Infermieri

Malavasi (PD): indennità di esclusività per infermieri e professioni sanitarie. Gli emendamenti

Dopo l’apertura da parte del Governo all’abolizione (a tempo determinato) del vincolo di esclusività per i dipendenti pubblici attraverso il Decreto-Legge 30 marzo 2023, n. 34 (VEDI) cd. “Decreto Bollette” arrivano gli emendamenti del PD. (pubblicato sulla GU Serie Generale n. 76 del 30-03-2023)

Nel dibattito interviene Ilenia Malavasi, deputata Pd e componete commissione affari sociali.

“Con le nostre proposte emendative vogliamo svelare il bluff del governo in merito alla ridefinizione dall’esclusività di rapporto e la libera professione per tutte le professioni sanitarie. Abbiamo riformulato la norma prevista nel “decreto bollette”, stabilendo non solo l’immediata fruibilità del diritto ad esercitare la libera professione ma anche l’omogeneizzazione della normativa in materia tra i dipendenti del SSN appartenenti alle otto professioni sanitarie della dirigenza.

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Bisogna dire chiaramente che con il decreto bollette il governo non ha previsto una norma strutturale e organica come è, invece, per la dirigenza medica e sanitaria di cui agli articoli 15 quater, quinquies e sexies del dlgs 502/92.

Noi riteniamo necessario rendere la situazione paritaria tra medici e altre professioni sanitarie in tema di libera professione. Sfidiamo il governo a confrontarsi su questo tema in modo più coraggioso”, conclude Malavasi.

Il testo approvato

Art. 13

Misure  per  gli  operatori  delle  professioni  sanitarie   di   cui all’articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43

 1. All’articolo 3-quater del decreto-legge 21  settembre  2021,  n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021,  n. 165, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Fino al  31  dicembre 2025, agli operatori delle professioni sanitarie di cui  all’articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale  del comparto  sanità,  al  di  fuori  dell’orario  di  servizio  non  si applicano le incompatibilità di cui all’ articolo 4, comma 7,  della legge 30 dicembre  1991,  n.  412,  e  all’articolo  53  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Ministero della salute effettua annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse e dei tassi di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato.».

Gli emendamenti proposti dal PD

Art. 13. (Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all’articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, e per i dirigenti delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251)

  1. All’articolo 3-quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono soppresse;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Per gli incarichi di cui al comma 1 trovano applicazione, ove compatibili, gli articoli 15-quater e 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Il Ministero della salute effettua annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse.»;

   c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire agli operatori di cui al comma 1 con rapporto di lavoro esclusivo.».

  2. Ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 251, non si applicano le incompatibilità di cui all’articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e si applicano, ove compatibili, gli articoli 15-quater e successivi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui al periodo precedente con rapporto di lavoro esclusivo, armonizzato ai trattamenti economici aggiuntivi previsti all’articolo 89 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area della sanità periodo 2016-2018.

*13.2. Furfaro, Malavasi, Ciani, Stumpo, Girelli.

*13.3. Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, sostituire il capoverso comma 1 con il seguente:

  1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione della professione sociosanitaria di assistente sociale è esclusivo e comporta la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni professionali attribuite dalle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, nell’ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito e comporta, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, l’esercizio dell’attività professionale nelle tipologie previste dai commi 2, 3, 9 e 10 dell’articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sostituendo il termine dirigente con professionista; le Aziende sanitarie e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale destinano una parte dei proventi dell’attività libero-professionale intramoenia, di cui ai commi precedenti, per attribuire al personale, con rapporto di lavoro a tempo pieno, di cui al presente comma una specifica indennità di esclusività da determinare in sede di contrattazione collettiva integrativa aziendale.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al medesimo articolo 3-quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, il comma 2 è soppresso.

13.4. Girelli, Malavasi, Furfaro, Stumpo, Ciani

Redazione NurseTimes

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