Sanità, addio ai concorsi: nuove modalità di assunzione

A seguito della presentazione in senato del DL 80/2021 , il Ministro Brunetta si appresta a fare notevoli cambiamenti nelle modalità di assunzione del lavoro pubblico, vediamo quali sono i principali cambiamenti:

  • Al fine di accelerare le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato da impiegare per l’attuazione del PNRR (piano di Ripresa e Resilienza), le amministrazioni , possono ricorrere alle modalità di selezione stabilite dal suddetto decreto. A tal fine, i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione possono essere stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
  • Tali contratti indicano, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta. Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell’amministrazione dal contratto ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile.
  • Al fine di valorizzare l’esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato, le amministrazioni , prevedono, nei bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, una riserva di posti non superiore al 40 per cento, destinata al predetto personale che, alla data di pubblicazione del bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi.
  • le amministrazioni, possono svolgere le procedure concorsuali relative al reclutamento di personale con contratto di lavoro a tempo determinato mediante le modalità digitali, prevedendo, oltre alla valutazione dei titoli ai sensi del citato articolo 10, lo svolgimento della sola prova scritta. Se due o più candidati ottengono pari punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, è preferito il candidato più giovane di età.
  • Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il portale del reclutamento di istituisce due distinti elenchi ai quali possono iscriversi, rispettivamente:
    a) professionisti ed esperti per il conferimento incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo
    b) personale in possesso di un’alta specializzazione per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato. Per alta specializzazione si intende il possesso della laurea magistrale o specialistica e di almeno uno dei seguenti titoli, in settori scientifici o ambiti professionali strettamente correlati all’attuazione dei progetti: a) dottorato di ricerca; b) documentata esperienza professionale continuativa, di durata almeno biennale, maturata presso enti e organismi internazionali ovvero presso organismi dell’Unione Europea.
  • Ciascun elenco è suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse professioni e specializzazioni e agli eventuali ambiti territoriali e prevede l’indicazione, da parte dell’iscritto, dell’ambito territoriale di disponibilità all’impiego. Tutte le fasi della procedura di cui al presente comma sono tempestivamente pubblicate sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione
  • Il decreto di individua quali requisiti per l’iscrizione nell’elenco:
    a) almeno cinque anni di permanenza nel relativo albo, collegio o ordine professionale comunque denominato;
    b) essere iscritto al rispettivo albo, collegio o ordine professionale comunque denominato;
    c) non essere in quiescenza.
  • Ai fini dell’attribuzione di uno specifico punteggio agli iscritti, valorizza le documentate esperienze professionali maturate, il possesso di titoli di specializzazione ulteriori rispetto a quelli abilitanti all’esercizio della professione, purché a essa strettamente conferenti. Le amministrazioni, sulla base delle professionalità che necessitano di acquisire, invitano, rispettando l’ordine di graduatoria almeno tre professionisti o esperti, e comunque in numero tale da assicurare la parità di genere, tra quelli iscritti nel relativo elenco e li sottopongono ad un colloquio selettivo per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

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