Normative

L’infermiere e il diritto allo sciopero: breve guida

Si sente spesso affermare che l’infermiere, in quanto professionista della salute, non abbia diritto a scioperare. Ma siamo davvero sicuri che questa affermazione sia veritiera?

Analizziamo in dettaglio la questione.

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Il diritto allo sciopero è disciplinato dell’articolo 40 della Costituzione italiana che afferma quanto segue:

“Il diritto allo sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”.

Proseguiamo la disamina analizzando le leggi che regolano il diritto allo sciopero. Con la legge n. 146 del 12 giugno 1990 e successivamente con l’Accordo Nazionale “Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali” del 25 settembre 2001, si sono stabilite norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali che possono essere considerati, ai sensi di legge quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione”, le quali comprendono le regole sulle modalità e i tempi dello sciopero sanzionando eventuali violazioni. In alcuni servizi di interesse pubblico lo sciopero può essere annullato di fatto tramite la precettazione da parte delle autorità di pubblica sicurezza, dei Trasporti o della Sanità.

Questa legge specifica che per alcuni servizi, il diritto allo sciopero del quale ogni cittadino gode, potrebbe venire temporaneamente annullato per motivi di pubblica sicurezza. Pertanto chi lavora nel settore sanitario ha diritto allo sciopero organizzato e non selvaggio.

Chi può indire uno sciopero?

La RSU o una qualsiasi sigla sindacale rappresentativa o non può indire uno sciopero.

Come bisogna comunicare l’intenzione di scioperare?

Qualora venga proclamato uno sciopero a livello nazionale, l’articolazione locale dell’organizzazione sindacale non ha l’obbligo di comunicare all’azienda la proclamazione di sciopero.

La comunicazione dello sciopero arriverà all’azienda direttamente dalla Commissione di Garanzia o dalla Regione.

Verifica dell’esistenza dell’Accordo sui Contingenti Minimi in caso di sciopero.

Per prima cosa è necessario verificare l’esistenza in azienda dell’accordo sindacato/azienda sui contingenti minimi di personale in caso di sciopero. È necessario verificare se tutte le articolazioni aziendali siano comprese nell’accordo.

I contingenti minimi di personale sono formati da unità di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili. 

Solo nel caso in cui esistano articolazioni aziendali non comprese nell’accordo sui contingenti minimi sarà possibile contestare l’eventuale obbligo di lavorare impartito a dipendenti che operano in servizi che si ritengono non inseribili nelle prestazioni di urgenza.

Quali obblighi hanno l’azienda ed il dipendente?

Qualora si verifichi l’eventualità di uno sciopero il dipendente non deve preventivamente comunicare la propria adesione all’azienda.

L’azienda ha il diritto/dovere di individuare i dipendenti da inserire nei contingenti minimi e inviare loro entro 5 giorni dalla data dello sciopero la comunicazione di “esonero dallo sciopero” ovvero di recarsi in servizio il giorno dello sciopero.

Qualora il dipendente inserito nei contingenti abbia intenzione di aderire allo sciopero deve inviare, entro 24 ore dal ricevimento dell’ordine di prestare servizio, una comunicazione all’azienda della volontà di aderire allo sciopero e quindi di essere sostituito.

L’azienda ha il dovere di verificare la possibilità di sostituzione del dipendente: se tale sostituzione non è possibile l’azienda ha il diritto di obbligare il dipendente a lavorare.

L’azienda deve quindi comunicare al dipendente di averlo sostituito o meno e quindi che egli può scioperare o che deve lavorare: nel caso in cui tale comunicazione non venga inviata si consiglia di andare a lavorare ed eventualmente di contestare in seguito l’abuso compiuto dall’azienda.

Quali servizi devono essere garantiti?

La procedura descritta in precedenza é finalizzata a garantire che le prestazione indispensabili siano garantite. La Commissione di Garanzia, il Presidente del Consiglio così come tutti i Ministri interessati non hanno rilevato alcuna problematica su quanto comunicato dalle principali sigle sindacali in merito alle prestazioni non indispensabili pertanto tutte le attività descritte di seguito non sono necessarie in caso di sciopero del personale infermieristico.

Il personale contingentato è tenuto a svolge le attività pertinenti al proprio profilo per le sole “prestazioni indispensabili” relative all’assistenza sanitaria d’urgenza per cui i “contingenti minimi” sono stati definiti.

Non rientrando come prestazioni indispensabili il personale non è tenuto alle seguenti attiva:

  • l’esecuzione di esami diagnostici (ematochimici, radiologici, ecc.) di routine e non urgenti. Pertanto si ritiene che la programmazione ordinaria non deve essere predisposta;
  • l’assistenza e la predisposizione di interventi chirurgici programmati, rinviabili e non urgenti. Ogni programmazione pertanto si ritiene non dovrà essere predisposta;
  • l’esecuzione del “giro visita medico” in quanto effettuabile dal personale dirigente anche senza la presenza dell’infermiere. Il personale infermieristico dovrà garantire la corretta somministrazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche non differibili nel tempo;
  • l’esecuzione da parte del personale infermieristico e OSS delle attività domestico alberghiere per le persone autosufficienti;
  • il rifacimento del letto dei pazienti autosufficienti;
  • l’accompagnamento del paziente a viste o esami non urgenti.

Date in cui è vietato scioperare

Esistono alcune date nelle quali è vietato scioperare che saranno in seguito elencate:

  • Nel mese di agosto;
  • Nei giorni compresi tra il 23 dicembre ed il 7 gennaio;
  • Nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.

In ogni caso gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.

Conclusioni

Pertanto il professionista infermiere ha diritto a scioperare come un qualsiasi dipendente ma con alcune limitazioni evidenziate precedentemente.

Simone Gussoni

Fonti: CGIL, Nursind, Costituzione della Repubblica italiana, legge n. 146 del 12 giugno 1990, Accordo Nazionale “Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali” del 25 settembre 2001,

Giuseppe Papagni

Nato a Bisceglie, nella sesta provincia pugliese, infermiere dal 94, fondatore del gruppo Facebook "infermiere professionista della salute", impegnato nella rappresentanza professionale, la sua passione per l'infermieristica vede la sua massima espressione nella realizzazione del progetto NurseTimes...

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Giuseppe Papagni

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