Nursing Up, decisa lettera contro il Demansionamento

E a forza di parlare di demansionamento e di sbattere in faccia a cittadini, professionisti, giornali, sindacati e ordini quanto grave e diffuso sia questo problema, che mortifica, deprime e svilisce i lavoratori… Ogni tanto qualcosina si smuove. Stavolta in Emilia, dove il Consigliere Regionale Referente del sindacato di categoria Nursing Up Francesca Batani ha inviato una bella e interessante letterina ai vertici dell’Ausl. Riportiamo qui, per intero, lo scritto che ha come oggetto un perentorio “Demansionamento Infermieri” e come tono un assai poco sereno “La misura è colma”

Da molti anni, l’Infermiere sopperisce alla carenza della figura di supporto svolgendo attività che non rientrano nel profilo professionale infermieristico, soprattutto durante il turno notturno, il personale infermieristico si trova costretto ad assolvere tutte le necessità igienico-domestico-alberghiere dei pazienti ricoverati. Con carattere di continuità e da numerosi anni, il turno OSS durante il turno notturno, è svolto dal personale Infermieristico. Non sono mancate occasioni dove si è evidenziato la problematica sia nei vari presidi DIT che alle OPI, senza mai aver ricevuto risposte sia dal punto di vista organizzativo, che dal punto di vista delle assunzioni di OSS. 

Per il Sindacato Nursing Up la misura è colma, date le numerose segnalazioni da parte dei colleghi che giornalmente vivono questa problematica sulla propria pelle! 

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Tale pratica delinea chiaramente i tratti tipici del “demansionamento” in quanto il personale infermieristico è costretto a svolgere mansioni inferiori a quelle previste dal proprio profilo professionale. Per mansione inferiore s’intende quella assegnata ad una diversa qualifica e che, invece, viene svolta da una qualifica superiore con carattere di: 

  1. CONTINUITA’ (il giro letti è svolto quotidianamente dagli Infermieri in alcuni reparti anche di giorno, in quasi tutti i reparti invece, durante la notte, oltre alle mansioni domestico-alberghiere, diventano barellieri e sanificatori di letti e ambienti), 
  2. PREVALENZA (occupano la maggior parte del tempo che invece dovrebbe essere dedicato dall’infermiere per altro tipo di assistenza) 
  3. ESCLUSIVITA’ (diventa normale routine lavorativa).
    Rileviamo che il personale infermieristico, per lungo tempo, e senso di responsabilità, si sia attenuto all’art.49 del Codice Deontologico:
    “l’infermiere, nell’interesse primario degli assistiti, compensa le carenze e i disservizi che possono eccezionalmente verificarsi nella struttura in cui opera. Rifiuta la compensazione, documentandone le ragioni, quando sia abituale o ricorrente o comunque pregiudichi sistematicamente il suo mandato professionale”. Inoltre l’art. 51 recita “L’infermiere segnala al proprio Ordine Professionale le situazioni in cui sussistono circostanze o persistono condizioni che limitano la qualità delle cure e dell’assistenza o il decoro dell’esercizio professionale”. 

Risulta chiaro come in questa Azienda non vi sia sufficiente personale di supporto costringendo, quotidianamente, l’infermiere a svolgere mansioni assistenziali improprie, nonostante sia ormai chiaro e incontrovertibile che l’Infermiere si caratterizza come profilo intellettuale e culturale prevalente rispetto a quello manuale (art. 2229-2238 del Codice Civile); esso ha discrezionalità, autonomia ed insostituibilità nell’esecuzione delle prestazioni assistenziali infermieristiche alla stessa stregua, pur se con competenze e campo di azione diverso, rispetto a quelle di altre professioni sanitarie storicamente riconosciute. 

Ove ve ne fosse la necessità, è necessario chiarire l’ambito normativo all’interno del quale agisce l’Infermiere: 

Il D.M. 739/94: “Individuazione figura e relativo Profilo professionale dell’Infermiere”. Il nuovo profilo professionale traghetta la figura infermieristica da mero esecutore a professionista intellettuale, competente, autonomo e responsabile. 

Il comma 3 del DM 739/94 recita: “per l’espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell’opera di personale di supporto”. Quanto affermato evidenzia il passaggio da arte ausiliaria a professione, poiché ora è l’infermiere a potersi avvalere dell’opera di personale di supporto. “ove necessario” non significa che se manca l’Oss, l’Infermiere sopperisce alla sua assenza, si intende “qualora l’Infermiere lo ritenga necessario”. E’ indispensabile che il personale di supporto sia sempre presente affinché l’Inf. Responsabile dell’assistenza infermieristica pianifichi e gestisca gli interventi assistenziali. Il citato D.M. attribuisce la responsabilità di soddisfare i bisogni primari del paziente attraverso le figure di supporto e non direttamente! 

Le mansioni di igiene domestico-alberghiere non sono mai state attribuite all’Infermiere,

neanche ai tempi del mansionario! Nel DPR 225/74 tali mansioni erano affidate all’Infermiere Generico: Titolo V, art.6, (comma a): “assistenza completa al malato, particolarmente in ordine alle operazioni di pulizia e di alimentazione, di riassetto del letto e del comodino del paziente e della disinfezione dell’ambiente e di altri eventuali compiti compatibili con la qualifica a giudizio della direzione sanitaria” 

Con l’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 22.02.2001 si ha la nascita di un nuovo profilo di “figura di supporto” cosiddetto Operatore Socio-Sanitario che svolge attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario. Le attività dell’OSS sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita comprendendo in particolare (comma a): “Assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero (assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale); 

Alla scrivente O.S., duole ricordare che una corposa serie di sentenze hanno confermato la fondatezza di quanto esposto, alcune di queste di seguito elencate: 

  • Sentenza della Suprema Corte di Cassazione con sent. n. 1078, RG n. 9518/80, Cron. 2210 del 09 febbraio 1985: “Non compete all’infermiere, ma al personale subalterno, rispondere ai campanelli dell’unità del paziente, usare padelle e pappagalli per l’igiene del malato e riassettare il letto”. Nella causa citata, l’ausiliaria che si era rifiutata di svolgere queste mansioni attribuendole erroneamente all’infermiere, è stata licenziata e la Suprema Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento per inadempimento contrattuale così come avevano già fatto i giudici di prime cure
  • Sent. Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile n. 6326 del 23.03.2005 recita: “Lo svolgimento di mansioni inferiori influisce negativamente sulla formazione e sulla crescita professionale del dipendente tanto da depauperare il proprio bagaglio tecnico-culturale fino a limitarne gravemente le proprie capacità e possibilità di sviluppo, danneggiando il prestigio, la carriera e la competenza specialistica in un determinato settore”
  • Sent. Trib. Civile di Milano, Sezione Lavoro, n. 2908 del 05.11-29.12.99 afferma: “se l’organico è inadeguato e il dipendente è obbligato, anche di fatto, a svolgere mansioni non attinenti al proprio profilo funzionale, ha diritto al risarcimento per lesione della dignità professionale in quanto deve sopperire ad un gravoso ed improprio cumulo di mansioni. Ne consegue che ha diritto al risarcimento valutato in via equitativa ex art. 1226 del Codice Civile”. 
  • Sentenza n.24293/2008 Corte di Cassazione “richiamando la consolidata giurisprudenza di questa Corte al riguardo, la modifica delle mansioni di cui all’art.2103 C.C., non può avvenire in maniera dequalificante ma deve essere mirata al perfezionamento e all’accrescimento del corredo di esperienze, nozioni e perizie acquisite nella fase pregressa del rapporto” 
  • Cassazione sez. Lav. n.7018 27/05/2000: “per individuare l’illecito mansionale non è indispensabile acclarare la presenza di atto formale, essendo sufficiente che il lavoratore svolga mansioni inferiori de facto”
  • Cassazione sez. lavoro n.7453 12/12/2005 “vieta all’Azienda di mutare le mansioni senza l’accordo del dipendente”
  • Cassazione Sez. Lav. n.1307 07/02/1998: “il dipendente può rifiutarsi di eseguire la prestazione lavorativa contestata se essa è ritenuta dequalificante 
  • Tribunale di Brindisi sentenza n. 1306 09/05/2017, violazione dell’Azienda Ospedaliera dell’art.52 del D.Lgs. 165/2001 che vieta il demansionamento. 

Alla luce di quanto ampiamente esposto in narrativa, terminiamo ribadendo che le mansioni inferiori sono vietate e non ammesse neppure di fatto. Demansionare l’Infermiere significa cagionare un danno alla professionalità, immediatamente risarcibile ex art. 1226 (artt.1218 e 2043 C.C.).
Per quanto sopra descritto, chiediamo un incontro urgente, con il Direttore Generale, Direttore Amministrativo , Direttore Sanitario e Direttore delle Professioni Tecniche e Sanitarie, per trovare soluzioni immediate per far fronte alla problematica in oggetto.
Diversamente, a tutela dei professionisti
ricorreremo agli organi competenti qualora non sia cessata CON EFFETTO IMMEDIATO la richiesta agli Infermieri di ricoprire il turno Oss e svolgerne i relativi compiti, in ogni U.O. dell’Ausl Romagna.

Cesena 19/10/2018 

Nursing UP Consigliere Regionale Referente 

Francesca Batani

…Vi terremo informati.

Redazione Nurse Times

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