Infermieri

Gestione dell’amplificatore di brillanza in Sala Operatoria: riprendiamoci la nostra professione

L'argomento trattato è di notevole interesse per tutti gli operatori sanitari che orbitano negli ambienti operatori.

Perviene all’attenzione della nostra Redazione un contributo editoriale di Roberto Cardone infermiere ,dal 2011 impegnato nelle sale operatorie del pronto soccorso del Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Ca’ Granda di Milano

L’argomento trattato è di notevole interesse per tutti gli operatori sanitari che orbitano negli ambienti operatori.

Roberto Cardone grazie alla sua esperienza professionale e formativa (Master in Diritto del Lavoro e Sindacale, attualmente iscritto al secondo anno del Cdl in Tecniche della Prevenzione negli Ambienti di Vita e di Lavoro) apre un dibattito sulla gestione dell’amplificatore di brillanza in S.O. da parte dell’Infermiere e Oss.

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Di seguito le riflessioni di Roberto Cardone


Quante volte ti hanno chiesto: “…fammi una proiezione in AP. Fammi una Laterale? Non si vede nulla, aumenta i CGy, attiva il puntatore!”

Quante volte ti hanno urlato: “Vai! Schiaccia! Raggi!Scopia!!”

Quante volte hanno erogato raggi senza dirti nulla?

Sempre più spesso a causa dei tagli effettuati alla sanità, si assiste a tentativi delle amministrazioni di attribuire sempre più compiti possibili, iso risorse.

La parola “Iso Risorse” è il tema fondamentale da qualche anno che affligge in modo sostanziale, la professione dell’Infermiere.

Sempre più spesso si assiste a demansionamenti, attribuzioni di incarichi non previsti, ecc.

In particolare, in molti casi l’infermiere di sala operatoria oltre ad espletare la propria opera con la funzione propria di infermiere (strumentista, di sala o nurse di anestesia), si ritrova a dover assolvere il ruolo di tecnico sanitario di radiologia medica (TSRM).

Cerchiamo di fare un po di chiarezza: chi è il Tsrm?

Come stabilito dalla Legge N.25 del 31/01/1983, “il tecnico sanitario di radiologia medica è l’operatore sanitario abilitato a svolgere in maniera autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica tutti gli interventi che richiedono l’uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche, di risonanza magnetica nucleare nonché gli interventi per la protezionistica fisica o dosimetrica”.

Mentre come previsto dal Codice Deontologico dell’Infermiere, art. 49:                       

L’infermiere, nell’interesse primario degli assistiti, compensa le carenze e i disservizi che possono eccezionalmente verificarsi nella struttura in cui opera. Rifiuta la compensazione, documentandone le ragioni, quando sia abituale o ricorrente o comunque pregiudichi sistematicamente il suo mandato professionale.”

E’ proprio sull’interpretazione delle parole che si forgia il modus operandi delle amministrazioni.

La parola “eccezionalmente” si trasforma inesorabilmente in  regolarmente”; distruggendo le competenze infermieristiche, tagliando minuti preziosi di assistenza ai pazienti.

Ma il punto della situazione, qual’è?

Il codice penale parla chiaro: “Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato [2229], è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro diecimila a euro cinquantamila“.

Inoltre, ogni qualvolta l’infermiere gestisce, mobilizza, eroga radiazioni ionizzanti, commette un reato previsto dal codice penale.

Tutti i professionisti Infermieri hanno il Dovere di denunciare questi episodi poichè chi omette la denuncia di un reato, equivale a cagionarlo.

Art. 361 c.p. – Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale – Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all’Autorità giudiziaria, o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferire, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa multa da euro 30 a euro 516.

Di conseguenza l’infermiere dovrà comunicare (personalmente o tramite sindacato o legale) di prevedere la figura del TSRM come organico in pianta stabile o su chiamata, durante l’esecuzione di tutti gli interventi in cui è previsto l’utilizzo di apparecchiature radiogene.

A chi?

  • Direttore Generale, Sanitario, Amministrativo,
  • Direzione/Servizio Infermieristico,
  • Medico Competente,
  • Direttore della Struttura (semplice o complessa),
  • Ordine delle Professioni Infermieristiche,
  • Ordine dei TSRM,
  • Sindacati Aziendali,
  • Rsu.

Infine, fondamentale comunicare al Dipartimento di Prevenzione che si occupa della tutela della salute dei lavoratori, della propria Asl/Ats.

Riprendiamoci la Professione. I tempi sono maturi per dare una svolta!

 

Roberto Cardone

Redazione Nurse Times

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