Categorie: Normative

Ddl Gelli: dal diritto alla salute, linee guida, responsabilità civile e penale alla Documentazione clinica

Il d.d.l. Gelli sulla responsabilità professionale del personale sanitario, dopo l’ok delle commissioni parlamentari, è sbarcato ieri in aula a Montecitorio per l’avvio dell’esame.

I primi due articoli del disegno di legge si occupano in generale del diritto alla salute, sancendo che la sicurezza delle cure ne rappresenta un aspetto costitutivo fondamentale e che la sua garanzia può essere affidata dalle Regioni al Difensore civico. Quest’ultimo, in particolare, potrebbe essere adito dai cittadini per segnalare delle disfunzioni del sistema sanitario.

Advertisements


SCARICA LA TUA TESI


A tal proposito rileva anche la proposta, contenuta nell’articolo 3, di istituire un Osservatorio nazionale sulla sicurezza nella sanità, il quale dovrebbe raccogliere i dati regionali in materia di errori sanitari e di contenzioso al fine di prevenire e gestire il rischio sanitario e formare e aggiornare adeguatamente il personale.

In materia di responsabilità civile, il d.d.l. Gelli istituisce un doppio binario, in cui la responsabilità è quella contrattuale per le strutture sanitarie, con estensione anche alle prestazioni svolte in regime intramurario o attraverso la telemedicina. È invece prevista la responsabilità extracontrattuale per il sanitario (non libero professionista) che svolge la propria attività presso le strutture sanitarie o in rapporto convenzionale con il servizio sanitario nazionale.

Il d.d.l. non dimentica di occuparsi di buone pratiche clinicoassistenziali e delle raccomandazioni previste dalle linee guida, alle quali i sanitari devono necessariamente attenersi nell’esecuzione delle prestazioni richieste.

Con riferimento particolare alle linee guida, si prevede, poi, che le stesse siano pubblicate per i vari settori di specializzazione entro due anni e che vengano aggiornate periodicamente.

Un importante articolo del disegno di legge sulla responsabilità medica è, poi, quello dedicato alla rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dei dipendenti.

Sebbene si tratti di una previsione che ha avuto poca rilevanza nel dibattito che in materia si è sollevato tra gli operatori del settore, in realtà la questione della rivalsa è tutt’altro che marginale.

Soprattutto in ragione del sistema di autoassicurazione adottato negli ultimi anni da diverse Regioni e della tendenza di altre a prevedere franchigie che arrivano addirittura sino a 500.000 euro.

Riprendendo quanto già stabilito dalla legislazione in materia, l’articolo 9 del d.d.l. Gelli si apre con la precisazione che l’azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dell’esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave

.

Il d.d.l., però, utilizza in maniera dubbia il verbo “può” invece che il verbo “deve” e, soprattutto, non si spinge sino al punto di fare chiarezza sul concetto di colpa grave, facendosi per ora sfuggire l’occasione di rendere più efficace la normativa.

Nonostante ciò, in materia di rivalsa il disegno di legge ha il pregio di far chiarezza su alcuni (forse ancora pochi) aspetti procedurali e, soprattutto, quello di sancire la possibilità per il professionista di difendersi, riconoscendogli il diritto di essere portato a conoscenza mediante comunicazione formale dell’instaurazione del giudizio risarcitorio nei casi in cui egli non sia direttamente convenuto.

Un altro aspetto rilevante del d.d.l. Gelli è quello relativo alla responsabilità penale.

Nel testo, infatti, si propone l’inserimento, nel codice penale, dell’articolo 590-ter, volto a sanzionare l’esercente la professione sanitaria che cagiona la morte o la lesione personale del paziente a causa della sua imperizia: i reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose resterebbero in tal caso solo in ipotesi di colpa grave, esclusa dal rispetto delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle linee guida

Il disegno di legge sbarcato in aula prevede, poi, l’obbligo di tutte le strutture sanitarie, pubbliche e private, di dotarsi di assicurazione. Tale obbligo è ribadito anche in capo ai liberi professionisti ed esteso alle ipotesi di libera professione intramuraria o svolta tramite telemedicina. Per coloro che operano in aziende del servizio sanitario nazionale, invece, l’obbligo vige solo con riferimento all’azione di rivalsa.

In materia assicurativa vengono poi dettate disposizioni sulla trasparenza e il controllo dell’Ivass e si prevede la possibilità, per i danneggiati, di rivolgersi direttamente alla compagnia assicuratrice per ottenere il risarcimento.

Altre previsioni riguardano il tema della trasparenza circa la documentazione clinica del paziente, il tentativo obbligatorio di conciliazione da esperirsi prima dell’avvio di qualunque procedimento e l’istituzione di un Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria.

Il testo si occupa, infine, della nomina dei consulenti tecnici, di ufficio o di parte, e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria e prevede la possibilità che le sue disposizioni si applichino anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

Michele CALABRESE

Bibliografia e Sitografia:

https://www.studiocataldi.it

Michele Calabrese

Infermiere Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, docente a corsi di formazione rivolti a personale sanitario e laico, in regime residenziale e non. Responsabile Scientifico, Moderatore e/o Relatore ad eventi, seminari e congressi. Infermiere presso UOC Angiografia e Radiologia Interventistica P.O. "L. Bonomo" Andria (BT); già Infermiere MeCAU (Medicina e Chirurgia Emergenza ed Urgenza/Accettazione) ed Emergenza Territoriale P.T.S. 118 "Basilicata Soccorso", postazione INDIA 28.Consigliere Ordine Professioni Infermieristiche BAT (OPI BAT) e già Revisore dei Conti medesimo Ente; componente di Commissioni esterne Ordine delle Professioni Infermieristiche Barletta-Andria-Trani (O.P.I. BAT). Responsabile Commissione Formazione OPI BT. Presidente Società Scientifica della Associazione Provinciale C.N.A.I. BAT (Consociazione Nazionale Associazioni Infermiere/i della BAT). Formatore O.S.S. ai sensi del DLgsR Puglia. Docente a contratto. Istruttore American Heart Association (Training Center ID ZZ21169) per personale Sanitario e laico in corsi BLS (D), manovre disostruttive adulto, bambino, lattante

Leave a Comment
Share
Published by
Michele Calabrese

Recent Posts

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova: concorso per infermiere pediatrico

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo…

05/05/2024

Asl Napoli 2 Nord: concorso per 30 infermieri

Concorso Pubblico, per soli titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato…

05/05/2024

ASP Palermo: avviso pubblico per infermieri e altre professioni sanitarie

Avviso di selezione pubblica, per soli titoli, per la formulazione di graduatorie per il conferimento…

05/05/2024

Como in crisi abitativa: infermieri in fuga per mancanza di alloggi

Infermieri rinunciano al lavoro per colpa dei prezzi esorbitanti degli affitti L'arrivo dei nuovi infermieri…

04/05/2024

Ubriaco aggredisce gli infermieri del pronto soccorso poi li denuncia per sedazione forzata

La procura di Ivrea è alle prese con un caso intricato che ha scosso il…

04/05/2024

Giornata internazionale dell’ostetrica (5 maggio), Nursind: “Puntare su autonomia professionale e crescita degli stipendi”

“Sulla denatalità come emergenza del Paese si sprecano fiumi d’inchiostro, eppure di interventi concreti se…

04/05/2024