Normative

Responsabilità dell’infermiere per falsità materiale in atto pubblico

Vi proponiamo l’analisi di una sentenza della Corte d’Appello di l’Aquilaall’esito della condanna emessa in primo grado dal Tribunale di Lanciano.

La Corte d’Appello di l’Aquila ha confermato la condanna per falsità materiale in atto pubblico emessa in sede di giudizio abbreviato dal Gup del Tribunale di Lanciano nei confronti di due infermieri, dipendenti dell’Asl Lanciano-Vasto-Chieti.

L’accusa sosteneva che gli imputati, in servizio all’ospedale “Renzetti” di Lanciano, avevano agito in concorso per alterare il prospetto relativo ai parametri indicati nella fase post-operatoria, inserito all’interno della cartella clinica di un paziente ricoverato e poi deceduto dopo meno di 24 ore dall’intervento chirurgico per la riduzione della frattura del femore.

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In particolare, la Procura della Repubblica contestava loro di aver cancellato mediante “bianchetto” i valori dei parametri indicati nella scheda di valutazione post-operatoria per poi trascrivere valori che non avrebbero mai potuto rilevare (falsità materiale), poiché riconducibili a orari in cui non prestavano nemmeno servizio in ospedale.

Gli infermieri, dal canto loro, ritenevano innanzitutto che il documento alterato fosse un modulo non compreso nella cartella clinica, bensì nella cosiddetta cartella perioperatoria, per la cui redazione mancavano delle linee guida, né era stato istituito un corso di addestramento per gli infermieri. Per la difesa, dunque, mancando l’elemento psicologico del reato ed essendo agli imputati ascrivibile una condotta meramente colposa, il Gup avrebbe dovuto prosciogliere gli infermieri, con la formula “perché il fatto non costituisce reato”.

Il Collegio di secondo grado ha ritenuto che il documento alterato costituisca un atto pubblico, essendo parte integrante della cartella clinica, e che il medesimo è di semplice interpretazione, poiché per redigerlo non è affatto richiesta una specifica preparazione.

Dall’analisi del modulo in parola, si evince quindi la sussistenza di annotazioni che, per contro, non avrebbero dovuto esserci. Ecco perché il secondo grado di giudizio ha confermato la responsabilità penale degli imputati per falsità in atto pubblico, già affermata dal giudice di primo grado.

Redazione Nurse Times

Fonte: www.responsabilecivile.it

 

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