Abstract: il T.S.O. (Trattamento Sanitario Obbligatorio) richiamerebbe criticità socio-assistenziali rilevanti sotto gli aspetti professionale e multidisciplinare. Le capacità di saper essere, saper fare e saper agire hanno come pietra miliare e frame work l’erogare la performance operativa in sicurezza, tanto per l’utente quanto per gli operatori.
Materiali e metodi: Abbiamo effettuato una ricerca sui principali database (Medline, Cochrane Library, Embase, Cinhal) interrogando come motore di ricerca Google e proseguendo con una indagine manuale delle riviste non indicizzate di argomento pertinente.
Core: la legge 180 mostra particolare attenzione all’aspetto di tutela e garanzia della libertà del paziente e dei suoi diritti fondamentali nel corso di un trattamento sanitario obbligatorio.
Nessuno può essere sottoposto a visite mediche o a ricovero ospedaliero contro la sua volontà.
Il trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.) per malattia mentale può avvenire in condizione di degenza ospedaliera solo:
Il T.S.O. è disposto:
Entro 48 ore dal ricovero il provvedimento deve essere trasmesso al giudice tutelare.
Il giudice tutelare nelle 48 ore successive deve provvedere, convalidandolo o non convalidandolo.
Se il T.S.O. non viene convalidato, il sindaco deve disporne l’immediata cessazione.
Entro trenta giorni (dalla scadenza del termine di 48 ore per la convalida) il sindaco può proporre ricorso contro la mancata convalida del provvedimento che dispone il T.S.O..
Chi può revocare il T.S.O…….Chiunque!
Dunque, qualcosa non quadra!
Interessante è rilevare le controversie che ancora oggi, dopo ben venti anni dall’entrata in vigore della legge, si hanno riguardo alla specializzazione del medico che è chiamato a convalidare il primo certificato. In verità sul punto, sia la 180 che la 833, non offrono delucidazioni
, limitandosi semplicemente ad indicare, la prima un medico della struttura sanitaria pubblica (art. 2, comma 3) e la seconda un medico della unità sanitaria locale (istituite dalla stessa legge 833). Il piano sanitario regionale emanato dalle Regione Toscana per il triennio ’96-’98 specifica che deve trattarsi di uno psichiatra.In GERMANIA nel Giugno 2012, il Tribunale Federale tedesco ha vietato il Trattamento Sanitario Obbligatorio!
L’art 1 della legge 833 del 23 Dic 78 afferma che “la tutela fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e libertà della persona”.
Riduzione (alias contenzione)
In Italia è ESCLUSO nei disturbi nevrotici: ansia, attacchi di panico, depressioni nevrotiche, disturbi deliranti…, ma RICHIESTO nei disturbi psicotici: schizofrenia, paranoia, fasi depressive psicotiche maniacali.
Non ci sono oggigiorno norme procedurali che ne uniformino l’esecuzione universale, bensì indicazioni al corretto trasporto, accortezze circa la qualità della contenzione quando prescritta e strategia terapeutica da adottare. Quindi il TSO non giustifica necessariamente la contenzione; mai violenza fisica. La contenzione fisica solo in via eccezionale e per un periodo di tempo non superiore alla somministrazione della terapia. Infatti la contenzione fisica prevedere una posizione su decubito laterale con gli arti superiori legati anteriormente.
MAI la posizione prona: impedisce la respirazione con rischio asfissia;
EVITARE la posizione supina aumenta il rischio di aspirazione in caso di sedazione
Conclusioni: non sono ancora contemplati trattamenti universalmente confluenti, basati su EBN e EBM, che mettano in sicurezza gli operatori e gli utenti. I dati raccolti suggeriscono l incipit ad una analisi dettagliata e compiuta dell’argomento.
CALABRESE Michele
CARBONE Cristian (Infermiere ASP Potenza- PTS Basilicata Soccorso- India)
Bibliografia e sitografia:
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