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Friuli, Tribunale Udine sul concorso infermieri: “Corretto il bando di assunzione che prevede l’idoneità fisica all’impiego”

Il giudice del lavoro ha respinto il ricorso di una candidata del concorso per la copertura di 130 posti.

Con ordinanza n. 27 del 27 aprile 2022 (non ancora depositata) il giudice del lavoro del Tribunale di Udine ha dato ragione all’azienda datrice di lavoro che nel bando di assunzione mediante concorso pubblico aveva imposto come condizione per la stipula del contratto individuale l’idoneità incondizionata alla mansione di infermiere.

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Quella dell’assunzione tramite concorso pubblico di personale che sia pienamente fungibile per tutti i compiti istituzionali del profilo a concorso è un principio irrinunciabile per il personale di assistenza diretta, soprattutto ora che le assunzioni sono così difficili da realizzare sia per ragioni contingenti (le difficoltà enormi nelle gestione dei concorsi e il crescente calo dei candidati) sia per variabili esterne, come i vincoli e le limitazioni alle assunzioni fissati dalla normativa nazionale o regionale.

Nel caso specifico la ricorrente aveva partecipato a un concorso per infermiere bandito dall’azienda. Premettendo di essere alle dipendenze della resistente con mansioni di operatore socio-sanitario, esponeva di aver partecipato al concorso per la copertura di 130 posti di collaboratore professionale sanitario – Infermiere cat. D, indetto dall’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e di essere risultata vincitrice.

Sebbene destinato all’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC), il concorso è stato gestito in modo centralizzato da un ente sovraziendale (ARCS), così come avviene da tempo in Toscana e Veneto, e come avverrà in futuro nel Lazio e in Puglia. L’oggetto del ricorso era l’art. 2 del bando di concorso che richiedeva l’idoneità “piena e incondizionata alla mansione specifica del profilo”, mentre non era contestato l’esito della visita medica preventiva obbligatoria cui era stata sottoposta la ricorrente, che aveva concluso per la sua idoneità con prescrizioni e limitazioni, soprattutto riguardo al lavoro notturno.

L’interessata ha dedotto varie illegittimità, chiedendo che fosse disapplicato il bando di concorso e fosse ordinata la stipula del contratto di lavoro, con condanna al pagamento delle differenze retributive. Il Giudice del lavoro non tuttavia ha ravvisato né la presenza di una disparità di trattamento tra i candidati, essendo richiesto per tutti dal bando di concorso il requisito dell’idoneità piena e incondizionata alla mansione, né la sussistenza di alcuna violazione dei canoni di correttezza e buona fede

, nel senso precisato dalla giurisprudenza della Cassazione. Il ricorso è stato, quindi rigettato, con compensazione delle spese a ragione della “sussistenza di un contrasto nella giurisprudenza di merito”.

Va detto che ormai numerosi bandi di concorso per il profilo di infermiere contengono una clausola che riporta come requisito generale di ammissione l’incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo professionale a selezione. La clausola potrebbe impedire l’assunzione di chi, dopo aver superato tutte le prove ed essere stato proclamato vincitore del concorso, alla visita preassuntiva ex art. 41 D.lgs. 81/2008 da parte del medico competente dovesse ottenere un giudizio di idoneità parziale.

Stando alla disposizione citata, i giudizi che può emettere il medico competente sono tassativamente i seguenti: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente. Come appare evidente, tra questi giudizi non esiste un giudizio di “incondizionata idoneità”. Pertanto si dovrebbe ritenere che le aziende sanitarie si riferiscano al giudizio di cui alla lettera a, intendendo in modo implicito che detta idoneità, in quanto priva delle prescrizioni o limitazioni di cui alla successiva lettera b, debba necessariamente e inevitabilmente essere “incondizionata”.

La sentenza del giudice del lavoro di Udine conferma pienamente la legittimità della decisione aziendale riguardo al potere/dovere di assumere infermieri integralmente abili per qualsiasi compito istituzionale. E non è una pronuncia isolata, perché si rilevano altri precedenti: Tribunale di Alessandria (sentenza n. 96 del 21.3.2018) e Tribunale di Bologna (ordinanza n. 171 del 18.6.2013). Si tratta delle due pronunce in virtù delle quali il giudice friulano ha compensato le spese “per la sussistenza di un contrasto nella giurisprudenza di merito”, visto che la prima ha rigettato il ricorso, mentre la seconda ha condannato l’azienda per comportamento discriminatorio e a un risarcimento pari a sei mensilità di retribuzioni non percepite.

Redazione Nurse Times

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