Il suo scopo è quello di integrare la previdenza di base obbligatoria, al fine di concorrere ad assicurare al lavoratore un’adeguata tutela pensionistica.
La previdenza complementare è basata su un sistema di forme pensionistiche incaricate di raccogliere il risparmio previdenziale mediante il quale, al momento del pensionamento, si potrà beneficiare di una pensione integrativa.
La posizione individuale del lavoratore è formata dai contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alla forma pensionistica complementare e dai rendimenti ottenuti attraverso l’investimento dei contributi erogati sui mercati finanziari.
Proprio per questo motivo, è collegata, anche, alla durata del periodo di versamento. Sono previste, inoltre, una serie di agevolazioni fiscali, riconosciute anche a favore dei familiari fiscalmente a carico, che rappresentano una ulteriore opportunità di risparmio.
I fondi pensionistici complementari esistenti sono:
La gestione degli investimenti è regolamentata dall’art. 6 del D.lgs. 252/2005.
Le forme pensionistiche complementari, alla luce di quanto sopra, sono tenute al rigoroso rispetto di regole di prudenza, definite per legge.
Tali regole definiscono la finalità previdenziale come non speculativa. Inoltre tutti gli investimenti devono essere adeguatamente diversificati ed effettuati tenendo conto dei limiti indicati dalla normativa in essere.
Per quanto concerne il finanziamento delle forme pensionistiche complementari, lo stesso è a carico del lavoratore destinatario della prestazione e, in caso di rapporto di lavoro dipendente, in parte anche a carico del datore di lavoro. Inoltre, i lavoratori dipendenti possono decidere di integrare i versamenti contributivi anche mediante il conferimento al Fondo del trattamento di fine rapporto (TFR).
Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
Inoltre, le fonti costitutive del fondo previdenziale complementare può prevedere la facoltà da parte dell’assicurato di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica in capitale entro il limite del 50% del montante finale accumulato.
Agli iscritti al fondo è data la possibilità di chiedere, nei limiti previsti dalle fonti costitutive, una anticipazione delle prestazioni per alcune motivazioni indicate dallo specifico fondo, tra cui eventuali spese sanitarie, per l’acquisto della prima casa per sé o per i figli e per la realizzazione degli interventi previsti dall’art 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457.
L’anticipazione può, inoltre, essere richiesta per altre cause nel limite del 30% della posizione maturata. Dopo due anni di adesione ad un fondo è possibile chiedere il trasferimento della posizione maturata presso altro fondo pensionistico complementare.
Carmelo Rinnone
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