Il farmacista non è tenuto a stampare il promemoria cartaceo. Confermata, di fatto, l’interpretazione della Fofi, che però ha chiesto ulteriori chiarimenti.
Il ministero della Salute ha confermato l’interpretazione della Fofi (Federazione Ordini farmacisti italiani) in merito all’applicazione dell’art. 89, comma 3, del D.Lgs. 219/2006, che riguarda l’obbligo di conservazione delle ricette mediche non ripetibili.
In pratica ha ribadito che tale obbligo può considerarsi correttamente adempiuto mediante la conservazione elettronica della ricetta bianca DEM chiusa sul SAC, senza la necessità che il farmacista proceda alla stampa del promemoria cartaceo ai fini della conservazione.
Le modalità di gestione del promemoria fissate dall’art. 3 del Decreto sono valevoli per entrambe le fattispecie di ricette dematerializzate: prescrizioni di medicinali a carico del Ssn e prescrizioni di medicinali con oneri a carico del privato.
La Fofi segnala infine che è stato richiesto un parere al ministero sull’ambito di applicazione del decreto, e in particolare se lo stesso debba intendersi riferito anche alla prescrizione di preparazioni galeniche e di medicinali stupefacenti.
Redazione Nurse Times
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