Il datore ha proposto ricorso, deducendo che i giudici di merito, nel determinare le conseguenze risarcitorie della pronunciata nullità del licenziamento, non avrebbero compiuto la necessaria indagine sulla sussistenza stessa e sulla rilevanza dell’imputazione soggettiva, per colpa, del comportamento del datore stesso.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, precisando che la dichiarazione di invalidità del licenziamento non comporta automaticamente la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno nella misura stabilita dal quarto comma dell’art. 18 Statuto dei lavoratori, con esclusione di ogni rilevanza dei profi li del dolo o della colpa nel comportamento del recedente. Condanna al pagamento delle mensilità medio tempore maturate perché il datore non ha dimostrato che l’inadempimento fosse dovuto a impossibilità della prestazione a lui non imputabile.
Gli Ermellini hanno dichiarato che, nel caso di responsabilità risarcitoria del datore per licenziamento illegittimo, si applica l’art. 1218 c.c., secondo cui il debitore non è tenuto al risarcimento del danno nel caso in cu fornisca la prova che l’inadempimento consegue a impossibilità della prestazione a lui non imputabile.
Per i Giudici, nel caso in esame, il giudice di appello ha correttamente ritenuto, con valutazione in fatto (non censurabile in sede di legittimità) il ricorrente responsabile, in quanto non ha fornito la dimostrazione ex art. 1218 c.c..
“I numeri ci dicono che nell’abbattimento delle liste d’attesa è stato fatto un lavoro veramente…
Rodigliano (Nursind): “non è questo il modo giusto per affrontare un problema cosi' grave. Bisogna…
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL – ALESSANDRIA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura…
Uno studio pubblicato sulla rivista The American Journal of Pathology descrive un nuovo strumento per…
L'Ats Bergamo ha chiesto a una dottoressa di base il rimborso di 332.992 euro al…
L'Azienda Speciale Consortile (ASC) Appennino Reggiano, con sede legale a Castelnovo ne’ Monti (Reggio Emilia),…
Leave a Comment