Categorie: Normative

Congedi parentali ed estensione dei limiti

Il d.lgs. n. 80/2015 in attuazione della delega contenuta nel Jobs Act, ha elevato i limiti temporali di fruibilità del congedo parentale da 8 a 12 anni e quelli di fruibilità dell’indennizzo a prescindere dalle condizioni di reddito da 3 a 6 anni.

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Le nuove disposizioni trovano applicazione per le giornate di astensione fruite dal 25 giugno al 31 dicembre 2015; in particolare, l’INPS precisa che:

  • le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti possono fruire dell’eventuale periodo di congedo parentale ancora spettante fino al compimento dei 12 anni di età del figlio oppure fino a 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato;
  • i periodi di congedo fruiti fino a 6 anni di età del figlio, oppure fino a 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato, sono indennizzati al 30% della retribuzione media giornaliera a prescindere dalle condizioni di reddito del genitore richiedente;
  • la fruizione del congedo parentale tra il 25 giugno 2015 e il 31 dicembre 2015 è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno del bambino ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento; nei limiti temporali ai quali è sottoposta la riforma in oggetto, l’allungamento della fruibilità del congedo parentale si applica anche al beneficio di cui al comma 5 dell’art. 35 d.lgs. n. 151/2001 (riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro);
  • le domande all’INPS, anche per i periodi fruibili in base alla riforma, sono presentate on-line, fatto salvo il periodo transitorio dal 25 giugno alla data dell’aggiornamento della procedura di presentazione delle domande.

E per le lavoratrici madri e lavori usuranti?

Il Ministero del Lavoro chiarisce (o meglio, tenta di chiarire) che il divieto di adibire la lavoratrice madre a lavori usuranti si applica nel servizio pubblico, esclusivamente durante la gestazione e fino al termine del periodo di astensione obbligatoria.

Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 16/2015, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla disciplina dei divieti di adibizione delle lavoratrici madri allo svolgimento di determinate attività in quanto l’art. 7 d.lgs. n. 151/2001 (interdizione) può trovare applicazione nell’ipotesi in cui la lavoratrice madre espleti attività riconducibili nella categoria dei lavori usuranti ex art. 1, d.lgs. n. 67/2011.

L’art. 7, infatti, dispone il divieto di adibire le lavoratrici madri al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché a lavori pericolosi, faticosi, insalubri e a quelli che comportano il rischio di esposizione a particolari agenti e condizioni di lavoro che renderebbero insalubre e insicuro l’ambiente di lavoro. Il divieto di adibizione al lavoro può sussistere per tutto il periodo della gravidanza e:

  • fino a tre mesi dopo il parto (termine del periodo di astensione obbligatoria);
  • fino a sette mesi dopo il parto (interdizione posticipata).
Redazione Nurse Times

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