Chiarimenti Inps sul riscatto della laurea: esteso l’onere agevolato

Rilanciamo un approfondimento sul tema a cura di LeggiOggi.it.

L’accesso alla facoltà di riscatto della laurea con le modalità “agevolate” di cui all’art. 2, comma 5-quater, del D.lgs n. 184/1997, è attivabile al perfezionamento delle condizioni di legge previste, anche dopo il 31 dicembre 2021. Soltanto la presentazione della domanda di riscatto (“pace contributiva”) è infatti limitata, salvo proroga, al triennio 2019-2021 (il termine ultimo per l’esercizio della facoltà di riscatto è il 31 dicembre 2021). A specificarlo è l’Inps, precisando che le disposizioni dell’art. 20, commi da 1 a 5, del D.L. n. 4/2019 riguardano esclusivamente la nuova tipologia di riscatto di periodi non coperti da contribuzione (“pace contributiva”) e non si estendono alle altre tipologie di riscatto previste dalla normativa vigente.

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Il D.L. n. 4/2019 (“Decretone”), entrato in vigore il 29 gennaio 2019, all’art. 20, co. da 1 a 5, ha previsto in via sperimentale, limitatamente al triennio 2019-2021, un nuovo istituto rivolto alle fasce di lavoratori più giovani al fine di agevolare l’avvicinamento dell’età pensionistica. In particolare:

  • è stato introdotto il riscatto riferito ai periodi non coperti da contribuzione (“pace contributiva”);
  • è stato introdotta una diversa modalità di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studi universitari, da valutare nel sistema contributivo, nel caso di domanda presentata da soggetti che si collochino in qualsiasi fascia d’età (riscatto della laurea).

I nuovi istituti si aggiungono a quelli già previsti dalla disciplina vigente.

Oltre al riscatto dei periodi pregressi non coperti da contribuzione, il D.L. n. 4/2019 all’art. 20, co. 6 ha introdotto un’ulteriore norma, in favore dei laureati, al fine di agevolare il riscatto dei periodi di studio universitario (meglio conosciuto come “riscatto della laurea”). Nello specifico è stato introdotto il co. 5-quater all’art. 2 del D.Lgs n. 184/1997, in base al quale la facoltà di riscatto del periodo universitario, da valutare con il sistema contributivo, è consentita in deroga ai meccanismi di calcolo ordinari. Tale opzione è concessa a tutti in maniera indistinta, ossia a prescindere dall’età anagrafica.

In tal caso, l’onere dei periodi di riscatto è costituito:

  • dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’art. 1, comma 3, della L. 2 agosto 1990, n. 233;
  • moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.

L’onere di riscatto deve essere quindi determinato sul minimale degli artigiani e commercianti vigente nell’anno di presentazione della domanda (che per quest’anno è pari a 15.953 euro) ed in base all’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche vigente, nel medesimo periodo, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (che è pari al 33%).

L’importo retributivo di riferimento è rapportato al periodo oggetto di riscatto ed è attribuito temporalmente e proporzionalmente ai periodi medesimi. Il contributo è rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Da notare che le modalità di calcolo di cui al citato comma 5-quater resta alternativa a quella prevista dalla vigente legge. Pertanto i soggetti interessati dalla disposizione in commento potranno richiedere che l’onere di riscatto dei periodi da valutare nel sistema contributivo sia quantificato in base a quanto previsto al comma 5-quater o al comma 5 del citato articolo 2 del D.Lgs n. 184/1997.

In merito alle nuove modalità di riscatto della laurea, occorre precisare che:

  • se il riscatto del corso di studi è già definito con l’integrale pagamento dell’onere dovuto, non si può chiedere la rideterminazione dell’onere in base ad una modalità alternativa;
  • se è iniziato il pagamento rateale, si potrà interrompere lo stesso, ottenere l’accredito del periodo corrispondente alla quota versata del capitale come già determinato e presentare – per il periodo del corso di studi residuo – nuova domanda di riscatto il cui onere potrà essere determinato, a richiesta, con il criterio alternativo;
  • se il riscatto non si è ancora perfezionato con l’accettazione dell’onere si potrà ritirare la domanda in questione e proporne una successiva, con la consapevolezza che i criteri di calcolo dell’onere terranno conto della nuova data di presentazione della domanda.

Possono essere riscattati:

  • i diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre);
  • i diplomi di laurea (corsi di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni);
  • i diplomi di specializzazione che si conseguono successivamente alla Laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
  • i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
  • i titoli accademici introdotti dal decreto n. 509 del 3 novembre 1999 cioè:
  • Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale;
  • Laurea specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale cui si accede con la laurea.

Possono essere altresì ammessi al riscatto i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta formazione artistica e musicale (Afam), con riferimento ai nuovi corsi attivati a decorrere dall’anno accademico 2005/2006, e che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli di studio:

  • diploma accademico di primo livello;
  • diploma accademico di secondo livello;
  • diploma di specializzazione;
  • diploma accademico di formazione alla ricerca.

Sul punto è bene tenere presente che:

  • il riscatto può riguardare tutto il periodo o singoli periodi;
  • a partire dal 12 luglio 1997 è data la facoltà di riscattare due o più corsi di laurea, anche per i titoli conseguiti anteriormente a questa data;
  • non è possibile chiedere la rinuncia o la revoca della contribuzione da riscatto laurea legittimamente accreditata a seguito del pagamento del relativo onere.

Viceversa, restano esclusi dalla possibilità di riscatto:

  • i periodi di iscrizione fuori corso;
  • i periodi già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto.

Redazione Nurse Times

Fonte: LeggiOggi.it

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