Normative

Il Consiglio dei ministri approva l’ipotesi di contratto 2019/2021: gli effetti si vedranno nei prossimi mesi

Indubbiamente un aumento salariale con i suoi arretrati sembra quasi una manna dal cielo in questi periodo di crisi, ma come abbiamo appena scritto lo sottolineo “sembra”.

Fa parte dei diritti del lavoratore l’aumento contrattuale ogni tre anni, e come tale deve garantire un salario adeguato e condizioni di lavoro dignitose. Questo contratto non garantisce né l’uno né le altre.

Gli aumenti continuano ad essere inadeguati basti pensare che dal 2007 al 2018 non c’è stato nessun rinnovo e dall’ultima sottoscrizione sono passati ben 4 anni e un mese. Vediamo nello specifico l’aumento per infermieri e operatori tecnici si aggira dai 75 ai 90 euro netti ed nulla è stato previsto per il personale amministrativo che si attesta su una cifra inferiore ai 50 euro. Inoltre, gli attesi arretrati saranno dimezzati dal loro importo reale.

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Il contratto collettivo di lavoro va rinnovato perché lo prevede la legge e perché è la logica e naturale conclusione della dialettica sinallagmatica datore di lavoro/lavoratori subordinati e, di certo, non perché è un premio per quanto fatto durante lo stato di emergenza. Tra l’altro è singolare notare che il CCNL del 2018 era già scaduto il 31 dicembre 2018 cioè un anno e tre mesi prima dell’inizio della pandemia. Quindi il rinnovo era fisiologicamente “dovuto” da tre anni e mezzo e, in un Paese normale, i rinnovi di qualsiasi obbligazione civilistica non hanno intervalli così lunghi e stressanti. E pensare che per quello della dirigenza sanitaria si dovrà verosimilmente attendere ancora un anno !

In estrema sintesi, si possono riassumere così i punti salienti del contratto:

  • la Preintesa è stata siglata da tutte le sei sigle maggiormente rappresentative mentre nel 2018 tre di loro non firmarono (due poi hanno aderito al testo definitivo); rispetto alla tornata precedente non è più presente la FSI;
  • le parti negoziali, come previsto dalla legge di bilancio 2022, hanno potuto fruire di risorse aggiuntive per il trattamento accessorio (51 ml di €, pari allo 0,22% del MS) e per la revisione dell’ordinamento (127 ml di €, pari allo 0,55% del MS);
  • non viene affrontata la questione degli Operatori sociosanitari (vedi dichiarazione congiunta n. 6) e si rimanda ad una successiva sessione negoziale la normativa per il ruolo della ricerca sanitaria (vedi dichiarazione congiunta n. 7); su quest’ultimo aspetto, l’Atto di indirizzo del 2021 prevedeva esplicitamente una sezione all’interno di un unico CCNL;
  • per la parte normativa, è stata innanzitutto messa in atto una revisione del sistema di classificazione del personale prevedendo cinque aree di inquadramento (prima esistevano quattro “categorie” e due livelli economici che, di fatto, portavano a sei categorie) ed ottemperando alla innovazione legislativa di un’area di elevata qualificazione, prevista obbligatoriamente dall’art. 3 della legge 113/2021; sono inoltre istituiti alcuni nuovi profili e si ipotizza la creazione di ulteriori figure;
  • nell’ambito del sistema di classificazione, è stata prevista una rivisitazione del sistema degli incarichi che, in pratica, cambia completamente, anche a livello semantico (torna ad esempio il termine “posizione”); viene aumentata la rilevanza e basandolo sui principi di maggiore responsabilità e di impegno realmente profuso, valorizzazione del merito e della prestazione professionale;
  • la classificazione degli Operatori sociosanitari, come detto, non ha portato, forse per ora, a sostanziali novità in ragione dell’istituzione nel 2021 del ruolo sociosanitario; gli OSS sono oggi inquadrati nell’Area degli “Operatori” unitamente a tutti gli altri profili provenienti dalla Categoria Bs;
  • un paio di articoli sono dedicati alle progressioni di carriera o verticali e, ad una prima lettura a caldo, sembra che la contrattazione abbia invaso alquanto le disposizioni legislative;
  • viene superato il pregresso regime delle progressioni economiche orizzontali (PEO) e, sulla scia del CCNL delle Funzioni centrali, si introducono “differenziali economici di professionalità” da intendersi come incrementi stabili del trattamento economico finalizzati a remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti, nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell’area di classificazione; probabilmente gli artt. 19 e 21 costituiscono la novità più dirompente del contratto ma la loro applicazione si palesa già particolarmente complessa; •per ciò che concerne il sistema delle relazioni sindacali si riscontra un ampliamento del rilievo dei moduli partecipativi dell’informazione e del confronto nonché la valorizzazione dell’Organismo paritetico per l’innovazione;
  • in tema di manutenzione dei contratti pregressi sono state apportate modifiche più o meno rilevanti ad alcuni istituti del rapporto di lavoro (ad esempio, orario, permessi, ferie, mobilità, formazione, responsabilità disciplinari, patrocinio legale), tentando di ricercare un equilibrato rapporto tra l’estensione dei diritti dei lavoratori e la salvaguardia delle esigenze organizzative e funzionali delle Aziende ed Enti; tale equilibrio, in alcuni casi, sembra tuttavia non raggiunto;
  • è stato disciplinato per la prima volta il lavoro a distanza nelle due tipologie di lavoro agile, previsto dalla legge 81/2017 e lavoro da remoto, che sostituiscono la precedente tipologia del telelavoro;
  • come prevedevano specifiche disposizioni delle due ultime leggi di bilancio, sono state regolamentate l’indennità di specificità infermieristica per i profili di infermiere, l’indennità di tutela ecc. per altri profili del ruolo sanitario e socio-sanitario ed una specifica indennità destinata al personale dei pronto soccorso.

Il testo contrattuale è composto di 113 articoli, 1 allegato e 11 tabelle e costituisce un corpo sistemico che riassume tutte le clausole pregresse a volte attualizzandole, a volte cambiandole. Vi sono 5 articoli di disapplicazioni per interi Titoli ma si rinvengono altri 13 casi in cui la disapplicazione è prevista nella specifica clausola. Nonostante ciò, non si tratta di un vero e proprio testo unico perché per talune clausole si deve fare ancora riferimento ai contratti pregressi (mansioni superiori, aspettative, comando, mensa). Il testo si conclude con 7 dichiarazioni congiunte delle quali la 6 e la 7 rivestono decisamente contenuti di politica sindacale.

Questo contratto non servirà a fermare la fuga degli operatori dalle corsie e il calo delle iscrizioni ai corsi, a lungo andare ci ritroveremo senza personale ovunque e senza operatori non si potrà più assistere ai malati. Bisognerebbe rendere più attraente la professione, e per fare ciò  servono ben altri interventi sul fronte economico, a cominciare da rinnovi contrattuali nei tempi stabiliti; aumenti salariali legati all’inflazione reale e non all’indice IPCA depurato dei costi energetici (sic!), aumento del valore del buono pasto e sua completa esigibilità, introduzione stabile nella retribuzione della 14esima mensilità. Assunzioni, reinternalizzazioni di servizi e lavoratori, stabilizzazioni di tutto il personale precario sono poi le condizioni senza le quali sarà difficile parlare ancora di Servizio sanitario pubblico negli anni a venire.

Lippo Francesco, Segretario provinciale Confintesa Sanità Torino

Redazione Nurse Times

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