Lavoro

“Scorrimento graduatorie preesistenti ha priorità rispetto a nuovo bando di concorso”: la pronuncia del Consiglio di Stato

Secondo il massimo giudice speciale amministrativo, l’indizione di una nuova procedura concorsuale costituisce l’eccezione, e richiede un’apposita e approfondita motivazione.

Con sentenza n. 7780/2022 il Consiglio di Stato ha ricordato che bandire una nuova procedura concorsuale in vigenza di una precedente graduatoria valida per il medesimo profilo professionale, senza adeguata motivazione e senza significative differenze nei requisiti richiesti e nei contenuti delle prove d’esame, non risponde ai presupposti legittimanti stabiliti dall’Adunanza plenaria dello stesso Consiglio di Stato con la pronuncia n. 14/2011.

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“L’ordinamento attuale – si legge nella pronuncia dell’Adunanza – afferma un generale favore per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore, di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono comunque essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso”.

Il Collegio evidenzia inoltre che lo scorrimento delle graduatorie ancora valide ed efficaci costituisce la regola generale, mentre l’indizione del nuovo concorso costituisce l’eccezione, e richiede un’apposita e approfondita motivazione. Vi sono tuttavia casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento di graduatorie preesistenti, risulta pienamente giustificabile, con il conseguente ridimensionamento dell’obbligo di motivazione.

Tra questi casi può acquistare rilievo “l’intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace, con particolare riguardo alle prove d’esame e ai requisiti di partecipazione, o anche la valutazione del contenuto dello specifico profilo professionale per la cui copertura è indetto il nuovo concorso, e delle eventuali distinzioni rispetto a quanto descritto nel bando relativo alla preesistente graduatoria”.

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