Non c’è la “fase 2” per la pubblica amministrazione

Niente fase 2 per la pubblica amministrazione. Il Dpcm 26 aprile 2020 lascia in piedi tutte le misure già vigenti ai sensi del d.l. 18/2020 e, d’altra parte, non poteva essere diversamente, visto che un provvedimento amministrativo, qual è il Dpcm, non può modificare norme di legge.

Lavoro agile.

In almeno tre passaggi, il Dpcm 26.4.2020 dispone che restano ferme le previsioni contenute nell’articolo 87 del d.l. 18/2020. La previsione è, comunque, molto chiaramente contenuta nell’articolo 2, comma 1, del decreto: “per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 87”. Pertanto, il lavoro agile resta la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni. Dunque, le pubbliche amministrazioni sono tenute a proseguire con le modalità organizzative sin qui seguite.

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I dipendenti sono posti ex lege in lavoro agile e non occorre il preventivo accordo individuale previsto dalle norme generali in materia.

Esattamente al contrario, occorrono invece provvedimenti espressi che individuino i dipendenti, che in via d’eccezione, siano adibiti ad attività indifferibili da svolgere in presenza, in quanto connesse alla gestione dell’emergenza. Oppure, finalizzati a rilevare quali dipendenti non sia possibile utilizzare né in lavoro agile, né in presenza, per esentarli dal servizio. A parità di condizioni vanno applicati criteri di rotazione
Ferie. Il Dpcm 26.4.2020, all’articolo 1, lettera hh), conferma il contenuto della medesima lettera già inserito nel Dpcm 10/aprile 2020: “si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie”, ferme restando appunto le norme sullo smart working.La disposizione chiude definitivamente ogni questione sulla fruizione delle ferie nel lavoro pubblico.

Non si riferisce alle sole ferie “pregresse”, esplicitamente citate dall’articolo 87, comma 3, del d.l. 18/2020, ma alle ferie in generale come strumento utile allo scopo all’assenza giustificata dal servizio con conservazione della retribuzione, da utilizzare in base alle esigenze organizzative degli enti, come modalità normale ed ordinaria. E tra queste ferie, non solo “pregresse”, certamente rientrano anche quelle “maturate” nel 2020.
Concorsi. Resta, dunque, anche la sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali, disposta dall’articolo 87, comma 5, del d.l. 18/2020.Tale norma, interpretata autenticamente dall’articolo 4 del d.l. 22/2020 (che in realtà non aggiunge moltissimo al testo interpretato), non impedisce l’indizione dei concorsi, ma si limita a sospendere il materiale svolgimento delle prove scritte ed orali, per scongiurare il pericolo di assembramenti.Resta ferma la possibilità di attivare lo scorrimento di graduatorie (che non richiede alcuna prova selettiva), come anche delle mobilità volontarie, perfettamente gestibili mediante modalità poste a valorizzare i curriculum anche mediante strumenti digitali.

E resta ferma anche la possibilità appunto di gestire prove selettive efettuate esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica.

Sospensione dei termini dei procedimenti.

Il Dpcm 26.4.2020 non contiene alcuna specifica indicazione sull’argomento. Resta, quindi, ferma la sospensione dei termini dei procedimenti inizialmente disposta dall’articolo 103 del d.l. 18/2020 e poi spostata al 15 maggio 2020 dall’articolo 37 del d.l. 23/2020.

Redazione Nurse Times

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