Ferie: quadro normativo di riferimento

Siamo giunti nel momento finale del periodo di ferie estive. Ma le ferie, come sono regolamentate nel mondo del lavoro? Vediamo insieme quali aspetti fondamentali sono alla base dell’istituto delle ferie e della sua regolamentazione.

Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite costituisce un principio costituzionale, sancito dall’art. 36, comma terzo della Costituzione Italiana, che ne prescrive l’irrinunciabilità: “Il lavoratore – afferma questo atto normativo fondamentale – ha diritto … a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. Il Codice Civile, all’art. 2109 stabilisce che: “Il prestatore di lavoro ha … anche diritto … ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità”. 

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Pertanto, la normativa civilistica contempla i seguenti principi generali delle ferie: 

  • le modalità di fruizione delle ferie sono stabilite dall’imprenditore, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro; 
  • la durata delle ferie è stabilita dai contratti collettivi; 
  • l’imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie; 
  • il periodo di preavviso non può essere computato nelle ferie. 

Numerosi sono stati i giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale, la quale ha interpretato il disposto derivante dall’art. 2109 del c.c., come di seguito rappresentato: 

  • le ferie maturano in costanza di rapporto di lavoro e non alla fine di ciascun anno di ininterrotto servizio (Corte cost., 10 maggio 1963, n. 66); 
  • le ferie maturano anche nei confronti dei lavoratori assunti in prova e le stesse devono essere monetizzate in caso di recesso dal rapporto (Corte cost., 16 dicembre 1980, n. 189);
  • la malattia insorta durante il periodo di ferie ne interrompe il decorso nell’ipotesi in cui sia idonea ad incidere sul godimento al riposo ed alla rigenerazione delle energie psico fisiche del lavoratore (Corte cost., 30 dicembre 1987, n. 616). 

La disciplina dell’orario di lavoro, così come delle ferie, è oggi contenuta nell’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003, (come modificato dal D.Lgs. n. 213/2004), successivamente al quale è stata emanata la Circolare del Ministero del Lavoro n. 8 del 3 marzo 2005. Il Decreto rappresenta l’attuazione alle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, i cui principi sono stati poi trasposti nella direttiva n. 2003/88/CE. 

Considerata l’immediata e diretta derivazione dei principi nazionali in materia rispetto a quelli comunitari, è importante sottolineare come, in ambito comunitario, il diritto alle ferie annuali retribuite costituisce “principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva stessa”.

Il riposo annuale costituisce, altresì, diritto sociale fondamentale del lavoratore, sancito nella Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, proclamata a Nizza nel dicembre 2000, che, all’articolo 31.2, ha affermato il diritto di “ogni lavoratore” a ferie annuali retribuite. 

L’istituto delle ferie e le relative modalità di fruizione, come abbiamo visto sopra, sono regolmentati dall’art. 10, D.Lgs. n. 66/2003, il quale dispone: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 del Codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all’articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione

(comma 1). Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro (comma 2)”.

La disposizione contempla i seguenti principi: 

  • le modalità di concessione e di fruizione delle ferie continuano ad essere regolamentate dall’art. 2109 c.c.; 
  • le quattro settimane del periodo annuale di ferie vanno godute, per almeno la metà, nell’anno di maturazione e per il residuo nei successivi 18 mesi dalla maturazione, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva di riferimento; 
  • le due settimane di fruizione delle ferie maturate nell’anno corrente vanno godute consecutivamente in caso di richiesta del lavoratore; 
  • le mancata fruizione delle ferie annuali, nel limite del periodo minimo legale, pari a quattro settimane, non può essere sostituita dall’indennità sostitutiva delle ferie, se non al momento della cessazione del rapporto di lavoro; 
  • i contratti collettivi possono prevedere periodi di ferie ulteriori a quello legale. Questi periodi possono essere fruiti in base a quanto esplicitato dal contratto collettivo;
  • l’indennità sostitutiva può essere riconosciuta in caso di mancata fruizione del periodo di ferie c.d. contrattuale; 
  • il mancato riconoscimento del periodo di ferie, nei limiti della previsione legale, comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, in capo al datore di lavoro, variabile in base al numero dei lavoratori coinvolti. 

In seguito a quanto sopra evidenziato appare chiaro che il diritto alla fruizione delle ferie è imposto da norme imperative, anche di rilievo costituzionale, le quali sono finalizzate alla tutela della persona, della personalità e della dignità del lavoratore. Questo, in quanto, lo scopo della fruizione del periodo di ferie è quella di consentire:

  • il recupero delle energie psico–fisiche, con conseguente tutela della salute; 
  • la possibilità per il lavoratore di dedicarsi a quelle attività di svago capace di soddisfare i propri hobbies e i bisogni di socializzazione nel proprio tempo libero.

Abbiamo visto, quindi, come le ferie, nel nostro ordinamento assumino un ruolo molto importante e, pertanto, è necessario ricordarsi che questo istituto deve essere concesso, nel rispetto delle esigenze organizzative ma, comunque, SEMPRE in accordo con il lavoratore proprio per un discorso di tutela della salute, aspetto questo di estrema rilevanza per il nostro regolamento costituzionale. 

Autore: Carmelo Rinnone

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