario affinché richieda all’ASL di distaccare un proprio dipendente. In alternativa, il DS può richiedere all’Ente Locale di riferimento (Comune per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado; Provincia per la Scuola Secondaria di secondo grado) di intervenire con proprio personale, come previsto dal DPR n. 616/77 e dalla L. n.  104/92. In caso di carenza di personale, il DS può rivolgersi All’Ufficio Scolastico Regionale di riferimento perché inoltri al MIUR la richiesta di autorizzazione a nominare collaboratori scolastici in deroga.

Le norme, dunque, sono chiare ed esplicite. Tuttavia, assistiamo a fatti di cronaca e di denunce da parte delle famiglie per situazioni di palesi inadempienze, in cui, purtroppo, viene negato un diritto essenziale agli alunni con disabilità.

Non mancano situazioni in cui venga chiesto al docente di sostegno di intervenire, di fatto, in luogo del collaboratore addetto. Ciò, naturalmente, ha generato spesso malumori tra i docenti, i quali hanno sottolineato, a tutela degli alunni e del proprio lavoro che si tratta di una funzione non di loro competenza, per la quale non hanno alcuna forma di autorizzazione e di formazione.

Sulla materia, di recente, è intervenuta la Cassazione, con la sentenza n. 22786/16 , che ha ribadito la condanna penale ad alcune collaboratrici scolastiche del giudice di secondo grado per essersi rifiutate di effettuare un cambio pannolino ad un’alunna con disabilità. Il reato contestato è quello di rifiuto d’atti d’ufficio, dato che oltre ai compiti di vigilanza e sorveglianza, ci sono anche quelli di assistenza agli alunni disabili.

Poiché, inoltre, la L. 107/15, di riforma scolastica, ha introdotto l’obbligo di formazione in servizio, i collaboratori non possono più rifiutarsi di frequentare il corso di aggiornamento necessario ad assicurare l’assistenza di base agli alunni con disabilità.

Ci auguriamo che in futuro il rispetto delle norme in merito possa essere sempre assicurato.

Redazione NurseTimes

Fonte

www.disabili.com

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