FSI per la libera professione in Puglia

Il sindacato infermieristico della FSI si dimostra ancora una volta propositivo sull’attività libero professionale per i dipendenti pubblici, area sanitaria, intervenendo con una proposta di legge anche in Puglia dopo averla presentata in Lombardia e Sicilia, prontamente ripresa da NURSETIMES. La lodevole iniziativa ripresa in questo video.


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Regione Puglia
Gruppo Consiliare Forza Italia – P.d.L.

CONSIGLIO REGIONALE della PUGLIA

PROPOSTA DI LEGGE

Disposizioni in materia di libera professione da parte del personale delle professioni sanitarie Infermieristiche, Tecniche, della Riabilitazione, della Prevenzione nonché dellaprofessione Ostetrica.

RELAZIONE
la forte esigenza di umanizzazione e di fidelizzazione del rapporto terapeuta-paziente soprattutto nell’assistenza alle fragilità e alle persone non autosufficienti in ambito domiciliare ed extraospedaliero e di altri operatori delle professioni sanitarie del comparto sta raggiungendo livelli elevati di sensibilità nella nostra Regione che devono porre alla nostra attenzione il  diritto del Cittadino alle migliori cure possibili.
Lo scopo della proposta di legge è quello di mettere in campo nuove strategie sostenere il SSR, nel miglioramento della risposta assistenziale ai bisogni dei cittadini.
Il legislatore regionale autorizza il personale sanitario non medico ad esercitare l’attività libero professionale al fine di soddisfare la crescente domanda assistenziale legata a diversi fattori, quali:
• aumento della vita media;
• la cronicità e della complessità di molte patologie;
• i notevoli cambiamenti della situazione epidemiologica;
• il mutamento delle condizioni sociali generali;
• ecc.

Con questo intervento sarà possibile per i cittadini usufruire di prestazioni assistenziali svolte da professionisti che possiedono competenze certificate arginando in tal modo il fenomeno dell’esercizio abusivo delle professioni.
Questo permetterà al personale sanitario operante nelle nostre Aziende, di poter far fronte ai costi della vita dando loro la possibilità di esercitare la libera professione sul territorio o presso altre strutture del SSR o con esso convenzionato
L’attivazione della libera professione non comporterà maggiori oneri a carico della finanza regionale e potrà essere esercitata dal personale purché non in conflitto di interessi rispetto all’espletamento delle proprie attività istituzionali.
La presente proposta di Legge regionale è stata redatta con la diretta collaborazione della Segreteria Regionale del Sindacato FSI-USAE, sindacato rappresentativo delle professioni sanitarie, riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica.

Disposizioni in materia di libera professione da parte del personale delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica.

Articolo 1
Libera professione del personale infermieristico, tecnico sanitario e della riabilitazione

1. Il personale che esercita le professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (“Disciplina delleprofessioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professioneostetrica” ) operante con rapporto di lavoro a tempo pieno nelle strutture sanitarie pubbliche regionali, al fine di conseguire un’efficace organizzazione dei servizi sanitari regionali, può esercitare attività libero professionale informa singola o associata al di fuori dell’orario diservizio, purché non sussista comprovato e specifico conflitto di interessi con le attività istituzionali.

Articolo 2
Libera professione del personale di supporto

1. Il personale OSS di supporto, operante con rapporto di lavoro a tempo pieno nelle strutture sanitarie pubbliche regionali, può esercitare attività libero professionale per il tramite della propria Azienda. A tal fine leaziende sanitarie ed ospedaliere e gli altri enti sanitari istituiscono al proprio interno un apposito ufficio che raccolga i bisogni socio-sanitari dei cittadini. Tale attività potrà essere svolta al di fuori dell’orario diservizio.

Art.3
Modalità
1. L’attività libero professionale può essere svolta presso le Aziende e gli enti sanitari, pubblici o privati nel territorio Regionale.
2. Il dipendente che intende esercitare la libera professione deve preventivamente darne comunicazione al proprio Ente. Analoga comunicazione dovrà essere inviata alla cessazione dell’attività libero professionale.
3. Il personale sanitario che svolge l’attività libero professionale ai sensi della presente Legge, al fine di garantire al cittadino un livello di eccellenza della prestazione, deve aver assolto nel triennio precedente al proprio debito formativo ECM.
4. Il personale che intende svolgere l’attività libero professionale deve aver stipulato apposita polizza assicurativa RC con primarie compagnie assicuratrici.

Articolo 4
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

ZULLO, MARMO, GATTA

Fonte: www2.consiglio.puglia.it

Redazione Nurse Times

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