Categorie: Massimo Randolfi

Il Trattamento Sanitario Obbligatorio terra di nessuno. Lo studio

Abstract: il T.S.O. (Trattamento Sanitario Obbligatorio) richiamerebbe criticità socio-assistenziali rilevanti sotto gli aspetti professionale e multidisciplinare. Le capacità di saper essere, saper fare e saper agire hanno come pietra miliare e frame work l’erogare la performance operativa in sicurezza, tanto per l’utente quanto per gli operatori.

Materiali e metodi: Abbiamo effettuato una ricerca sui principali database (Medline, Cochrane Library, Embase, Cinhal) interrogando come motore di ricerca Google e proseguendo con una indagine manuale delle riviste non indicizzate di argomento pertinente.

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Core: la legge 180 mostra particolare attenzione all’aspetto di tutela e garanzia della libertà del paziente e dei suoi diritti fondamentali nel corso di un trattamento sanitario obbligatorio.

Nessuno può essere sottoposto a visite mediche o a ricovero ospedaliero contro la sua volontà.
Il trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.) per malattia mentale può avvenire in condizione di degenza ospedaliera solo:

  • se esistono alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici;
  • se l’infermo non voglia sottoporsi volontariamente a tali trattamenti;
  • qualora non vi siano le condizioni che consentano di adottare tempestive e idonee misure straordinarie extraospedaliere;

 Il T.S.O. è disposto:

  • con provvedimento motivato del sindacodel comune dove risiede la persona nei cui confronti si vuole disporre il trattamento o del comune dove la persona momentaneamente si trova, nella sua qualità di autorità sanitaria
  • su proposta motivata di un medico, convalidata dalla A.s.l.

Entro 48 ore dal ricovero il provvedimento deve essere trasmesso al giudice tutelare.
Il giudice tutelare nelle 48 ore successive deve provvedere, convalidandolo o non convalidandolo.
Se il T.S.O. non viene convalidato, il sindaco deve disporne l’immediata cessazione.
Entro trenta giorni (dalla scadenza del termine di 48 ore per la convalida) il sindaco può proporre ricorso contro la mancata convalida del provvedimento che dispone il T.S.O..

 Chi può revocare il T.S.O…….Chiunque!

  • Revoca del T.S.O.:qualsiasi persona interessata, congiunto o estraneo, può proporre ricorso chiedendo al Sindaco la revocao la modifica del provvedimento.
  • Ricorso al tribunale: la persona sottoposta a T.S.O. o chiunque vi abbia interesse può inoltre proporre ricorso al tribunale competente per territorio contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare.

Dunque, qualcosa non quadra!

Interessante è rilevare le controversie che ancora oggi, dopo ben venti anni dall’entrata in vigore della legge, si hanno riguardo alla specializzazione del medico che è chiamato a convalidare il primo certificato. In verità sul punto, sia la 180 che la 833, non offrono delucidazioni

, limitandosi semplicemente ad indicare, la prima un medico della struttura sanitaria pubblica (art. 2, comma 3) e la seconda un medico della unità sanitaria locale (istituite dalla stessa legge 833). Il piano sanitario regionale emanato dalle Regione Toscana per il triennio ’96-’98 specifica che deve trattarsi di uno psichiatra.

In GERMANIA nel Giugno 2012, il Tribunale Federale tedesco ha vietato il Trattamento Sanitario Obbligatorio!

L’art 1 della legge 833 del 23 Dic 78 afferma che “la tutela fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e libertà della persona”.

Riduzione (alias contenzione)

  • verbale
  • fisica
  • farmacoterapica

In Italia è ESCLUSO nei disturbi nevrotici:  ansia, attacchi di panico, depressioni nevrotiche, disturbi deliranti…, ma RICHIESTO nei disturbi psicotici: schizofrenia, paranoia, fasi depressive psicotiche maniacali.

Non ci sono oggigiorno norme procedurali che ne uniformino l’esecuzione universale, bensì indicazioni al corretto trasporto, accortezze circa la qualità della contenzione quando prescritta e strategia terapeutica da adottare. Quindi il TSO non giustifica necessariamente la contenzione; mai violenza fisica. La contenzione fisica solo in via eccezionale e per un periodo di tempo non superiore alla somministrazione della terapia. Infatti la contenzione fisica prevedere una posizione su decubito laterale con gli arti superiori legati anteriormente.

MAI la posizione prona: impedisce la respirazione con rischio asfissia;

EVITARE la posizione supina aumenta il rischio di aspirazione in caso di sedazione

Conclusioni: non sono ancora contemplati trattamenti universalmente confluenti, basati su EBN e EBM, che mettano in sicurezza gli operatori e gli utenti. I dati raccolti suggeriscono l incipit ad una analisi dettagliata e compiuta dell’argomento.

 

CALABRESE Michele

CARBONE Cristian (Infermiere ASP Potenza- PTS Basilicata Soccorso- India)

 

Bibliografia e sitografia:

  • Bellandi T., Abrami V., Tartaglia R., Tommasini C. (2004), Managing Human Error at Hospital: clinical risk management to enhance patient safety. Proceedings of Risk Decision and Human Error, Rovereto, Università degli Studi di Trento.
  • https://www.mednat.org/TSO_tratt_sanit_obblig.htm
  • Bellack A., Mueser K.T., Gingerich S., Agresta J., Nicolò G. (a cura di), 2003, Centro Scientifico Editore, Torino
  • deutshlandradiokultur.de/zwangsbehandlung-in-der-psychiatrie-verboten
  • Buzzi., “Questioni medico-legali e profili di responsabilità nel trattamento sanitario obbligatorio del malato di mente”, in Archivio di Medicina Legale e delle Assicurazioni, 7, 1985, p. 32-51.
  • Clinical Practice Guidelines: Behavioural disturbances/the physically restrained patient. Queensland Governement. 2/2015
  • https://coeslazio.netsons.org/
Michele Calabrese

Infermiere Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, docente a corsi di formazione rivolti a personale sanitario e laico, in regime residenziale e non. Responsabile Scientifico, Moderatore e/o Relatore ad eventi, seminari e congressi. Infermiere presso UOC Angiografia e Radiologia Interventistica P.O. "L. Bonomo" Andria (BT); già Infermiere MeCAU (Medicina e Chirurgia Emergenza ed Urgenza/Accettazione) ed Emergenza Territoriale P.T.S. 118 "Basilicata Soccorso", postazione INDIA 28.Consigliere Ordine Professioni Infermieristiche BAT (OPI BAT) e già Revisore dei Conti medesimo Ente; componente di Commissioni esterne Ordine delle Professioni Infermieristiche Barletta-Andria-Trani (O.P.I. BAT). Responsabile Commissione Formazione OPI BT. Presidente Società Scientifica della Associazione Provinciale C.N.A.I. BAT (Consociazione Nazionale Associazioni Infermiere/i della BAT). Formatore O.S.S. ai sensi del DLgsR Puglia. Docente a contratto. Istruttore American Heart Association (Training Center ID ZZ21169) per personale Sanitario e laico in corsi BLS (D), manovre disostruttive adulto, bambino, lattante

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Michele Calabrese

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