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Ccnl sanità: le perplessità della Fnopo e la replica di Fp Cgil – Cisl Fp – Uil Fpl

Pubblichiamo la lettera inviata da Silvia Vaccari, presidente della Federazione nazionale degli Ordini della professione di ostetrica, all’Aran e alle organizzazioni sindacali, seguita dalla risposta congiunta di Michele Vannini (Fp Cgil), Marianna Ferruzzi (Cisl Fp) e Salvatore Altieri (Uil Fpl).

LA LETTERA FNOPO – Negli ultimi giorni si apprende finalmente di una intesa tra sindacati e ARAN sul rinnovo del contratto per oltre 500mila lavoratori del Comparto Sanità, rinnovo che purtroppo si attende da qualche anno. Non si possono non esprimere perplessità su alcune posizioni, ovvero, se da un lato finalmente si recepisce la necessità di riconoscere le professionalità, dall’altro si rischia fortemente di discriminare le specificità professionali che prescindono dal profilo di appartenenza.

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La Professione Ostetrica (Classe di laurea SNT1 Infermieristica e ostetrica e LM/SNT1) è una professione che presta ASSISTENZA DIRETTA alla persona con propria autonomia e responsabilità civile penale e amministrativa. Pertanto, si ritiene importante e necessario che un contratto innovativo sia incentrato sulle competenze e finalizzato a premiare il MERITO.

Dopo oltre due anni di pandemia in condizioni lavorative estreme, durante i quali si è pure dovuto lottare, ad ogni decreto, per ottenere i riconoscimenti dovuti; un esempio, tra tanti, nei fondi destinati al personale vaccinatore, in molte regioni, le ostetriche sono state escluse. Nella ipotesi degli incrementi tabellari vi sono correttamente indicate le fasce, nelle IPOTESI delle indennità si ritiene corretto indicare le specificità rispetto a sede di assegnazione e ruolo ricoperto e non certamente la singola professionalità sanitaria.

Da un’attenta analisi del testo si evince che la professione ostetrica è in assoluto la professione a cui è riconosciuta la quota economica minore rispetto a tutti i professionisti delle aree Professionisti della salute e funzionari, area assistenti, area operatori. Considerando che all’infermiere, professionista dell’area assistenziale come la professione Ostetrica, è riconosciuta sia un’indennità di specificità infermieristica ai sensi all’art.1, comma 409 della legge n. 178/2020 a cui si somma l’indennità professionale specifica più, secondo altre fonti , Indennità tutela del malato e promozione della salute, alla professione Ostetrica è riconosciuto l’indennità professionale specifica e l’indennità tutela del malato e promozione della salute con un valore economico inferiore ad operatori tecnici senza formazione accademica e impiegati nelle stesse unità operative dell’ostetrica (esempio puericultrice) .

Premesso che la legge n. 178/2020 ha già compiuto un atto discriminante nei confronti della professione Ostetrica non attribuendo ad essa un indennizzo specifico professionale ignorando che nell’emergenza pandemica l’Ostetrica, al pari dell’Infermiere, ha prestato assistenza H24 con ritmi di lavoro e rischi professionali aumentati, in tutte le unità operative di specifica competenza di cui la sala parto ( che equivale secondo le normative ad una unità di terapia semintensiva ) ostetricia, ginecologia, sala operatoria, pronto soccorso – triage ostetrico, visite domiciliari, ecc…

Pertanto, è doveroso ricordare il ruolo e le competenze professionali dell’Ostetrica/a al fine di riesaminare l’indennità economica attribuita dal CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 2019-2021 ed eludere un altro atto discriminatorio che potrebbe portare le professioniste ostetriche ad abbandonare la professione. Il rischio è quello che si crei un’acutizzazione della carenza di risorse ostetriche ed il SSN non riesca più a garantire un’assistenza ostetrica e ginecologica sicura e qualificata nei punti nascita.

In Italia lavorano circa 20.000 professioniste sanitarie Ostetriche/ci il cui mandato ed esercizio professionale trovano riscontro nel sistema normativo vigente di categoria e nelle azioni incisive programmatorie regionali, nazionali ed internazionali a garanzia della salute della persona e della collettività. L’Ostetrica/o è il professionista sanitario che promuove la Salute di Genere, la Salutogenesi in area materno- infantile, impegnato a proteggere-promuovere-mantenere la salute femminile, a fronteggiare le complicanze e le emergenze, comprese le fasi di emergenza / post-emergenza Covid-19., a sviluppare proattivamente la Salute di Genere, della donna, dei bambini-adolescenti e della famiglia, in “prossimità”, in tutti i setting e livelli di cura (sala parto, sala operatoria ginecologica ed ostetrica, triage ostetrico, elisoccorso, consultorio familiare…) e consente in modo distintivo di rispondere, con logiche di appropriatezza e sostenibilità, all’implementazione delle cure ostetrico-ginecologiche e neonatali nel sistema socio-sanitario.

È doveroso considerare che il lavoro dell’Ostetrica/o richiede un impegno psicofisico intenso e continuativo H24 7 giorni su 7 nei diversi setting clinico assistenziali ed in contesti organizzativi spesso caratterizzati da ridotte risorse ostetriche, rischio biologico, ritmi stressanti, situazioni emergenziali e con una turnistica faticosamente sostenibile ponendo a rischio la propria salute per infortuni sul lavoro. Tra tutti i professionisti sanitari, l’Ostetrica è la professionista con maggiori e legittimate aree e situazioni in cui opera in totale autonomia e responsabilità, con riconosciuta competenza diagnostica, prescrittiva e assistenziale (DM740/94) . Quanto detto giustifica il fatto che l’ammontare del premio assicurativo per colpa grave per un Ostetrica ha un costo spesso raddoppiato rispetto agli altri professionisti sanitari e nella maggior parte dei Paesi europei ed internazionali, la retribuzione dell’ostetrica maggiore rispetto all’infermiere.

Si ricorda che l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPEL 2005), preso atto della tipologia e dell’entità dei rischi di esposizione tuttora correlati alle attività di chi opera a livello del blocco operatorio e delle sale operatorie dedicate ai fabbisogni ostetrici, a fronte della normativa e tenuto conto della complessità delle funzioni, delle attività e delle condizioni correlate all’evento parto-nascita, ha istituito una commissione interdisciplinare comprendente rappresentanti degli organismi istituzionali, rappresentanti delle società scientifiche e degli organismi degli operatori sanitari del settore materno infantile, al fine di formulare un indirizzo tecnico scientifico in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

Per quanto attiene al lavoro dell’Ostetrica/o in sala parto e nel blocco operatorio vi è riscontro di notevoli rischi derivanti dal mantenimento di posture incongrue e dalla movimentazione manuale dei pazienti, rischi da agenti biologici, rischio infettivo e rischi relativi agli aspetti di natura psico organizzativa con conseguente stress lavoro correlato in rapporto all’estrema variabilità del ritmo degli accessi, alla possibilità 24 ore su 24 di repentina comparsa di situazioni di emergenza impreviste e imprevedibili, ai bruschi cambiamenti di bisogni di salute della diade madre e feto/neonato, oscillanti dalla fisiologia all’intervento operativo-terapeutico di grado più elevato (ISPEL 2005,2008; DM 24 aprile 2000).

Le particolari condizioni cliniche che possono configurare situazioni di emergenza anche nel corso dei travagli parti considerati a basso rischio, l’affaticamento psicofisico correlato impongono una tutela della professione Ostetrica/o e l’adozione di procedure organizzative caratterizzate dall’obiettivo di favorire la massima tempestività operativa e la prevenzione dei rischi biologici e infortunistici per un’adeguata salvaguardia della salute psico fisica.

Per quanto sopra detto si chiede che nella TABELLA J l’indennità professionale specifica dell’Ostetrica raggiunga un valore annuo tale da assicurare un indennizzo economico che perfezioni il vulnus dell’art. 1, comma 409 della legge n. 178/2020 o quantomeno superiore ai professionisti dell’area assistenti. Si chiede anche di integrare nell’area dei professionisti della salute e funzionari, anche la voce OSTETRICA SENIOR.

Quanto richiesto è legittimo affinché si riveda l’anomalia discriminante le professioni sanitarie che operano spesso nelle medesime unità operative (Nido, ginecologia, ambulatori) in cui solo l’Ostetrica ha legittime competenze assistenziali distintive (l’infermiere ha la competenza di una assistenza generalista e la puericultrice è un tecnico senza discrezionalità operativa ed autonomia professionale).

Ad esempio, in merito a quanto definito nell’art. 18 (“Passaggi di profilo all’interno di ciascuna Area nella stessa Azienda”), si evidenzia che per assurdo se un’ostetrica/o in D6 volesse fare un passaggio di profilo (in quanto in possesso del titolo di infermiera 3+2) verrebbe assunta come D6 – medesima anzianità di servizio – ma con una indennità professionale specifica di infermiere decisamente maggiore. Questa anomalia potrebbe causare un’emorragia di ostetriche con doppio titolo che per una scelta economica vorranno esercitare la professione di infermiere.

Inoltre, considerando che da anni le normative definiscono che gli standard di qualità e i livelli assistenziali di un’Unità di sala parto devono garantire una sala parto per l’emergenza, una sala operatoria disponibile H24 e una terapia sub intensiva alla donna in gravidanza e alla puerpera, si chiede di integrare (togliendo la discrezionalità alle Aziende) nell’elenco delle UO/servizi elencati nell’art. 107 anche l’Unità di SALA PARTO affinché non si verifichi una ulteriore disuguaglianza nella retribuzione delle ostetriche che operano in Aziende differenti.

Si chiede di chiarire la motivazione per la quale l’elenco dei profili professionali del ruolo sanitario specificati nell’ipotesi di contratto, segue la classificazione delle classi di laurea, ECCETTO la classe 1 assistenziale che comprende infermerie, infermiere pediatrico e ostetrica. Infatti si è scelto di classificare separatamente PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE e PROFESSIONE SANITARIA OSTETRICA, anziché PROFESSIONI SANITARIE ASSISTENZIALI, che comprende appunto Infermiere, Infermiere pediatrico ed Ostetrica. Dal testo dell’Ipotesi di Contratto non si comprende se sia possibile attivare le procedure di progressione anche per le professioni sanitarie (esempio ostetriche senior in DS).

LA REPLICA DI FP CGIL, CISL FP E UIL FPL – Gentilissima Presidentessa, riceviamo dalla Federazione che lei rappresenta, una lettera dalla quale si evincerebbe una certa distrazione nella valorizzazione del ruolo delle Ostetriche in fase di rinnovo contrattuale, a partire dalla attribuzione delle indennità previste dalla L.178/2020. In linea col principio di trasparenza che ci caratterizza nel rappresentare lavoratrici e lavoratori, e di coerenza nel rapporto di reciproca collaborazione avviato, ci è gradito chiarire le questioni da Lei sollevate in modo puntuale. Tralasceremo, perché non funzionale alla presente discussione, di commentare i toni (decisamente sopra le righe), che abbiamo avuto modo di vedere a firma di qualche vostra rappresentanza territoriale.

Per ciò che concerne la possibilità di riesamina dell’indennità economica attribuibile alle Ostetriche, Lei saprà che il CCNL non può superare una Legge per il principio della gerarchia delle fonti e che, per come questa è scritta, non sono consentiti spazi di discrezionalità nell’attribuzione delle diverse indennità, che risultano ben chiare nella finalizzazione. Ci permettiamo peraltro di ricordare che stiamo parlando di una Legge del 2020, e che già all’epoca le scriventi Organizzazioni FP Cgil, Cisl FP, Uil FPL, avevano posto dei rilievi affinché le somme previste per il personale coinvolto dai commi 409 (infermieri) e 414 (che ricomprende le Ostetriche) fossero rese disponibili alla contrattazione collettiva per una distribuzione più puntuale tra i vari professionisti.

Era già quindi chiaro che lo spazio temporale in cui tentare di correggere questo indirizzo era quello che precedeva l’approvazione della Legge di Bilancio 2021 e che gli interventi postumi sarebbero stati più difficoltosi se non addirittura impossibili visto il rimando alla chiusura del Ccnl 2019-2021 per rendere disponibili tali somme a tutto il personale interessato. Peraltro tale scenario è stato da noi prospettato in ogni incontro pubblico a cui abbiamo partecipato e per il quale abbiamo auspicato una comunione di intenti che, evidentemente, non ha sortito gli effetti che auspicavamo.

Per ciò che concerne una supposta doppia attribuzione delle indennità già menzionate a favore di personale sanitario specifico, proprio per il principio appena descritto, Le possiamo confermare che le fonti da voi richiamate che vi avrebbero fornito tale notizia, non sono ben informate perché non è possibile né prevista una doppia attribuzione, cosa peraltro piuttosto chiara dalla norma.

Sulla questione da voi posta rispetto alla integrazione della voce “Ostetrica Senior” in tabella J dell’ipotesi di rinnovo CCNL 2019 2021, vi confermiamo che tale integrazione è già stata oggetto di segnalazione, all’indomani della sottoscrizione della pre-intesa del CCNL 2019-2021 perché trattasi ovviamente di refuso, come peraltro sono presenti altri refusi nel testo.

Relativamente alla possibilità di riconoscimento di specifiche attività prestata dalle Ostetriche, in linea con quanto ci eravamo impegnati a fare nell’incontro tenuto con voi il 9 Novembre 2020, abbiamo ottenuto la possibilità di prevedere un allargamento del sistema indennitario ad altre UO/Servizi (art.107 comma 3 dell’Ipotesi di rinnovo CCNL) in fase di contrattazione decentrata.

Concludiamo condividendo che la figura dell’Ostetrica è una figura fondamentale nel nostro SSN e che da parte delle scriventi organizzazioni rimane valida la volontà di collaborazione che fino ad oggi ha caratterizzato i rapporti con la Vs. Federazione, essendo convinti di fare un buon servizio alle lavoratrici ed ai lavoratori che tutti, con ruoli differenti, rappresentiamo.

Come sempre restiamo disponibili ad un incontro, non certo per la massiccia diffusione, anche sui social, della vostra richiesta ma, semplicemente, perché da sempre condividiamo lo spirito di collaborazione che dovrebbe contraddistinguere corrette relazioni fra soggetti che rappresentano interessi diversi ma sicuramente convergenti nella volontà di tutelare al meglio tutti i professionisti che operano in sanità.

Redazione Nurse Times

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