Rilanciamo un approfondimento sul tema a cura di LeggiOggi.it.
L’accesso alla facoltà di riscatto della laurea con le modalità “agevolate” di cui all’art. 2, comma 5-quater, del D.lgs n. 184/1997, è attivabile al perfezionamento delle condizioni di legge previste, anche dopo il 31 dicembre 2021. Soltanto la presentazione della domanda di riscatto (“pace contributiva”) è infatti limitata, salvo proroga, al triennio 2019-2021 (il termine ultimo per l’esercizio della facoltà di riscatto è il 31 dicembre 2021). A specificarlo è l’Inps, precisando che le disposizioni dell’art. 20, commi da 1 a 5, del D.L. n. 4/2019 riguardano esclusivamente la nuova tipologia di riscatto di periodi non coperti da contribuzione (“pace contributiva”) e non si estendono alle altre tipologie di riscatto previste dalla normativa vigente.
Il D.L. n. 4/2019 (“Decretone”), entrato in vigore il 29 gennaio 2019, all’art. 20, co. da 1 a 5, ha previsto in via sperimentale, limitatamente al triennio 2019-2021, un nuovo istituto rivolto alle fasce di lavoratori più giovani al fine di agevolare l’avvicinamento dell’età pensionistica. In particolare:
I nuovi istituti si aggiungono a quelli già previsti dalla disciplina vigente.
Oltre al riscatto dei periodi pregressi non coperti da contribuzione, il D.L. n. 4/2019 all’art. 20, co. 6 ha introdotto un’ulteriore norma, in favore dei laureati, al fine di agevolare il riscatto dei periodi di studio universitario (meglio conosciuto come “riscatto della laurea”). Nello specifico è stato introdotto il co. 5-quater all’art. 2 del D.Lgs n. 184/1997, in base al quale la facoltà di riscatto del periodo universitario, da valutare con il sistema contributivo, è consentita in deroga ai meccanismi di calcolo ordinari. Tale opzione è concessa a tutti in maniera indistinta, ossia a prescindere dall’età anagrafica.
In tal caso, l’onere dei periodi di riscatto è costituito:
L’onere di riscatto deve essere quindi determinato sul minimale degli artigiani e commercianti vigente nell’anno di presentazione della domanda (che per quest’anno è pari a 15.953 euro) ed in base all’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche vigente, nel medesimo periodo, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (che è pari al 33%).
L’importo retributivo di riferimento è rapportato al periodo oggetto di riscatto ed è attribuito temporalmente e proporzionalmente ai periodi medesimi. Il contributo è rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Da notare che le modalità di calcolo di cui al citato comma 5-quater resta alternativa a quella prevista dalla vigente legge. Pertanto i soggetti interessati dalla disposizione in commento potranno richiedere che l’onere di riscatto dei periodi da valutare nel sistema contributivo sia quantificato in base a quanto previsto al comma 5-quater o al comma 5 del citato articolo 2 del D.Lgs n. 184/1997.
In merito alle nuove modalità di riscatto della laurea, occorre precisare che:
Possono essere riscattati:
Possono essere altresì ammessi al riscatto i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta formazione artistica e musicale (Afam), con riferimento ai nuovi corsi attivati a decorrere dall’anno accademico 2005/2006, e che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli di studio:
Sul punto è bene tenere presente che:
Viceversa, restano esclusi dalla possibilità di riscatto:
Redazione Nurse Times
Fonte: LeggiOggi.it
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