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Taglio del cuneo fiscale: come cambia la busta paga. Beffa quattordicesima: niente bonus?

Vediamo, grazie agli approfondimenti di QuiFinanza e Money.it, come cambia la busta paga con il taglio del cuneo fiscale introdotto dal Decreto Lavoro e come il diritto al bonus nel secondo semestre del 2023 possa andare perso per i lavoratori dipendenti che tra giugno e luglio percepiranno una mensilità aggiuntiva (quattordicesima).

COME CAMBIA LA BUSTA PAGA CON IL TAGLIO DEL CUNEO FISCALE

Tra le misure introdotte all’interno del Decreto Lavoro, approvato in Consiglio dei ministri il 1° maggio, la più rilevante e la più discussa è stata senza dubbio quella che riguarda il taglio del cuneo fiscale per il secondo semestre del 2023.

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Dal 1° luglio fino a fine anno, quindi, busta paga più pesante per i lavoratori subordinati con reddito lordo annuo fino a 35mila euro. Si tratta di un ulteriore incremento dello stipendio netto per chi ha una RAL entro la soglia sopra citata, e ancor più ricco per chi non supera i 25mila euro lordi: l’ulteriore sgravio di 4 punti percentuali disposto fino al 31 dicembre 2023 fa arrivare lo sconto sui contributi a carico del dipendente (trattenute sullo stipendio), rispettivamente, al 6% e al 7% della retribuzione imponibile.

Come funziona il taglio del cuneo fiscale

Il nuovo taglio temporaneo del cuneo fiscale integra quello previsto in Manovra 2023, spettante per tutto l’anno ai dipendenti che rientrano nelle fasce di importo retributivo lordo sopra indicate, calcolato su base mensile.

L’esonero fino al 6% sulla trattenuta ordinaria in busta paga per i contributi INPS a carico del lavoratore (di norma versati in misura pari al 9,19% della retribuzione lorda mensile percepita per il settore privato e 8,8% nel pubblico) spetta ai lavoratori in forze con contratto di assunzione di lavoro subordinato (i dipendenti e assimilati) che abbiano una retribuzione mensile non superiore a 2.692 euro lordi parametrati su 13 mensilità.

L’esonero sale al 7% se l’imponibile del mese non sfora i 1.923 euro. Il riferimento per la retribuzione mensile è l’imponibile ai fini previdenziali. Il vantaggio stimato con il nuovo sgravio si quantifica in circa 80-100 euro al mese fino a dicembre 2023.

I beneficiari

Sono ricompresi tutti i rapporti di lavoro subordinato (compresi quelli di apprendistato o per lavoro agricolo) in forza presso qualunque datore di lavoro pubblico e privato, anche non imprenditore. Sono invece esclusi i lavoratori domestici. La riduzione dell’aliquota in busta paga comporta uno stipendio netto più alto. Come detto, la verifica del requisito da parte del datore di lavoro va fatta ogni mese, sulla base della retribuzione lorda spettante per ciascuna mensilità.

Come cambia lo stipendio

Lo sgravio temporaneo, a differenza di quello già previsto nella misura del 2 e del 3% fino al 31 dicembre 2023, non è applicato sulla tredicesima, mensilità che il datore di lavoro dovrà scorporare dal tetto massimo per la verifica del taglio del cuneo fiscale sullo stipendio nella misura invece prevista dalla Legge di Bilancio. Per un lavoratore con retribuzione imponibile previdenziale entro i 2.692 euro, la trattenuta a titolo di contribuzione sarà del 3,19%, mentre se l’imponibile non eccede i 1.923 euro mensili, la trattenuta sarà del 2,19%. 

Le somme diminuiscono o aumentano in proporzione allo stipendio ma, per fare un esempio, prendendo a riferimento le due soglie (rapportate alle soglie mensili sopra indicate), in termini assoluti (ossia senza tenere conto dello sgravio già applicato nel 2022), il taglio delle trattenute sarebbe il seguente: per imponibili annui entro i 25.000 euro, spetta un ulteriore sconto in busta paga di circa 58 euro lordi, per complessivi 96 euro netti se si conteggia anche l’attuale sconto di 55 euro netti; per imponibili annui entro i 35.000 euro, spetta un ulteriore sconto in busta paga di circa 107 euro lordi, per complessivi 96 euro netti. Per i redditi più bassi, l’aumento netto è di circa 30 euro con RAL fino a 15-20mila euro, che scende a 20 euro in più con stipendio lordo annuo di 10mila euro.

QUATTORDICESIMA E BONUS IN BUSTA PAGA

Tra giugno e luglio diversi lavoratori dipendenti potranno contare su una mensilità aggiuntiva: la quattordicesima. Una buona notizia che se sommata ad altre – ad esempio all’arrivo del conguaglio Irpef – contribuirà a rendere più sostanzioso il prossimo stipendio.

Ma non ci sono solamente buone notizie: con il pagamento della quattordicesima, infatti, c’è il rischio di dover rinunciare – solamente nella mensilità in cui questa è pagata – al bonus in busta paga riconosciuto grazie agli sgravi contributivi introdotti dal Governo Meloni.

Come noto, con la legge di Bilancio 2023 il governo Meloni ha stanziato le risorse per un taglio del cuneo fiscale, così da aumentare gli stipendi netti a parità di lordo. Nel dettaglio, l’Esecutivo è intervenuto sulla quota di contributi che grava sul lavoratore dipendente, la cui percentuale è solitamente del 9,19% (8,80% nel caso dei dipendenti pubblici): lo ha fatto prima con la manovra, fissando uno sgravio del 2% o 3% a seconda della retribuzione imponibile percepita, e poi con il testo del decreto n. 48 del 2023 (cosiddetto decreto Lavoro) con il quale – per il periodo che va da luglio a dicembre – viene introdotto un ulteriore sgravio del 4%.

Per valutare se lo sgravio spetta o meno si guarda alla retribuzione mensile: potrebbe succedere, quindi, che lo stesso lavoratore abbia diritto al bonus in alcune mensilità mentre in altre no, semplicemente perché quel mese potrebbe aver guadagnato di più per una serie di motivi, come appunto per l’accredito della quattordicesima.

Infatti, come si nota leggendo con attenzione il testo della circolare Inps n. 7 del 24 gennaio scorso, con la quale l’Istituto ha fatto chiarezza sulle modalità operative dello sgravio in oggetto, la quattordicesima rischia, nella maggior parte dei casi, di far perdere il diritto allo sgravio sull’intera retribuzione.

Perché la quattordicesima può far perdere il diritto al bonus

Per evitare fraintendimenti riportiamo per intero quanto scritto nella circolare Inps n. 7 del 24 gennaio 2023 in merito alla compatibilità tra lo sgravio e la quattordicesima mensilità (nelle ipotesi in cui i contratti collettivi di lavoro la prevedano) nel mese di erogazione di quest’ultima:

“Nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva la riduzione contributiva potrà trovare applicazione solo nell’ipotesi in cui l’ammontare della quattordicesima mensilità o dei suoi ratei, sommato/sommati alla retribuzione imponibile, non ecceda il massimale di retribuzione mensile previsto per la legittima applicazione delle due riduzioni. Viceversa, se tale limite è superato, l’esonero in trattazione, nel mese di riferimento, non potrà trovare applicazione sull’intera retribuzione imponibile.”

Di fatto, nel valutare se la retribuzione imponibile è al di sotto delle suddette soglie si terrà conto anche della quattordicesima pagata nello stesso mese. Quindi, dal momento che l’importo della quattordicesima è più o meno simile a quello dello stipendio, è molto probabile che nel mese di pagamento della mensilità aggiuntiva non spetti alcun bonus in busta paga.

Prendiamo come esempio un lavoratore che percepisce uno stipendio di 1.500 euro. Questo fino a oggi ha potuto godere di uno sgravio del 3% a fronte quindi di un risparmio di 45 euro al mese sulla contribuzione dovuta. Adesso consideriamo che a giugno abbia percepito una quattordicesima di 1.500 euro, arrivando così a una retribuzione imponibile di 3.000 euro: in tal caso viene superato anche il limite dei 2.692 euro entro cui spetta uno sgravio del 2% (6% da luglio) e per questo verserà per intero, e sull’intera retribuzione imponibile, la contribuzione dovuta (sarebbero circa 275 euro).

La quattordicesima a rate conviene al lavoratore

Va meglio a quei lavoratori dipendenti che hanno la quattordicesima pagata mensilmente in busta paga anziché in un’unica soluzione. Trattandosi di un rateo mensile, e di un importo quindi più basso, è possibile che la retribuzione resti comunque al di sotto della soglia prevista per godere dello sgravio.

Pensiamo al lavoratore dell’esempio di cui sopra: laddove la quattordicesima gli fosse stata pagata mensilmente, sullo stipendio si sarebbe aggiunto un rateo di 125 euro, con una busta paga mensile di 1.625 euro ancora al di sotto della soglia entro cui stare per godere del massimo dello sgravio previsto, 3% da gennaio a giugno e 7% da luglio a dicembre.

Redazione Nurse Times

Fonti: QuiFinanza – Money.it

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