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Meningite scambiata per otite: morte di un paziente “costa” oltre 1 milione all’Asl

Dopo una lunga battaglia legale, i famigliari di Luigi Surian, deceduto nel 2010, hanno ottenuto un sostanzioso risarcimento.

Luigino Surian, conosciutissimo non solo a Jesolo, dove risiedeva, ma anche nel Trevigiano per aver fondato e diretto l’istituto scolastico paritario “Giuseppe Mazzini” di Treviso, il 6 ottobre 2010 era entrato al Pronto soccorso dell’ospedale di San Donà di Piave (Venezia), lamentando un problema di otite associata a febbre. Rimandato a casa con la prescrizione di un antibiotico e un antinfiammatorio, morì il 7 novembre, a soli 58 anni, per una meningite streptococcica.

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Questa la ricostruzione fornita dagli avvocati dei famigliari: “Visitato da uno specialista in otorinolaringoiatria, che gli ha diagnosticato un’otite bolsa emorragica destra e gli ha prescritto un trattamento antibiotico e uno antinfiammatorio, è stato dimesso. Nei giorni seguenti la situazione è peggiorata. Il 13 ottobre il 58enne è stato portato in ambulanza all’ospedale di Jesolo, dove gli è stato diagnosticato un grave stato di coma da meningite streptococcica”.

Gli stessi avvocati hanno commentato: “C’è voluta una battaglia lunga dieci anni, ma alla fine i famigliari di Luigino Surian hanno ottenuto verità e giustizia in sede civile. Il Tribunale di Venezia ha riconosciuto l’inadeguatezza delle prestazioni fornite dai medici al paziente al suo primo accesso ospedaliero. Ha ritenuto provato che, se fosse stato disposto un ricontrollo delle sue condizioni o gli fossero state impartite le dovute istruzioni in tal senso, e se quindi fosse ritornato prima in ospedale, con ogni probabilità si sarebbe potuto salvare. E ha accertato la responsabilità contrattuale dell’Asl 4, condannandola a risarcire la moglie, i figli e anche i nipoti di una somma complessiva di 1 milione e 100mila euro”.

“Le prestazioni erogate presso il Pronto soccorso di San Donà il 6 ottobre 2010 non risultano corrette – si legge nella perizia eseguita su disposizione del giudice -. Se il trattamento farmacologico appare anche condivisibile, non sussiste però alcuna classificazione della gravità del quadro, alcuna indicazione della modalità di assunzione del trattamento antibiotico e non risulta prescritta alcuna valutazione o controllo”.  Escluse, invece, responsabilità da parte dei medici che sono intervenuti in un secondo tempo, in quanto il paziente era giunto “in condizioni gravissime e tali da non consentire l’ipotesi di un esito favorevole, quanto meno basato sul criterio del più probabile che non”.

Redazione Nurse Times

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