Normative

Permessi per la Formazione: conoscere per avere!

Permessi studio, formazione e corsi ECM spesso sono i temi trattati nelle corsie dei nostri ospedali… a volte oppressi da turni pesanti, necessità personali e familiari, ci portano alla rinuncia del nostro diritto alla formazione, che ogni infermiere dovrebbe invece pretendere!

L’aspetto normativo dei permessi per la formazione sono stati spesso strumentalizzati per avvantaggiare campagne elettorali (e non parliamo di politiche governative) promettendo ai lavoratori una maggiore tutela per la formazione ECM. Addirittura venne avanzata la proposta di riconoscimento del debito orario settimanale 32 +4 ore per l’aggiornamento!

Ma non è questo l’intento di questo articolo né tanto meno di sembrare il tuttologo di turno, che illustra tutto lo scibile inerente all’argomento!

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La mia vuole essere una delucidazione per quanti non conoscono i permessi per la formazione a cui abbiamo diritto, con i pro e i contro del caso.

Il D.Lgs. 112/2008 convertito in L.133/2008 regolamenta i permessi per i dipendenti pubblici e le modalità di fruizione.

Secondo tale legge i CCNL devono indicare chiaramente l’esatto Monte Ore di Permessi. Il dipendente può usufruire sia di permessi ad ora che a giornata, secondo quanto specificato dalla Circolare 7/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica.

Tra i permessi contemplati, da quanto suddetto, rientrano i permessi per Concorsi ed Esami; ovvero i dipendenti pubblici, possono usufruire di 8 giorni di permesso retribuito all’anno per sostenere concorsi ed esami (presentando certificazione inerente).

I permessi Studio, anch’essi regolamentati, sono permessi di cui servirsi quando il lavoratore è studente iscritto a corsi di studio (solitamente 150 ore, sino a massimo 250 ore, se il titolo è della scuola dell’obbligo, ma non fa al caso in discussione).

I permessi studio possono essere consentiti solo per la frequenza e non per la preparazione agli esami. Usufruendo di tali permessi non vengono intaccati i riposi settimanali, ne tanto meno verrà richiesto lavoro straordinario in compensazione. È anche a discrezione del lavoratore, chiedere di rientrare in una turnazione favorevole alla frequenza. (Fonte: www.dipendentistatali.org)

E per la formazione obbligatoria
, quali permessi?

Nel caso in cui la formazione obbligatoria viene organizzata dall’ente di riferimento, viene considerata come attività di servizio e gli oneri derivanti sono a carico dell’Ente stesso. Sarà considerato come orario di lavoro, rientrando nel monte ore lavorative effettive, non inficia sui riposi spettanti e non può esser considerato come lavoro straordinario. Qualora vi fossero spese di trasferta è contemplato il rimborso di esse.

Siamo certi che l’aver introdotto la formazione obbligatoria nell’organizzazione aziendale non abbia comportato limitazioni dell’autonomia di scelta dell’infermiere? L’attività formativa discussa dovrebbe essere estesa solo a “corsi strettamente legati all’attività di competenza” (Fonte: CCNL 1999 art.20 punto 7)

Abbiamo detto che per il lavoratore a tempo indeterminato è previsto il diritto allo studio, ovvero permessi retribuiti per un massimo di 150 ore annue, in aggiunta all’attività di formazione organizzata dall’azienda. Tale permesso viene concesso nel limite del 3% del personale in servizio.

In questo caso per studio si intendono corsi universitari, post universitari, di qualificazione professionale, legalmente riconosciuta. Per il personale di strutture private (aderenti all’AIOP) tale permesso è valido solo per il conseguimento della scuola dell’obbligo. (Fonte: www.aiop.it)

Il diritto allo studio prevede la tutela (a discrezione del lavoratore) dei giorni festivi e dei riposi settimanali, la facilitazione alla frequenza, non imponendo il lavoro straordinario e con turni agevolati.

È richiesta la certificazione di frequenza.

Per la formazione/aggiornamento facoltativo non compete la retribuzione ma se l’azienda lo ritenga attinente ed in linea con i propri programmi di formazione, può la stessa azienda concorrere alle spese relative e ha il normale trattamento retributivo per un periodo massimo di 6 mesi.

Il congedo (non retribuito) per la formazione per un massimo di 11 mesi (continuativo o frazionato) è concesso ai lavoratori dipendenti che abbiano maturato 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda. È da tener presente che tale congedo non è utile ai fini dell’anzianità maturata, ferie, malattia o altri congedi.

La formazione continua è indispensabile (D. Lgs. 502/92 art.16) per le aziende private è un requisito indispensabile per mantenere l’accreditamento da parte del SSN.

Un dipendente che non acquisisce i crediti ECM o non partecipi ai corsi di cui ha ricevuto mandato non può partecipare a selezioni interne per il triennio successivo.

In quanto infermieri, crediamo nella formazione, con o senza permessi, perché è nell’essere professionisti che troviamo la giustificazione a seguire corsi di formazione, oltre che per un dovere dato dal nostro codice deontologico!

NurseTimes favorisce la circolarità delle informazioni invitando tutti i colleghi che ne necessitano ad avvalersi dei permessi per la formazione, sempre e comunque!

Fermare la diffusione del sapere è uno strumento di controllo per il potere perché conoscere è saper leggere, interpretare, verificare di persona e non fidarsi di quello che ti dicono. La conoscenza ti fa dubitare. Soprattutto del potere. Di ogni potere.

Dario Fo

Maurizio Limitone

Redazione Nurse Times

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