Le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n.134 del 12 giugno 2018, possono essere espletate fino al 31 dicembre 2021.
All’articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Ai fini del presente comma il termine per il requisito di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2021, fatta salva l’anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Quindi per le professioni sanitarie resta il requisito previsto per la legge “Madia” per essere stabilizzato e cioè 36 mesi negli ultimi 8 anni entro il 31/12/2021.
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