La figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Chi è e di cosa si occupa? Perché decidere di diventare RLS in azienda?

Sapevi che nella tua azienda è prevista la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza? Cerchiamo di capire: chi è e cosa fa?

Prima di entrare nel merito è opportuno dare delle definizioni:
Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
Danno: lesione fisica alla persona come conseguenza diretta o indiretta di esposizione
al pericolo”

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Questa figura è prevista dal Testo Unico per la Sicurezza, Decreto 81/2008 nello specifico negli articoli 37,47 e 50 e viene eletto dai lavoratori. Nelle aziende fino a 15 dipendenti, viene eletto direttamente dai lavoratori. Nella aziende con più di 15 dipendenti, viene nominato dalla RSU (Rappresentazioni Sindacali Unitarie).

L’RLS, una volta eletto deve seguire un corso di formazione della durata di almeno 32 ore su materie inerenti la sua attività. I contenuti del corso di formazione sono indicati nell’art.2 del D.M. 16 gennaio 1997. La formazione dell’RLS deve avvenire a spese del datore di lavoro, in collaborazione con gli Organismi Paritetici; non può essere inferiore a quella prevista per i lavoratori e deve essere centrata sui rischi esistenti nel settore in cui l’azienda svolge l’attività, al fine di conoscere le tecniche adeguate di controllo e prevenzione dei rischi.

Ma di cosa si occupa?

L’RLS è il punto di riferimento tra datore di lavoro, lavoratori, sindacato ed istituzioni ed ha il compito di individuare insieme ai lavoratori, situazioni che in qualche modo possono mettere a repentaglio la sicurezza dei lavoratori. Inoltre partecipa a tutte le fasi del processo di prevenzione dei rischi lavorativi (dall’individuazione del pericolo fino alla progettazione e applicazione delle misure di prevenzione e protezione).
Potrà autonomamente avere:

  • Accesso a tutti i luoghi di lavoro
  • Informazione e documentazione
  • Rivolgersi ai servizi di vigilanza
  • Promozione delle misure di sicurezza.
  • Attività di prevenzione.
  • Controllo delle condizioni di rischio.
  • Rapporti con i dirigenti.
  • Formulazione di ricorsi

Cosa più importante, dovrà essere interpellato al fine della redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Questo documento (obbligatorio) contiene tutti i rischi presenti in azienda e tutte le azioni correttive al fine di abbattere il rischio residuo a livelli bassissimi. Dovrà inoltre essere consultato al fine di individuare, programmare, realizzare la prevenzione nell’azienda. Deve essere interpellato dal datore di lavoro per la nomina degli addetti al servizio di prevenzione e protezione (ASPP), di programmazione dell’attività di pronto soccorso.

Un ruolo importante dell’RLS è quello di partecipare attivamente alla organizzazione della formazione del lavoratore incaricato dell’attività d pronto soccorso, della lotta antincendio e del piano di evacuazione. È fondamentale, soprattutto nelle grandi aziende, la rotazione degli RLS e non prevedere un rinnovo implicito ad ogni scadenza di mandato.

Perché decidere di diventare RLS in azienda?

Personalmente ritengo che questa opportunità, consenta al lavoratore di conoscere tutti i pericoli che sono stati individuati, valutati e gestiti all’interno della propria azienda / unità operativa ma ancora di più venire a conoscenza di tutte quelle azioni correttive da intraprendere al fine di abbassare il rischio a livelli accettabili. Questo è un momento fondamentale in quanto ci consente di prendere coscienza di quanto venga sottovalutata la “sicurezza dei lavoratori” nonostante “sulle carte” i rischi risultino arginati. E’ fondamentale che TUTTI I lavoratori, segnalino al proprio Rls le eventuali criticità, carenze relative alla sicurezza dei lavoratori.

MA QUALI POSSONO ESSERE LE CARENZE IN TEMA DI SICUREZZA?
Una cosa gravissima che può succedere in azienda è che il datore di lavoro non provveda alla fornitura di mezzi di protezione (individuali e/o collettivi) al lavoratore; I dispositivi di protezione individuali devono essere almeno sufficienti per garantire il fabbisogno del personale operante in quel momento nel settore e devono essere disponibili e IMMEDIATAMENTE ACCESSIBILI. Non è giustificabile la presenza di un dispositivo di protezione, sotto chiave o logisticamente distante dall’unità produttiva.

Vorrei sensibilizzare tutti gli operatori sanitari e non a documentare sempre tutto con comunicazioni ufficiali, formalizzate con mail aziendale (se possibile). Le risposte devono essere certificate al fine di poter dar un “valore certificato” delle parole pronunciate. L’abitudine ti regala sicurezza, ma ti ruba un pezzo di vita.

Roberto Cardone

 

Redazione Nurse Times

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Tags: RLSsicurezza

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