Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa sulle vittorie al Tar Lazio ottenute dai medici in formazione specifica in Medicina generale contro la clausola del bando che avrebbe impedito loro la partecipazione ai test di ammissione alle Specializzazioni mediche. I ricorsi sono stati patrocinati dallo studio legale Leone-Fell & C. di cui invio dichiarazione.
Il Tar ha accolto il ricorso patrocinato dallo studio legale Leone-Fell & C. e ammesso i primi corsisti in Medicina generale alla partecipazione ai test per le Specializzazioni mediche.
La clausola contenuta nell’art. 4 comma 1 del Decreto n. 1177 del 24.07/2020 impediva ai medici iscritti ai corsi di formazione specifica in Medicina generale di iscriversi e dunque di partecipare al concorso per le Scuole di Specializzazione di area sanitaria prima di aver concluso il proprio corso di formazione, fatta salva la possibilità di rinunciarvi, interrompendolo.
“La clausola prevista dal Mur – precisano i legali Francesco Leone, Simona Fell e Floriana Barbata – avrebbe impedito la partecipazione al concorso a migliaia di giovani medici, finendo per acuire un problema già noto, rappresentato dalla grave carenza di medici specializzati, specie in ragione del perdurare dello stato di emergenza sanitaria che il nostro Paese si trova ad attraversare. Per l’ennesima volta ci siamo trovati a dover contrastare le scelte scellerate del Ministero che, invece di ampliare la platea di giovani futuri specialisti, avrebbe creato l’ennesimo imbuto formativo. Non potevamo permetterci – continuano i legali – di far pagare le conseguenze di tali scelte a tanti giovani medici preparati che, rinunciando al proprio percorso di formazione già intrapreso, si sarebbero trovati dentro l’ennesimo imbuto, e con il risultato di ulteriori posti e relative borse perse. Siamo lieti che i giudici del Tar abbiano compreso le nostre ragioni e accolto i nostri ricorsi”.
“Ritenuto, quindi – si legge nell’ordinanza – anche considerato che nella prospettiva del bilanciamento dei contrapposti interessi, venendo in rilievo la mera presentazione di domande di partecipazione ad una selezione, alcun grave pregiudizio può ravvisarsi per gli interessi pubblici coinvolti – di dover accogliere la proposta istanza di concessione di misure cautelari ante causam al fine di consentire ai ricorrenti di presentare la domanda di partecipazione senza dover previamente rinunciare alla frequenza Corso di Formazione specifica in Medicina Generale”.
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