Sars-Cov-2 nell’elenco degli agenti biologici

Protezione dei lavoratori contro l’esposizione ad agenti biologici: Direttiva (UE) 2020/739

La Direttiva 2000/54/CE del 18/09/2000 disciplina la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro.

Successivamente la Direttiva (UE) 2019/1833 ne aveva modificato gli allegati I, III, V e VI, ora con Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 03/06/2020 è stato ulteriormente modificato l’allegato III per quanto riguarda l’inserimento del SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo.

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La modifica apportata dalla direttiva 2020/739 della commissione del 03 giugno 2020 consiste nell’inserimento nell’allegato III della direttiva 2000/54/CE nella tabella relativa ai VIRUS la seguente voce “Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2) posizionata tra Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus (virus SARS) e Sindrome respiratoria medio-orientale da coronavirus (virus MERS). Alla sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 risulta associato un gruppo di rischio di livello di infezione pari a 3.

Dopo un dibattito istituzionale, la nuova Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 ha inserito la Sindrome Respiratoria Acuta Grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2) nella tabella relativa all’elenco dei virus (Ordine “Nidovirales”; Famiglia “Coronaviridae”; Genere“Betacoronavirus”) contenuto dell’allegato III della direttiva 2000/54/CE che ha per oggetto la “protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro”, che stabilisce le norme relative alla valutazione e alla limitazione dei rischi nei casi in cui tale esposizione non può essere evitata. La direttiva (2000/54/CE) protegge la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti ad agenti biologici (qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o tossicità) nell’ambito della loro attività professionale.

Gli agenti biologici sono suddivisi in quattro gruppi, a seconda del livello di rischio di infezione:

• il gruppo 1 comprende gli agenti che non rischiano di causare malattie in soggetti umani;

• il gruppo 2 riguarda gli agenti che possono causare malattie nei soggetti umani ma hanno una scarsa probabilità di propagarsi nella comunità, e per i quali è disponibile un trattamento efficace;

• il gruppo 3 comprende gli agenti che possono causare malattie gravi nei soggetti umani e costituire un rischio di propagazione nella comunità, benché sia possibile prevenire o curare la malattia;

• il gruppo 4 riguarda gli agenti che possono provocare una malattia grave nei soggetti umani e presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità, e contro i quali non è disponibile una cura efficace.

Inoltre, evidenzia che deve essere effettuata una valutazione dei rischi per qualsiasi attività professionale che possa esporre i lavoratori ad agenti biologici. Si deve determinare la natura, il grado e la durata dell’esposizione in modo da determinare le misure profilattiche da adottare. Il datore di lavoro deve collaborare alla valutazione periodica dei rischi e su di lui incombono degli obblighi. In caso di rischio per la sicurezza o per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro deve impegnarsi a ridurre tale rischio a un livello sufficientemente basso. Egli può:

• limitare al minimo il numero di lavora-tori esposti;

• adottare misure tecniche per controllare l’emissione di agenti biologici sul luogo di lavoro;

• adottare misure di protezione collettive e/o individuali;

• adottare misure igieniche per prevenire o ridurre il trasferimento accidentale al di fuori del luogo di lavoro;

• installare segnali di rischio biologico;

• elaborare procedure di emergenza per affrontare gli incidenti;

• predisporre la raccolta, l’immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti;

• prevedere condizioni di manipolazione e di trasporto sicuro degli agenti biologici.

Il datore di lavoro tiene un elenco dei lavoratori esposti ad agenti del gruppo 3 e/o 4.

Il datore di lavoro deve, altresì, assicurarsi che i lavoratori e/o i loro rappresentanti siano sufficientemente informati e formati, riguardo a:

• i rischi potenziali per la salute;

• le precauzioni per evitare l’esposizione;

• le norme igieniche;

• l’impiego di equipaggiamenti e di indumenti protettivi;

• le misure previste in caso di infortunio.

Il nuovo coronavirus è stato inserito nell’allegato III che include l’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo, classificati secondo il livello del rischio di infezione. Tenuto conto delle conoscenze scientifiche attuali e dei dati clinici disponibili nonché dei pareri forniti da esperti che rappresentano tutti gli Stati membri, il SARS-CoV-2 è stato classificato come patogeno per l’uomo del gruppo di rischio 3, poiché, ai sensi dell’art. 2, co. 2, par. 3, della direttiva 2000/54/CE, è “un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costitui-sce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche”. Vari Stati membri e Stati dell’EFTA nonché altri paesi terzi hanno iniziato ad adottare misure riguardanti la classificazione del S A R S – C o V- 2 nel gruppo di rischio 3. La Direttiva (UE) 2020/739, alla luce della gravità della pandemia diCovid-19 a livello mondiale e in considerazione del fatto che ogni lavoratore ha diritto a un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato, come previsto dal principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali, dovrà essere recepita entro il 24 novembre 2020 (in Italia nel D. Lgs. 81/2008 allegato XLVI del Titolo X) e conseguenza della Direttiva è l’obbligo della Valutazione Rischio agente biologico SARS- CoV-2.

“Importante effettuare una valutazione dei rischi per qualsiasi attività professionale che possa esporre i lavoratori ad agenti biologici e deteminare la natura, il grado e la durata dell’esposizione in modo da determinare le misure profilattiche da adottare”

Angela Sardella

Redazione Nurse Times

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