Un'importante iniziativa finalizzata all'abrogazione della legge 114/2014 è stata ideata da Alfredo Sepe, segretario provinciale Fials di Bologna
In passato aveva iniziato uno sciopero della fame per manifestare contro i continui ostacoli che impediscono a molti professionisti sanitari di poter fare ritorno nella propria regione di origine; con il blocco del nulla osta preventivo richiesto nei concorsi di mobilità da parte di alcune aziende sanitarie.
Ora ha deciso di dire basta ai soprusi e alle angherie coinvolgendo il maggior numero possibile di colleghi.
Dopo lo sciopero della fame che avrebbe “dato esiti positivi” ha lanciato un’iniziativa a carattere nazionale che sicuramente potrà suscitare l’interesse di operatori sanitari provenienti da ogni regione di Italia.
L’intento è di raccogliere 50.000 firme per presentare una legge di iniziativa popolare.
Una legge di iniziativa popolare è un istituto legislativo relativo all’iniziativa legislativa, mediante il quale i cittadini possono presentare o al Parlamento o a un ente amministrativo locale (come la Regione) un progetto di legge che sarà discusso e votato.
L’iniziativa popolare è un istituto di democrazia partecipativa, in quanto la sola volontà del corpo elettorale non produce di per sé effetti sull’ordinamento, infatti vi deve essere anche la volontà del titolare della funzione legislativa (il Parlamento a livello nazionale e il Consiglio Regionale a livello regionale) affinché il testo diventi legge.
La risposta è sì, ma in passato non hanno mai avuto molta fortuna. Se le proposte di iniziativa parlamentare hanno poco successo, lo stesso vale per quelle di iniziativa popolare. Dal 1979 a oggi, su 260 proposte venute dai cittadini, solamente 3 sono diventate legge, l’ultima nel 2000. La Costituzione attribuisce a vari soggetti il potere di iniziativa legislativa.
La finalità sarà quella di cambiare l’impianto della legge 114/2014. Si tratterebbe di “una legge infame che non permette alle persone di poter tornare a casa”.
Con riferimento alla mobilità obbligatoria e volontaria, l’art. 4 di tale legge apporta modifiche significative all’art. 30 d.lgs. 165/2001 prevedendo, in particolare, nuove regole per la mobilità richiesta da esigenze dell’amministrazione e/o volontarie del dipendente.
In particolare è previsto il trasferimento dei dipendenti all’interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nello stesso Comune o a una distanza massima di 50 chilometri dalla sede cui sono adibiti, senza bisogno del consenso del lavoratore interessato.
La nuova normativa si applica ai dipendenti, con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, solo con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un’altra sede.
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