Malattia ed infortunio sul lavoro: fasce orarie di reperibilità, esoneri. Facciamo chiarezza

In caso di infortunio sul lavoro nel periodo in cui è assente dal lavoro il dipendente ha il dovere di essere reperibile negli orari delle visite fiscali?

Con l’approvazione del Decreto Madia (VEDI) la gestione delle visite fiscali è passata interamente (ad eccezione di alcune categorie di lavoratori come le Forze dell’Ordine) sotto la gestione del Polo Unico Inps

È l’Inps quindi ad inviare il controllo medico per i dipendenti pubblici e privati che si ammalano.

Cosa succede invece per coloro che sospendono il servizio a causa di un infortunio subito sul lavoro?

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Come noto è l’Inail ad avere competenza esclusiva su questo tema, come ribadito dalla nota 246/2018 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nella quale si legge che l’Inail è “l’istituto competente per quanto riguarda la valutazione medica e giuridica dei lavoratori”.

Per questo motivo l’Inps con il messaggio 3265/2017 (VEDI) ha chiarito di non poter interferire sulle competenze esclusive dell’Inail non potendosi così occupare della gestione di quelle visite fiscali che hanno come obiettivo il riconoscimento di una malattia professionale oppure che riguardano un paziente infortunato sul lavoro.

Cosa succede quindi in questo caso?

Il lavoratore assente per malattia subisce il controllo da parte di un medico incaricato dall’Inail oppure è totalmente esente dall’obbligo di reperibilità negli orari delle visite fiscali?

Facciamo chiarezza.

Niente visite fiscali Inail

Prima dell’approvazione del Decreto Madia non c’erano dubbi su cosa succedesse in caso di infortunio sul lavoro. Nella precedente normativa, infatti, l’infortunio sul lavoro era espressamente indicato come uno dei casi in cui il lavoratore era esonerato dal rispetto dell’obbligo di reperibilità negli orari delle visite fiscali, che ricordiamo sono:

  • Dipendenti pubblici: 09/13 e 15/18, tutti i giorni compresi i festivi;
  • Dipendenti privati: 10/12 e 17/19, tutti i giorni compresi i festivi.

Nel Decreto Madia, invece, i casi di esonero dalle visite fiscali sono stati rivisti, ovvero ciò è previsto per le patologie gravi che richiedono terapie salvavita, per le malattie dipendenti da causa di servizio riconosciuta (se la patologia rientra tra quelle descritte nella tabella A ed E del Dpr 845/1981) e per gli stati patologi sottesi o connessi ad una situazione di invalidità riconosciuta se pari o superiore al 67%.

Quindi, il fatto che la nuova normativa non comprenda l’infortunio sul lavoro come caso di esonero dalle visite fiscali fa pensare ad un cambiamento della precedente previsione, ma in realtà non è così.

A fare chiarezza sull’argomento sono i suddetti messaggi pubblicati rispettivamente dall’Inps e dal Consiglio dei Ministri; specificando infatti che l’infortunio sul lavoro è di competenza esclusiva dell’Inail.

Infatti, sia l’Istituto che il Governo hanno riconosciuto l’impossibilità di disporre visite fiscali nei confronti di quei lavoratori che sospendono il servizio a causa di una malattia professionale o di un infortunio sul lavoro.

Quindi il fatto che l’infortunio sul lavoro non sia più compreso tra i motivi che giustificano l’esonero dalle visite fiscali sta ad indicare semplicemente che spetta all’Inail accertare l’effettività della malattia professionale o per infortunio sul lavoro, il quale però procede secondo le proprie metodologie.

Cosa fare in caso di infortunio?

Quindi in caso di infortunio sul lavoro nel periodo in cui è assente dal lavoro il dipendente non ha il dovere di essere reperibile negli orari delle visite fiscali

.

Per il lavoratore, però, ci sono comunque degli obblighi da rispettare.

Nel dettaglio, come specificato chiaramente dall’Inail, in caso di infortunio bisogna immediatamente avvisare (personalmente oppure dando mandati a terzi) il proprio datore di lavoro.

A seconda della gravità della lesione, poi, il lavoratore può decidere se rivolgersi semplicemente al medico dell’azienda (ove presente) o al proprio medico curante, oppure se recarsi al Pronto Soccorso dell’ospedale più vicino.

A sua volta il medico che ha prestato la prima assistenza al lavoratore infortunato deve rilasciare il certificato medico sul quale è indicata la diagnosi e il numero di giorni di inabilità temporanea assoluta, per poi trasmetterlo per via telematica all’Inail.

Il lavoratore poi ha l’obbligo di comunicare al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, oltre ai giorni di prognosi indicati nello stesso.

A sua volta il datore di lavoro ha tempo due giorni per inoltrare la denuncia di infortunio; qualora non lo faccia può pensarci direttamente il lavoratore recandosi presso la sede Inail competente con la copia del certificato rilasciato dal medico della struttura sanitaria competente del rilascio.

Una volta completati questi adempimenti non ci sono altri obblighi per il lavoratore; come specificato dall’Istituto stesso, infatti, l’Inail non effettua controlli domiciliari e di conseguenza non esistono fasce orarie di reperibilità.

Tuttavia l’Inail ha la facoltà di chiamare a visita un lavoratore infortunato inviando un’apposita cartolina di convocazione presso la propria sede territoriale; il paziente a questo punto avrà il dovere di rispondere alla convocazione sottoponendosi alla visita di controllo e allo stesso tempo non potrà – senza giustificato motivo – rifiutarsi di effettuare le cure mediche e chirurgiche che l’Istituto assicuratore ritiene necessarie.

Assenza durante l’orario di visita fiscale Inps per malattia: cosa succede?

Se un dipendente privato o pubblico si ammala e si è soli in casa, potrà recarsi in farmacia rispettando le fasce orarie di reperibilità malattia obbligatoria. Se ci si deve recare dal medico urgentemente, si può uscire durante le fasce orarie delle visite fiscali ma occorre farsi fare un certificato medico che attesti che in quel giorno in quell’orario, si era a visita. Fare cioè molto importante, perché la mancata reperibilità ingiustificata è punibile con sanzioni disciplinari, economiche e con il licenziamento.

Se il medico preposto alla vista fiscale si reca al domicilio del dipendente per accertare lo stato di malattia del lavoratore e citofona nelle ore della visita fiscale ma nessuno risponde, perché il citofono il campanello è rotto, la mancata risposta viene considerata come assenza ingiustificata dal domicilio da parte del dipendente malato e quindi la mancata reperibilità, è sanzionabile.

 

Redazione NurseTimes

 

Fonte: www.guidafisco.it – www.money.it

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