Normative

Permessi studio per gli studenti lavoratori

I permessi studio per studenti e lavoratori possono essere concessi solo per la frequenza a corsi e lezioni. E’ la recente affermazione della Corte di Cassazione – sez. lavoro, con la sentenza n. 17128/2013.

I Giudici di merito hanno considerato l’esclusione del diritto ai permessi studio retribuiti per consentire la preparazione di un esame. La pronuncia in commento trae origine dal giudizio promosso da una lavoratrice dipendente comunale, contro la decisione della sua amministrazione, di trasformare i già concessi permessi studio in aspettativa per motivi personali, provvedendo al recupero delle relative somme erogate.

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La Corte di Appello, nel ricostruire la disciplina del diritto allo studio, ha affermato che il giusto contemperamento degli interessi in gioco realizzato dalla normativa di settore esclude che le ore di permesso retribuito possano non corrispondere ad effettive ore di frequenza scolastica.

Conseguentemente, il diritto del datore di lavoro di esigere la prestazione lavorativa del proprio dipendente troverebbe limite solo nell’altrettanto rilevante esercizio del diritto allo studio e solo quando questo sia effettivo, mentre il tempo occorrente per la preparazione degli esami e di quant’altro connesso con la necessaria attività finalizzata al conseguimento di titoli di studio (ma diverso dalla frequenza dei relativi corsi) troverebbe espressa garanzia nel diritto del di pendente ad ottenere turni di lavoro più agevoli.

In altri termini, il legislatore, individuando nella frequenza alle lezioni il momento di insostituibile apprendimento dal quale dipende il maggior arricchimento del bagaglio culturale del dipendente, e prendendo atto che le lezioni si svolgono abitualmente nell’orario di lavoro, consente esclusivamente allo studente lavoratore di poter fruire, sia pure in parte, di tale arricchimento.

Il diritto allo studio è un diritto fondamentale del lavoratore. Già in altre occasioni la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che la fruizione dei permessi di studio prescinde dalla sussistenza di un interesse in capo al datore di lavoro (pubblico o privato), essendo riconducibile a diritti fonda mentali della persona, garantiti dalla Costituzione (artt. 2 e 34), e dalla convenzione europea dei diritti dell’uomo e tutelati dalla legge in relazione ai diritti degli studenti lavoratori (art. 10, l. n. 300/1970). La stessa Cassazione, peraltro, ha precisato che l’istituto dei permessi studio trova pplicazione anche nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato (cfr. Cass. n. 3871/2011).

I permessi retribuiti spettano solo per consentire la frequenza dei corsi di studio ed i relativi esami.

Secondo la pronuncia in commento, l’esame della disciplina normativa (art. 10, l. n. 300/1970; art. 3, D.P.R. n. 395/1988) e contrattuale (art. 15, CCNL 14/9/2000 per il personale non dirigente del comparto Regioni ed Autonomie Locali) evidenzia la sussistenza di una necessaria correlazione tra i permessi straordinari retribuiti e la necessità di frequentare un corso di studio, senza che, peraltro, assuma rilievo il carattere obbligatorio o meno della frequenza, atteso che la finalità dell’istituto, nel contemperamento dei diversi interessi costituzionalmente protetti, è quella di consentire al lavoratore di fruire di un’occasione di formazione che ben può essere orientativa e di ausilio allo studio individuale, nel caso in cui la stessa coincida con l’orario di lavoro.

In particolare, l’art. 15 del CCNL deve essere interpretato nel senso che i permessi straordinari retribuiti possono essere concessi soltanto per frequentare i corsi indicati dalla stessa clausola. Ovvero, corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti, solo per sostenere i relativi esami, in orari coincidenti con quelli di servizio, non per le altre necessità connesse all’esigenza di preparazione degli esami, ovvero per altre attività complementari (come, ad esempio, i colloqui con i docenti o il disbrigo di pratiche di segreteria).

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