Non è tutto oro quello che luccica ed è proprio il caso di dirlo riguardo al D.Lgs 66/2003 che rappresenta il recepimento dell’Italia della direttiva Europea nata per tutelare l’integrità psico-fisica dei lavoratori ma che per certi aspetti potrebbe rivoltarsi contro.
Dal 25 novembre, è entrata in vigore la normativa UE sul giusto orario di lavoro in sanità pubblica, che prevede il rispetto delle undici ore di riposo consecutive, ogni 24, e il non superamento delle 48 ore lavorative settimanali.
Gli aspetti pratici e le regole a cui i coordinatori dovranno rigorosamente attenersi nella gestione dei turni di servizio sono i seguenti:
Il turno notturno inizierà alle ore 21,00 e terminerà alle ore 7,00. I turni diurni saranno di 7 ore ciascuno. Possono essere mantenuti turni brevi (mattina corto e pomeriggio corto) nelle strutture che già lo prevedono. Sarà vietato autorizzare ai dipendenti cambi turno che non consentano il riposo di 11 ore (es. pomeriggio uscita 21.00 seguito da mattino entrata 7.00, mattino/notte e notte/pomeriggio nel medesimo giorno).
Il turno notturno inizierà alle ore 21,00 e terminerà alle ore 7,00. I turni diurni saranno di 7 ore ciascuno. Sarà vietato autorizzare ai dipendenti cambi turno che non consentano il riposo di 11 ore (es. pomeriggio uscita 21.00 seguito da mattino entrata 7.00, mattino/notte e notte/pomeriggio nel medesimo giorno).
I turni diurni saranno di 7 ore ciascuno. I turni che attualmente prevedono mattini e pomeriggi di 6 ore rimarranno invariati. Sarà vietato autorizzare ai dipendenti cambi turno che non consentano il riposo di 11 ore (es. pomeriggio uscita 21,00 seguito da mattino entrata 7,00).
Turni invariati.
Mattino: 7,15/14,27; Pomeriggio 13,00/20,12; Pronta Disponibilità 19,30/ 7,30.
Manterranno gli orari esistenti. I turni dovranno essere organizzati evitando pomeriggio/mattino.
Le Pronte Disponibilità dovranno essere organizzate con le seguenti modalità: Nelle pronte disponibilità infrasettimanali si dovrà prevedere la sequenza mattino/pronta disponibilità notturna/pomeriggio (eccezionalmente la sequenza mattino/pronta disponibilità notturna/mattino e la sequenza pomeriggio/pronta disponibilità notturna/pomeriggio potrà essere autorizzata, in tal caso si dovranno porre in essere eventuali slittamenti orari di entrata in servizio del dipendente nell’ultimo turno se le chiamate in pronta disponibilità non consentono le 11 ore, anche frazionate, di riposo). Sarà assolutamente vietato autorizzare la sequenza pomeriggio/pronta disponibilità notturna/mattino.
Nelle pronte disponibilità nei giorni festivi e prefestivi si dovrà garantire il riposo di 24 ore come da normativa, riducendo le pronte disponibilità ad un massimo di 24 ore.
Scupola Giovanni Maria
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