INTRODOTTO LO “SCUDO PENALE” PER CHI SOMMINISTRA IL VACCINO E L’OBBLIGO VACCINALE PER IL PERSONALE MEDICO E SANITARIO
Il Consiglio dei Ministri nella tarda serata del 31 marzo 2021 ha approvato il decreto – legge che introduce “misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.”
In particolare, il decreto – legge esclude la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS- CoV.2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle relative circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute.
Il decreto – legge contiene, inoltre, importantissime disposizioni per assicurare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario, prevedendo una particolareggiata procedura per la sua operatività e adeguate misure in caso di inosservanza. Più nel dettaglio, avranno l’obbligo di vaccinarsi “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali”. La vaccinazione diviene dunque “requisito essenziale“ per l’esercizio della professione e potrà essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale.
Per chi rifiuta, è previsto un periodo di sospensione (periodo che mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021) dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. Ove possibile, il datore di lavoro potrà adibire il lavoratore a “mansioni, anche inferiori” con il “trattamento corrispondente alle mansioni esercitate“. Tuttavia, quando l’assegnazione a diverse mansioni non risulterà possibile, per il periodo di sospensione previsto non sarà “dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
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