Infermieri

Infermieri: Emanati i decreti sulla composizioni del Consiglio Direttivo e sulle Commissioni di albo degli Opi

Sulla Gazzetta Ufficiale emanati i due Decreti del Ministero sulla “Determinazione della composizione del Consiglio Direttivo dell’Ordine delle professioni infermieristiche” e sulla “Determinazione della composizione delle Commissioni di albo all’interno dell’ordine delle professioni infermieristiche”

Sulla Gazzetta Ufficiale del 30/7/2019 – serie Generale n. 177 – è stata pubblicata l’informazione relativa all’emanazione dei due Decreti del Ministero della salute dell’11 giugno 2019 sulla “Determinazione della composizione del Consiglio Direttivo dell’Ordine delle professioni infermieristiche” e sulla “Determinazione della composizione delle Commissioni di albo all’interno dell’ordine delle professioni infermieristiche”.

I testi che sono pubblicati sul sito del Ministero della salute.

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Determinazione della composizione del Consiglio Direttivo dell’Ordine delle professioni infermieristiche

ART. 1 (Commissioni di albo degli Ordini delle professioni infermieristiche)

1. Gli Ordini delle Professioni infermieristiche nel rispetto dei principi e con le modalità di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233, e successive modificazioni, eleggono la Commissione di albo della professione sanitaria di Infermiere e la Commissione di albo della professione sanitaria di Infermiere pediatrico.

ART. 2 (Composizione delle Commissioni di albo degli Ordini delle professioni infermieristiche)

1. Le Commissioni di albo di cui all’art. 1, sono costituite da cinque componenti del medesimo albo se gli iscritti all’albo stesso non superano i millecinquecento, da sette componenti se gli iscritti superano i millecinquecento ma sono inferiori a tremila e da nove componenti se gli iscritti superano i tremila.

2. Ai componenti delle Commissioni di albo si applicano le disposizioni dell’articolo 2, comma 10, del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233 e successive modificazioni.

ART. 3 (Attribuzioni delle Commissioni di albo degli Ordini delle professioni infermieristiche)

1. Le attribuzioni spettanti alle Commissioni di albo di cui all’art. 1, sono individuate dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233 e successive modificazioni.

ART. 4 (Elezione dei componenti delle Commissioni di albo)

1. I componenti delle Commissioni di albo di cui all’art.1, sono eletti con le procedure e modalità individuate nel decreto del Ministro della Salute 15 marzo 2018 citato in premessa.

2. Qualora le Commissioni di albo non vengano costituite, in analogia a quanto previsto dal comma 3, dell’art. 3 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233 e successive modificazioni , le attribuzioni previste dal comma 2, dell’art. 3, del decreto legislativo C.P.S. n. 233/46 e successive modificazioni spettano, al Consiglio Direttivo dell’Ordine, integrato da un componente estratto a sorte tra gli iscritti all’albo professionale della professione sanitaria di Infermiere pediatrico dell’Ordine stesso.

ART. 5 (Invarianza di oneri)

1. L’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non comporta oneri per la finanza pubblica.

Determinazione della composizione delle Commissioni di albo all’interno dell’ordine delle professioni infermieristiche

ART. 1 (Composizione del Consiglio direttivo degli Ordini delle professioni infermieristiche)

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233 e successive modificazioni, il Consiglio direttivo degli Ordini delle Professioni infermieristiche, è costituito come di seguito specificato:

a) da sette componenti, di cui sei componenti in rappresentanza della professione sanitaria di Infermiere e un componente in rappresentanza della professione sanitaria di Infermiere pediatrico, se, complessivamente, gli iscritti all’Albo della professione sanitaria di Infermiere e gli iscritti all’Albo della professione sanitaria di Infermiere pediatrico non superano il numero di cinquecento;

b) da nove componenti, di cui otto componenti in rappresentanza della professione sanitaria di Infermiere e un componente in rappresentanza della professione sanitaria di Infermiere pediatrico, se, complessivamente, gli iscritti all’Albo della professione sanitaria di Infermiere e gli iscritti all’Albo della professione sanitaria di Infermiere pediatrico superano il numero di cinquecento ma non il numero di millecinquecento;

c) da quindici componenti, di cui tredici componenti in rappresentanza della professione sanitaria di Infermiere e due componenti in rappresentanza della professione sanitaria di Infermiere pediatrico, se, complessivamente, gli iscritti all’Albo della professione sanitaria di Infermiere e gli iscritti all’Albo della professione sanitaria di Infermiere pediatrico superano il numero di millecinquecento;

2. Qualora non risultino Infermieri pediatrici eletti, il Consiglio Direttivo è composto da soli Infermieri.

ART. 2 (Consiglio direttivo degli Ordini delle professioni infermieristiche)

1. Ai componenti del Consiglio direttivo degli Ordini delle Professioni infermieristiche, si applicano le disposizioni dell’articolo 2, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233 e successive modificazioni.

2. I componenti del Consiglio direttivo degli Ordini delle Professioni infermieristiche sono eletti con le procedure e modalità individuate nel decreto del Ministro della Salute 15 marzo 2018 citato in premessa.

ART. 3 (Attribuzioni del Consiglio Direttivo degli Ordini delle professioni infermieristiche)

1. Le attribuzioni spettanti al Consiglio Direttivo di cui all’art. 1, sono individuate dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233 e successive modificazioni.

ART. 4 (Invarianza di oneri)

1. L’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non comporta oneri per la finanza pubblica

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