Etica & Deontologia

La trasfusione di sangue nel paziente Testimone di Geova

Quante volte ci siamo trovati a dover scegliere tra il rispetto delle ideologie altrui e la somministrazione di farmaci e/o emoderivati necessari per la sopravvivenza del paziente? Purtroppo non è sempre facile scegliere, soprattutto quando ci si trova di fronte ad un gruppo di pazienti, come ad esempio la Comunità dei testimoni di Geova, che per motivi religiosi, rifiutano qualsiasi emotrasfusione.

La comunità dei Testimoni di Geova ha avuto origine vicino Pittsburgh (Pennsylvania) nel 1870, quando Charles Russell formò un movimento basato su una letteraria interpretazione della Bibbia. Tuttavia, solamente dopo il 1945, la Torre di Guardia (l’organizzazione giuridica dei leader della Congregazione dei testimoni di Geova) ha concluso che le trasfusioni di emoderivati sono contrarie alle leggi divine.

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Secondo quanto descritto dalla Torre di Guardia “Ai Giudei era proibito prendere del sangue, e sotto il suo patto fu reso simbolo della vita: prenderne comportava responsabilità per la vita tolta” (Torre di Guardia, 1968; p. 334). Inoltre nella rivista The Golden Age, pubblicata il 6 luglio del 1932 (p. 635) si può trovare il primo riferimento al divieto di assumere sangue: “Secondo la Sua legge l’uomo, poteva mangiare la carne degli animali, degli uccelli e dei pesci, ma non doveva mangiare il sangue”.

Attraverso una revisione della letteratura effettuata sui principali motori di ricerca come PubMed, CINAHL e Google Scholar, utilizzando parole chiavi come “Jehovah’s Witness (testimone di Geova)”, “Blood (sangue)” e “transfusion (trasfusione), ci siamo accorti che la problematica del trasfondere emoderivati non è solo un problema italiano, ma un problema di cui la comunità scientifica e giuridica internazionale sta affrontando, cercando di dare una risposta.

L’autonomia che si esprime attraverso il consenso informato è un valore etico fondamentale ed è espressamente sancito in numerosi documenti, tra cui la Convenzione del Consiglio di Europa sui diritti umani e la biomedicina, dove, nell’art 5 viene affermato: “Un intervento nel campo sanitario può essere effettuato solo dopo che la persona interessata abbia dato consenso” (Council of Europe, 1997).

Anche la nostra Carta Costituzionale evidenzia l’importanza di rispettare le decisioni della persona, affermando nell’ART 32 “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

Il rispetto per l’autonomia e i diritti del paziente richiede il consenso informato prima di qualsiasi intervento medico. Il rifiuto della trasfusione di sangue provoca un dilemma etico tra la libertà del paziente di accettare o rifiutare un trattamento medico fino alla morte ed il dovere del personale sanitario di fornire un trattamento ottimale (Jones, 2006).
Quando ci si trova a dover decidere se somministrare o no una trasfusione, ci si trova davanti ad una problematica medico legale che interessa tutto il personale sanitario. Infatti, da un lato il medico e l’infermiere i quali si rifiutano di eseguire un atto medico per rispettare l’ideologia religiosa del paziente potrebbero essere accusati di negligenza o addirittura, se il paziente dovesse morire, di omicidio colposo; dall’altra parte potrebbero essere accusati di danni all’integrità fisica o danni nei confronti del paziente per non aver rispettato il diritto di autodeterminazione.

Negli ultimi anni anche la Corte di Cassazione si è espressa a riguardo. Una delle sentenze più significativa è stata la sentenza n° 4211 del 23 febbraio 2007, dove vedeva coinvolto il personale medico del Pronto Soccorso di Santa Chiara a Trento, il quale, a seguito del trasporto per incidente stradale di un paziente appartenete alla Comunità dei testimoni di Geova presso il proprio Nosocomio, nonostante fosse annotato in cartella clinica “Testimone di Geova – rifiuta trasfusione”, trasfondevano, a causa del peggioramento dello stesso, una sacca di emoderivati.

I medici, pur conoscendo la volontà del paziente, vedendo le condizioni cliniche peggiorare, si erano rivolti al pubblico ministero, il quale aveva dato il consenso a procedere. La Corte di Cassazione nella sua decisione si esprimeva dicendo che: “Anche se il paziente al momento del ricovero in ospedale era lucido ed aveva espresso dissenso nell’essere trasfuso, non vi era alcun dubbio che la situazione clinica dello stesso era sicuramente meno grave di quanto poi accertato successivamente in camera operatoria…. Pertanto, essendo la trasfusione un mezzo senza il quale il paziente non sarebbe sopravvissuto, i medici hanno agito legittimamente”. Tale decisione è stata confermata nuovamente da un’altra sentenza della Corte di Cassazione n° 23675 del 15 settembre 2008.

Nonostante la decisione della Corte di Cassazione, la giurisprudenza offre ancora opinioni contrastanti. Un esempio è la sentenza n° 2359 espressa dalla Corte di Appello del Tribunale di Milano nel 2011. Nel procedimento penale, dove vedeva coinvolti personale medico del San Carlo di Milano ed un paziente, appartenente alla comunità dei testimoni di Geova, morto a seguito di una trasfusione da lui rifiutata, i medici veniva dichiarati colpevoli, con il pagamento di una somma pari a Euro 400.000 ai parenti, per aver violato i diritti costituzionali del paziente.
Indubbiamente, medici ed infermieri, sono sempre più attenti a prestare attenzione alle questioni etiche e rispettare i desideri del paziente, anche quando le loro abitudini professionali suggeriscono di fare il contrario. La questione dei pazienti Testimoni di Geova è probabilmente lontana a raggiungere un lieto fine, dovute anche dalla lentezza di ottenere valide alternative alla trasfusione di sangue.

 

Pucciarelli Gianluca

 

Bibliografia
1. Council of Europe. Convention for the Protection of Human Right and dignity of the Human Being with Regard to the application of Biology and Medicine: convention on Human Right and Biomedicine. Oviedo, 4 aprile 1997. Visitato il 15/03/2016 su https://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/html/164.htm.
2. Corte di Cassazione. Sentenza n° 2411. 23 febbraio 2007. Visitato il 15/03/2016 su https://www.diritto.it/docs/24675-la-cassazione-il-sangue-e-la-fede.
3. Corte di Cassazione. Sentenza n° 23676. 15 settembre 2008. Visitato il 15/03/2016 su https://www.altalex.com/documents/massimario/2008/10/28/medico-operazione-consenso-della-vittima-testimone-di-geova-necessita.
4. Jones JW, McCullough LB, Richman BW. Painted into a corner: unexpected complication in treating Jehovah’s Witness. J Vasc Surg. 2006; 44:425-8;
5. Muramoto O. Bioethical aspects of the recent changes in the policy of refusal of blood by Jehovah’s Witness. BMJ. 2001; 322: 37-9;
6. Petrini C. Ethical and legal aspects of refusal of blood transfusion by Jehovah’s Witnesses, with particular reference to Italy. Blood Transfus. 2014; 12(1): 395-401.

 

Gianluca Pucciarelli

Infermiere di Neuro-riabilitazione. Dopo aver conseguito la Laurea Magistrale in Scienze infermieristiche si è iscritto al dottorato di Ricerca presso l'Università di Tor Vergata. Dottorando ricercatore la cui linea dottorale è quella di studiare la Qualità di vita delle famiglie italiane affette da Ictus cerebrale

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Gianluca Pucciarelli

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