Lavoro

Avviso pubblico Asl Foggia per infermieri di famiglia: gli Ordini Pugliesi intervengono per revocare clausola escludente illegittima

In riferimento all’avviso pubblico per soli titoli, per assunzioni a tempo determinato di collaboratori professionali sanitari infermieri di famiglia, cat. D, indetto dall’Asl Foggia ( leggi qui l’articolo); gli Ordini delle professioni infermieristiche di Bari, Bat, Lecce e Taranto con una nota di dissenso ( in allegato) evidenziano la palese illegittimità della clausola del bando.

Nello specifico la suddetta clausola impone agli aspiranti l‘obbligo di dichiarare, a pena di esclusione, “…] di non trovarsi in costanza di rapporto di lavoro subordinato – a tempo indeterminato o a tempo determinato – con strutture sanitarie e socio – sanitarie pubbliche e private accreditate […]”. 

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Il D.L. 19 maggio 2020, n.  34, all’art.  1, comma 5, ha introdotto la figura dell’Infermiere di Famiglia e di Comunità con l’obiettivo di potenziare, con la componente infermieristica, la presa in carico sul territorio dei cittadini, in particolare quelli infettati dal SARS- CoV 2 identificati come affetti da COVID-19. 

La disposizione prevede che le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale possano “utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con decorso dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, con Infermieri che non si trovino in costanza di  rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate“.  A decorrere dal 1° gennaio 2021, è previsto che le medesime finalità possono essere conseguite mediante reclutamento di infermieri”

.

Inoltre, la clausola del bando, nel restringere la platea dei partecipanti all’avviso pubblico, escludendo i dipendenti che intrattengano, al momento della partecipazione alla selezione, un rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate, determina una irragionevole discriminazione a vantaggio di chi non rientri nelle predette categorie e contraddice la natura meritocratica dell’istituto del concorso.

Si tratta, pertanto, di un requisito illegittimo, e non è presente alcuna valida motivazione in ordine alla scelta di restringere la platea dei concorrenti in contrasto con l’interesse dell’amministrazione (e quindi)  all’assunzione delle migliori professionalità.

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