Categorie: Normative

Pagamento quota annuale albo e sentenza della Cassazione: facciamo chiarezza!

Sulla Sentenza della Corte di Cassazione (sezione lavoro n. 7776 del 16/04/2015) riguardante il pagamento della quota annuale dell’albo professionale a carico dell’azienda, si stanno aprendo diversi dibattiti sull’opportunità anche per gli infermieri di avvalersi di tale diritto. Tale sentenza che riguarda specificatamente l’esercizio della professione di avvocato svolta preso l’INPS e la quota d’iscrizione al relativo albo. Secondo la legge 247/12 recante la Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, gli avvocati che prestano la loro attività presso gli uffici legali di enti pubblici specificatamente istituiti, pur mantenendo la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente, sono iscritti in un elenco speciale annesso all’albo. La Corte si è espressa in antitesi con quanto affermato dalla Corte dei Conti, conformandosi ad un parere emesso nel 2011 dal Consiglio di Stato che ha affermato che “quando sussista il vincolo di esclusività, l’iscrizione all’Albo è funzionale allo svolgimento di un’attività professionale svolta nell’ambito di una prestazione di lavoro dipendente, pertanto la relativa tassa rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attività, che dovrebbero, in via normale, al di fuori dei casi in cui è permesso svolgere altre attività lavorative, gravare sull’Ente che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attività”

E’ del tutto evidente secondo questa sentenza che l’esercizio professionale in regime di dipendenza nel pubblico impiego o privato, purché assoggettato al vincolo di esclusività di rapporto, impone all’azienda il rimborso del pagamento della quota annuale di iscrizione all’albo, con delle chiare implicazioni a favore degli infermieri iscritti al collegio Ipasvi.

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Pur ribadendo che le sentenze vincolano solo i soggetti che sono stati parte nella causa, è evidente che tale pronunciamento della Corte di Cassazione rappresenta una base su cui gli infermieri iscritti all’albo professionale potranno rivalersi, richiedendo il riconoscimento dello stesso diritto.

Successivamente un altro caso ha interessato alcuni infermieri iscritti al Nursind che si sono visti respingere la richiesta di rimborso della quota annuale dell’albo richiesta alla loro azienda sanitaria dal tribunale di Alessandria, con motivazioni più di tipo politico che giuridiche. I ricorrenti però hanno presentato il ricorso presso la Corte di appello di Torino, quindi attendiamo gli esiti fiduciosi.

Diverse le posizioni in campo, con il segretario del Nursind, Andrea Bottega che parla di “…una battaglia di equità e di giustizia. E’ infatti del tutto paradossale che il costo di una tassa che serve per esercitare la professione da dipendenti e il cui beneficio ricade tutto sulle strutture del Servizio sanitario nazionale, senza alcuna possibilità di sfruttare l’iscrizione all’albo in contesti libero professionali, debba ricadere sugli infermieri.”

Il segretario del Nursind auspica due strade, la prima prevede il rimborso da parte dellle aziende del servizio sanitario nazionale della tassa di iscrizione agli infermieri dipendenti, con vincolo d’esclusività di rapporto, la seconda una modifica della normativa che permetta la libera professione agli infermieri alle stesse condizioni previste per la professione medica nelle modalità intra ed extra muraria e con il riconoscimento, per chi opta per la prima opzione, di un indennità di esclusività similare a quella prevista dal contratto della dirigenza medica.

La Fnc Ipasvi attraverso un comunicato mette in evidenza la possibilità per i collegi provinciali di produrre certificazioni che dichiarino il costo d’iscrizione dell’anno corrente e dei 5 anni pregressi a favore degli iscritti richiedenti.

Il presidente Ipasvi di Bari Saverio Andreula osserva che “…sull’argomento, si stanno sviluppando dibattiti in ogni dove, a volte pretestuosi e infondati poiché mirano a sfruttare il dispositivo della Corte Costituzionale creando attese economiche che vanno molto al di là delle giuste valutazioni economiche che deriverebbero dall’applicazione anche per gli Infermieri pubblici dipendenti della sentenza”, mettendo a disposizione degli iscritti che la richiederanno la certificazione che riporta il costo dell’iscrizione sostenuto sia per l’anno corrente sia per i cinque anni pregressi.

L’Associazione Avvocatura di Diritto Infermieristico, nella persona del suo presidente dott. Mauro Di Fresco interpella il Dipartimento della Funzione Pubblica per sapere se alla luce della giurisprudenza in materia, l’Infermiere pubblico dipendente debba chiedere alla propria amministrazione di appartenenza il pagamento dell’iscrizione agli albi e/o collegi professionali, fermo restando che, in caso di abrogazione dell’articolo 53 del D.Lgs. 165/2001 (vincolo di esclusività), gli interessati sopporteranno personalmente tali oneri.

Anche il collegio Ipasvi della Bat con l’obiettivo di favorire l’eventuale volontà dei propri iscritti che intenderanno avvalersi di tale diritto, comunica “di rendere disponibile il proprio ufficio legale, in modo gratuito, e di consentire attraverso l’attività amministrativa dell’Ente, il recupero della certificazione attestante sia della quota d’iscrizione 2015 (qualora sia già stata versata) che degli ultimi anni richiesti (in numero di cinque secondo il criterio della sentenza della Corte Suprema).”

Noi vi aggiorneremo sugli sviluppi, allo stesso tempo vi invitiamo a non suscitare attese economiche che potrebbero anche non arrivare, ovviamente bisogna provarci!

In allegato la Sentenza della Cassazione

Giuseppe Papagni

Giuseppe Papagni

Nato a Bisceglie, nella sesta provincia pugliese, infermiere dal 94, fondatore del gruppo Facebook "infermiere professionista della salute", impegnato nella rappresentanza professionale, la sua passione per l'infermieristica vede la sua massima espressione nella realizzazione del progetto NurseTimes...

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