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Decreto Rilancio: tutte le misure in materia di sanità

Il Governo destinerà 3,2 miliardi di euro al comparto.

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Con il Decreto Rilancio, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Governo stanzia risorse pari a 3,2 miliardi di euro per il comparto sanità, che si aggiungono agli 1,4 miliardi stanziati col Decreto Cura Italia. Risorse divise sostanzialmente in quattro parti: 1,256 miliardi per l’assistenza territoriale; 1,467 miliardi per gli ospedali; 430,9 milioni per interventi sul personale sanitario; 95 milioni per finanziare 4.200 contratti di specializzazione medica in più. Di seguito una sintesi degli interventi previsti in materia, articolo per articolo.

Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale) – Per rafforzare l’offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale le Regioni sono chiamate ad adottare piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale, che saranno monitorati congiuntamente dal ministero della Salute e dal ministero dell’Economia e delle finanze. Tali piani devono contenere, tra l’altro, specifiche misure di identificazione e gestione dei contatti, di organizzazione dell’attività di sorveglianza attiva effettuata a cura dei Dipartimenti di Prevenzione in collaborazione con medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di continuità assistenziale, nonché con le Unità speciali di continuità assistenziale, indirizzate a un monitoraggio costante e a un tracciamento precoce dei casi e dei contatti, al fine della relativa identificazione, dell’isolamento e del trattamento.

Qualora occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte a improrogabili esigenze connesse con l’emergenza (oltre alle procedure già previste dal Decreto Cura Italia), si potranno rendere disponibili all’uso strutture alberghiere o strutture con analoghe caratteristiche di idoneità per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove queste misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata.

Le misure di distanziamento sociale e di isolamento domiciliare determinano la necessità di implementare e indirizzare le azioni terapeutiche e assistenziali sempre più a livello domiciliare, per decongestionare le strutture ospedaliere e favorirne un deflusso monitorato.

Per la gestione delle attività di sorveglianza attiva si propone di mettere a disposizione dei pazienti, direttamente al loro domicilio, apparecchiature per il monitoraggio della saturimetria, anche attraverso le app di telefonia mobile, in modo da garantire un costante monitoraggio della saturazione di ossigeno dell’emoglobina. Ciò per consentire un monitoraggio continuativo domiciliare (anche in strutture alberghiere, laddove si individuino convivenze a rischio), il precoce riconoscimento del peggioramento clinico e la tempestiva ospedalizzazione.

Per garantire il coordinamento delle attività sanitarie e sociosanitarie territoriali le Regioni dovranno attivare centrali operative regionali con funzioni di raccordo con tutti i servizi e con il sistema di emergenza-urgenza, anche attraverso strumenti informativi e di telemedicina.

Le aziende e gli enti del Ssn potranno conferire, dal 15 maggio 2020, incarichi di lavoro autonomo, anche di co.co.co e in numero non superiore a 8 unità infermieristiche ogni 50.000 abitanti (in tutto 9.600 infermieri), a soggetti che non si trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate. Per le attività assistenziali svolte è riconosciuto agli infermieri un compenso lordo di 30 euro/ora per un monte ore settimanale massimo di 35 ore. Potreanno far parte delle Unità speciali di continuità assistenziale anche medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni.

Le aziende e gli enti del Ssn potranno conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di assistente sociale, regolarmente iscritti all’albo professionale, in numero non superiore a un assistente sociale ogni due Unità speciali di continuità assistenziale, per un monte ore settimanale massimo di 24 ore (in tutto 600 assistenti sociali). Per le attività svolte è riconosciuto un compenso lordo di 30 euro/ora, inclusivo degli oneri riflessi.

Per la presa in carico precoce dei pazienti affetti da Covid-19 e per garantire il massimo livello di assistenza ai pazienti fragili è incrementata la spesa per la retribuzione dell’indennità di personale infermieristico impegnato in queste attività. A tal fine è autorizzata l’ulteriore spesa di 10 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l’anno 2020.

Per finanziare l’insieme di questi interventi è previsto un incremento del Fondo sanitario nazionale pari a 1.256.633.983 di euro per l’anno 2020.

Art. 2 (Riordino della rete ospedaliera in emergenza Covid-19) – Le regioni dovranno garantire l’incremento di attività in regime di ricovero in terapia intensiva, tramite apposito piano di riorganizzazione. Sarà resa strutturale la dotazione di almeno 3.500 posti letto di terapia intensiva (corrispondente ad un incremento di circa 70% del numero di posti letto preesistenti la pandemia) e dovrà essere programmato un incremento di 4.225 posti letto di area semi-intensiva. In relazione all’andamento della curva pandemica, per almeno il 50% di questi posti letto, si prevede la possibilità di immediata conversione in posti letti di terapia intensiva, mediante integrazione delle singole postazioni con la necessaria strumentazione di ventilazione e monitoraggio. Sarà, inoltre, resa disponibile, per un periodo massimo di quattro mesi dalla data di attivazione, una dotazione di 300 posti letto suddivisa in 4 strutture movimentabili. Per ciascuna struttura è prevista una dotazione di 75 posti letto.

Dovrà essere consolidata la separazione dei percorsi, rendendola strutturale, e dovrà essere assicurata la ristrutturazione dei pronto soccorso, con l’individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti Covid-19 o potenzialmente contagiosi in attesa di diagnosi. Sono incrementate le risorse da destinare alla remunerazione delle prestazioni correlate all’emergenza, e le Regioni potranno raddoppiare la remunerazione con risorse proprie.

Per l’insieme di questi interventi è previsto uno stanziamento di 1,467 miliardi di euro per il 2020. A tal fine è istituito un apposito capitolo nello stato di previsione del ministero della Salute per un importo pari a 1.467.491.667 di euro.

Le Regioni sono poi autorizzate a implementare i mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti Covid-19, per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri di pazienti non affetti da Covid-19. Per l’operatività di tali mezzi di trasporto potranno assumere personale dipendente medico, infermieristico e operatori tecnici, a decorrere dal 15 maggio 2020. Per questi ultimi interventi e per sostenere una serie di misure a sostegno della spesa per il personale sanitario sono stanziati 430.975.000 di euro per il 2020.

Art. 3 (Modifica all’articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27) – Gli incarichi di lavoro per gli specializzandi dell’ultimo e penultimo anno (previsti dal Decreto Cura Italia) avranno una durata di 6 mesi, prorogabile in ragione dello stato di emergena fino al 31 dicembre 2020. Il periodo di attività svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza sarà riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all’attività lavorativa svolta.

Art. 4 (Misure urgenti per l’avvio di specifiche funzioni assistenziali per l’emergenza Covid-19) – Le Regioni, comprese quelle in piano di rientro, potranno riconoscere alle strutture la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all’allestimento dei reparti e alla gestione dell’emergenza Covid-19 e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti Covid. Le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e l’incremento tariffario saranno stabilite con decreto del ministero della Salute, di concerto con il Mef, previo parere della Conferenza Stato-Regioni.

Art. 5 (Incremento delle borse di studio degli specializzandi) – E’ autorizzata una spesa di 105 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e di 109,2 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di finanziare 4.200 ulteriori contratti di formazione specialistica.

Art. 6 (Deroghe alle riduzioni di spesa per la gestione del settore informatico in ragione dell’emergenza da Covid-19) – Si esclude l’applicazione dei commi 610 e 611 della Legge di Bilancio per il 2020, che prevedono per le amministrazioni pubbliche, per il triennio 2020-2022, un risparmio di spesa annuale (pari al 10 % della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017) per la gestione del settore informatico, da attuare anche tramite il ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT.

Art. 7 (Metodologie predittive dell’evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione) – Il ministero della Salute potrà trattare dati personali, anche relativi alla salute degli assistiti, raccolti nei sistemi informativi del Ssn, nonché dati reddituali riferiti all’interessato e al suo nucleo familiare per lo sviluppo di metodologie predittive dell’evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione.

Art. 8 (Proroga validità delle ricette limitative dei farmaci classificati in fascia A) – Limitatamente al periodo emergenziale, si prolunga il periodo di validità della prescrizione medica dei medicinali classificati in fascia A per una durata massima di ulteriori 30 giorni. Per i pazienti già in trattamento con i medicina con ricetta scaduta e non utilizzata la validità è prorogata per una durata di 60 giorni dalla data di scadenza.

Per le nuove prescrizioni da parte del centro o dello specialista dei medicinali, a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio, la validità della ricetta è estesa a una durata massima di 60 giorni per un numero massimo di 6 pezzi per ricetta, necessari a coprire l’intervallo temporale di 60 giorni e tenuto conto del fabbisogno individuale, fatte salve le disposizioni più favorevoli già previste, tra cui quelle per le patologie croniche e per le malattie rare.

Nei casi in cui il paziente presenti un peggioramento della patologia di base o un’intolleranza, o nel caso in cui il trattamento preveda il monitoraggio di parametri che ne comporti la sospensione o l’aggiustamento della posologia, l’estensione di validità non potrà essere automatica, ma dovrà essere contattato il centro o lo specialista di riferimento con modalità che saranno definite dalle singole Regioni.

Art. 9 (Proroga piani terapeutici) – In considerazione delle maggiori difficoltà di rinnovo connesse alla fase di emergenza in atto, si mira a prorogare nel periodo di dichiarazione dello stato di emergenza da rischio epidemiologico i diversi piani terapeutici per persone con disabilità, che includono la fornitura di ausili e protesi per l’incontinenza, stomie, laringectomizzati e per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio.

Art. 10 (Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27) – Il Fondo di solidarietà per i famigliari di vittime del Covid-19 è esteso a tutti gli esercenti le professioni sanitarie.

Art. 11 (Misure urgenti in materia di Fascicolo sanitario elettronico) – Si punta al potenziamento e al rafforzamento delle disposizioni concernenti la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico (Fse), finalizzato alla raccolta dei dati e dei documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l’assistito.

Art. 12 (Accelerazione dell’acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi) – Per accelerare l’acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi le strutture sanitarie, i medici, i medici necroscopi o altri sanitari delegati dovranno inviare al Sistema tessera sanitaria del ministero dell’Economia e delle finanze i dati relativi a: avviso di decesso, certificato necroscopico, denuncia della causa di morte, attestazione di nascita, dichiarazione di nascita.

Art. 13 (Rilevazioni statistiche dell’Istat connesse all ‘emergenza epidemiologica da Covid-19) – L’Istituto nazionale di statistica (Istat) è autorizzato, fino al termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e per i 12 mesi successivi, a trattare dati personali, anche inerenti le particolari categorie di dati e relativi a condanne penali e reati, per effettuare rilevazioni, anche longitudinali, elaborazioni e analisi statistiche, anche presso gli interessati sul territorio nazionale, volte alla comprensione della situazione economica, sociale ed epidemiologica italiana.

Art. 14 (Rifinanziamento Fondo emergenze nazionali e proroga dei termini previsti per la scadenza di stati di emergenza e contabilità speciali) – Per l’anno 2020 il fondo di cui all’art. 44 del Decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 è incrementato di 1.500 milioni di euro, di cui 1.000 milioni da destinare agli interventi di competenza del commissario straordinario. I termini di scadenza degli stati di emergenza diversi da quello dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 per il Covid-19, già dichiarati ai sensi dell’art. 24 del Dlgs 1/2018 e delle contabilità speciali di cui all’articolo 27 dello stesso Dlgs, in scadenza entro il 31 luglio 2020 e non più prorogabili ai sensi della vigente normativa, sono prorogati per ulteriori sei mesi.

Art. 15 (Disposizioni in materia di volontariato di Protezione civile) – Si punta a evitare il cumulo del rimborso per il mancato guadagno giornaliero di cui all’art. 39, comma 5 del Decreto legislativo2 gennaio 2018 n. 1, dei volontari lavoratori autonomi impegnati nell’emergenza Covid-19, con l’indennità prevista dal Decreto Cura Italia. Ciò perché le due misure hanno la medesima finalità.

Art. 16 (Misure straordinarie di accoglienza) – I posti disponibili nelle strutture del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, per un termine non superiore ai sei mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza, potranno essere utilizzati per l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, fermo restando quanto previsto dal decreto Cura Italia in materia di servizi per l’accoglienza.

Art. 17 (Modifiche all’articolo 6, comma 10, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18) – Tale modifica punta a consentire al Dipartimento della Protezione civile, al commissario straordinario e ai soggetti attuatori di fronteggiare l’emergenza Covid-19, acquisendo strutture per l’assistenza alla popolazione con strumenti ulteriori rispetto alla requisizione.

Art. 18 (Utilizzo delle donazioni) – Si vuole consentire al Dipartimento della Protezione civile l’utilizzo delle risorse finanziarie disponibili sui conti correnti, intestati allo stesso Dipartimento e “dedicati in via esclusiva alla raccolta ed utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all’emergenza epidemiologica del virus Covid-19”, al fine di far fronte alle spese sostenute dal Commissario straordinario.

Art. 19 (Funzionamento e potenziamento della sanità militare) – E’ incrementato il personale medico e infermieristico militare per ulteriori 170 unità, di cui 70 medici (30 della Marina militare, 30 dell’Aeronautica militare e 10 dell’Arma dei carabinieri) e 100 infermieri (metà della Marina e metà dell’Aeronautica). Il tutto secondo le medesime forme di arruolamento straordinario, temporaneo e con ferma eccezionale di un anno. Sarà conferito il grado di tenente per gli ufficiali medici e di maresciallo per i sottufficiali infermieri, e sarà attribuito il trattamento giuridico ed economico stabilito per i pari grado in servizio permanente. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 4.682.845 per l’anno 2020 e di euro 3.067.407 per l’anno 2021. Per sostenere le attività e l’ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari di cui all’articolo 9 del decreto Cura Italia è autorizzata la spesa di euro 84.132 per l’anno 2020.

Art. 20 (Misure per la funzionalità delle forze armate – personale sanitario e delle sale operative) – Per lo svolgimento, da parte del personale sanitario delle forze armate, dei maggiori compiti connessi al contrasto e al contenimento della diffusione del Covid-19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza è autorizzata per l’anno 2020 l’ulteriore spesa complessiva di euro 1.000.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario.

Art. 72 (Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti) – Si modifica quanto previsto dal Decreto Cura Italia in materia di specifici congedi per i dipendenti del settore privato, portando a 30 giorni il periodo di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione), ed estendendo il relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

E’ aumentato il limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting (da 600 euro a 1200 euro). Tale bonus, in alternativa, può essere utilizzato direttamente dal richiedente per l’iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa, ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus è incompatibile con quella del bonus per gli asili nido. E’ Aumentato da 1.000 a 2.000 euro il limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting per il settore sanitario pubblico e privato accreditato, per il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Art. 104 (Assistenza e servizi per la disabilità) – Per l’anno 2020 è incrementato il Fondo per le non autosufficienze di ulteriori 90 milioni, di cui 20 destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente. Si prevede inoltre un incremento di 20 milioni del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Infine si istituisce il Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità, che possono richiedere un’indennità finalizzata a favorire l’adozione di dispositivi di protezione individuale o nuove modalità organizzative per la prevenzione del rischio di contagio.

Art. 124 (Riduzione aliquota Iva per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19) – Si prevede l’applicazione dell’aliquota Iva del 5% per i seguenti beni: ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3% in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per Covid-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo. Le cessioni di tutti questi beni effettuate entro il 31 dicembre 2020 sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta.

Art. 126 (Disposizioni in materia di anticipo del finanziamento sanitario corrente e di pagamento dei debiti degli enti sanitari) – Si introducono disposizioni che hanno lo scopo di incrementare la liquidità disponibile presso gli enti sanitari per favorire una corretta e tempestiva gestione dei pagamenti in un momento di particolare emergenza. In particolare, si mettono a disposizione di Regioni ed enti sanitari risorse a titolo di finanziamento sanitario corrente per l’anno 2020 e per taluni anni precedenti in via anticipata, nelle more del perfezionamento dei procedimenti amministrativi e/o delle verifiche degli adempimenti in ambito sanitario a cui l’erogazione di tali risorse è subordinata.

Il ministero dell’Economia e delle finanze è comunque autorizzato a effettuare eventuali compensazioni, ovvero recuperi di risorse, che dovessero rendersi necessari in conseguenza del perfezionamento dei procedimenti e delle verifiche di adempimenti a cui si è fatto sopra cenno. Inoltre si obbligano le Regioni a trasferire ai propri enti sanitari il 100% delle somme incassate nell’anno 2020, a titolo di finanziamento sanitario, nonché delle somme che le Regioni stesse devono versare ai propri enti sanitari, a valere sulle proprie risorse.

Infine si introduce una sospensione temporanea delle azioni esecutive nei confronti degli enti sanitari fino al 31 dicembre 2020. E si prevedono modalità, tempistica e procedure per la concessione di anticipazioni di liquidità in favore delle Regioni e delle Province autonome i cui enti sanitari non riescano a far fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019 e relativi a somministrazioni, forniture, appalti, prestazioni professionali, nei limiti dell’importo di cui all’art. 1.

Art. 251 (Modalità straordinarie di svolgimento dei concorsi pubblici presso il ministero della Salute) – Si introduce la possibilità per il ministero della Salute di procedere alle assunzioni a tempo determinato (con contratti di durata non superiore a 3 anni) di 40 dirigenti sanitari medici, 12 dirigenti sanitari veterinari e 91 funzionari tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, mediante concorsi per titoli ed esame orale, da svolgersi con modalità telematiche. Al termine del periodo di prova, l’assunzione è condizionata alla valutazione con esito positivo di un esame teorico-pratico, da svolgersi per iscritto oppure oralmente, sulle materie individuate dai relativi bandi di concorso.

Si prevede poi lo snellimento delle procedure concorsuali già bandite dal ministero della Salute. E si estendono le modalità straordinarie di reclutamento con procedure digitali e decentrate anche al concorso pubblico per 7 ingegneri biomedici, appartenenti all’Area III, posizione economica F1, già programmato dall’amministrazione in sede di adozione del Piano triennale dei fabbisogni di personale.

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