Ministero della Salute: Equipollenza certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati Terzi

In merito all’accettazione di certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati Terzi identificati dall’ordinanza del Ministro della salute del 29/07/2021 e da successive disposizioni normative, per il loro utilizzo sul territorio nazionale per le finalità di cui all’articolo 9, comma 10- bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, così come modificato dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, si rappresenta che, le certificazioni vaccinali, in accordo a quanto indicato dalla Raccomandazione UE n. 2021/816 del 20 maggio 2021, dovranno riportare almeno i seguenti contenuti:

  • dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
  • dati relativi al vaccino (denominazione e lotto);
  • data/e di somministrazione del vaccino;
  • dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).

Le certificazioni vaccinali, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere redatte almeno in una delle seguenti lingue:

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  • italiano;
  • inglese;
  • francese;
  • spagnolo.


Nel caso in cui certificato non fosse stato rilasciato in una delle quattro lingue indicate è necessario che venga accompagnato da una traduzione giurata.


La validità dei certificati vaccinali è la stessa prevista per la certificazione verde COVID-19 (Certificato COVID digitale dell’UE) emessa dallo Stato italiano.


Per gli usi di cui sopra i vaccini ad oggi accettati in Italia e autorizzati da EMA, sono:

  • Comirnaty (Pfizer-BioNtech);
  • Spikevax (Moderna);
  • Vaxzevria (AstraZeneca);
  • Janssen (Johnson & Johnson).


Le certificazioni di guarigione dovranno riportare almeno i seguenti contenuti:

  • dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
  • informazioni sulla precedente infezione da SARS-CoV-2 del titolare, successivamente a un test
    positivo (data del primo tampone positivo);
  • dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).

Tutte le certificazioni di guarigione, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere accompagnate da una traduzione giurata.

La validità dei certificati di guarigione è la stessa prevista per la certificazione verde COVID-19 (Certificato COVID digitale dell’UE) emessa dallo Stato italiano.

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